In applicazione del principio della divisione dei poteri, la giurisdizione costituisce una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa e amministrativa. In senso specifico, è il potere di un determinato ordine di giudici (ordinari e speciali, civili, penali o amministrativi) di decidere la domanda giudiziale proposta. La giurisdizione trova fondamento nella Carta costituzionale, in cui si stabilisce (art. 24) che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e si attribuisce l’esercizio della giurisdizione alla magistratura ordinaria, civile e penale (art. 101 ss.). L’ordinamento italiano è ispirato al principio dell’unicità della giurisdizione secondo il quale la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (l’art. 102 Cost.); nello stesso tempo, vi sono tuttavia alcune deroghe, come quando si prevede che la funzione giurisdizionale possa essere esercitata, in ipotesi tassative, da magistrati speciali, anche se permane al contempo il divieto di istituirne di nuovi. I magistrati speciali sono: il Consiglio di Stato e altri organi di giustizia amministrativa per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi; la Corte dei conti, nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; i tribunali militari, che, in tempo di guerra, hanno la giurisdizione nei casi stabiliti dalla legge e, in tempo di pace, per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate; il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle controversie relative al regime delle acque pubbliche; le commissioni tributarie, in materia tributaria.
Il difetto di giurisdizione nell’ordinamento processuale italiano. - La giurisdizione costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza impedisce al giudice di decidere il merito della lite, dovendo egli chiudere il processo in rito per la presenza del vizio di carenza del potere giurisdizionale. In particolare, si ha difetto relativo di giurisdizione in materia civile quando essa spetta a un giudice speciale, quale il TAR, la Corte dei conti. Si ha invece difetto di giurisdizione assoluto quando la materia oggetto della lite appartiene alle funzioni esclusive della pubblica amministrazione, giacché in questo caso nessun giudice ha il potere di giudicare la controversia. Infine, la giurisdizione del giudice ordinario e di tutti i giudici italiani viene a mancare quando il convenuto non è residente o domiciliato in Italia, salve alcune eccezioni (l. n. 218/1995). Il difetto di giurisdizione è rilevabile su istanza di parte o d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando si pone nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali (art. 37 c.p.c.). Quando la giurisdizione appartiene ai giudici stranieri: se il convenuto è contumace, il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio; mentre se il convenuto compare deve eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla Corte di cassazione anche in via preventiva, attraverso il regolamento di giurisdizione, di cui all’art. 41 c.p.c.