GEWERE (lat. vestitura; fr. saisine)
Il verbo geweren, che si trova già nelle fonti tedesche del sec. IX, ha il significato di "rivestire" e s'interpreta sin negli antichissimi documenti di Fulda come vestitio sive giwerida. È il rapporto materiale tra l'immobile e l'uomo che lo gode. Vestitura significa però anche l'immissione in possesso, e così il francese antico saisine, usato anche nell'Inghilterra normanna. Chi ha la Gewere ha a suo favore una presunzione di legittimità che spiega il vantaggio accordatogli nel processo, cioè la posizione di convenuto. Il diritto germanico non guarda all'animo del possessore, bensì al rapporto di fatto, e se l'avversario non riesce a provare di avere un diritto migliore, chi ha la Gewere sarà lasciato indisturbato nel godimento della cosa. Oltre a ciò chi gode la Gewere può respingere con la forza chi lo voglia spogliare del suo godimento, e secondo il diritto consuetudinario tedesco medievale può anche riprendere la cosa dentro un anno e un giorno, purché essa sia sempre nella detenzione dello spogliatore e non sia passata in mano di terzi. Chi ha la Gewere ed è spogliato violentemente della cosa ha inoltre la protezione penale, specialmente regolata dalla legislazione carolingia con la comminatoria del banno regio contro lo spogliatore.
Questo concetto del possesso non implica per lungo tempo una protezione civile, poiché il diritto germanico non conosce un'azione possessoria distinta dall'azione petitoria. Esso però allarga l'accezione del possesso a campi ai quali la possessio romana non s'estendeva; ma d'altra parte non si ammette la Gewere del ladro, né quella di chi amministra per conto del padrone. La Gewere si fonda sull'apprensione della cosa e questa più propriamente si chiama vestitura: questa vestitura può essere simbolica; così il signore dà la vestitura del feudo al suo vassallo, mediante la consegna d'un bastone o d'un altro oggetto: vi può essere perciò una Gewere incorporale o ideale corrispondente a questa vestitura simbolica che aveva anch'essa il vantaggio processuale già accennato. D'altra parte il concetto germanico distingue una Gewere giusta, perché acquistata mediante un procedimento scevro da violenza, da una ingiusta; un breve decorso di tempo (un anno e un giorno) conferiva però anche a quest'ultima il carattere della legittimità. Questi concetti hanno sviluppi interessanti: così la Gewere incorporale ha luogo, ad esempio, a favore dell'erede che subentra nel patrimonio del defunto, per il quale si suppone che la Gewere continui senza interruzione. È quel principio che, a proposito della saisine francese, si traduce nel motto notissimo: le mort saisit le vif. Anche quando chi ha la Gewere vien cacciato con la violenza, si riconosce, in diritto germanico, che la Gewere stessa continua pur senza l'esercizio corporale. Si tratta però di eccezioni, giacché si comprende agevolmente come un diritto primitivo desse la maggiore importanza all'esplicazione effettiva della potestà sulla cosa. Il fatto che si ammetteva la conservazione della Gewere nell'espulso dal godimento della cosa faceva sorgere interessanti controversie, se, nel decorso del tempo, la cosa stessa fosse passata in mano di chi avesse potuto anch'esso vantare una vestitura cioè un titolo legittimo. Si aveva allora riguardo alla Gewere più antica: a chi poteva dimostrarla veniva data, come s'è detto, la posizione di convenuto, cosicché l'onere della prova cadeva sull'avversario.
Bibl.: K. v. Amira, Grundriss der germanischen Rechts, Halle 1896, p. 129; G. Brissaud, Manuel d'histoire du droit privé, Parigi 1908, p. 250 seg.; A. Heusler, Die Gewere, Weimar 1872; P.S. Leicht, Ricerche sul diritto privato nei documenti preineriani, Roma 1914, p. 136 seg.; C. Nani, Storia del diritto privato, Torino 1902; F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici, II, Città di Castello 1907, p. 7 seg.; F. Ruffini, L'actio spolii, Torino 1889.