In economia, qualsiasi concessione di credito assistito da garanzie personali o reali. Il f. si distingue dal prestito in quanto il cliente ha la facoltà di utilizzare i fondi, mentre il prestito rappresenta un credito effettivamente realizzato. In banca il concetto di f. si estende non solo alle obbligazioni dirette di qualsiasi natura del cliente, ma anche a quelle indirette, anche se solidali. Il f. si dice cambiario quando viene utilizzato dall’affidato mediante operazioni di sconto di effetti a sua firma o a carico di terzi. Il contratto di f. cambiario è un contratto preliminare di apertura di credito stipulato fra banca e cliente, col quale la banca si impegna ad ammettere allo sconto per un determinato tempo, sotto determinate condizioni ed entro i limiti di un precisato importo massimo, tutte le cambiali che le vengano presentate dal cliente e che la banca ritenga meritevoli di accoglienza. Limite di f. (o f. massimo) Cifra di credito che una banca ritiene di poter concedere a un cliente in relazione alla potenzialità economica, al patrimonio e ai requisiti morali del medesimo, nei limiti consentiti dalle norme vigenti. F. multipli Insieme dei f. ottenuti dal cliente da più istituti di credito. Questo ammontare può tuttavia impedire di conoscere l’effettiva situazione finanziaria del cliente stesso, determinando un aumento del rischio affrontato dalle banche. Allo scopo di centralizzare le informazioni sui f. bancari, presso la Banca d’Italia esiste la Centrale dei rischi con la finalità di fornire alle istituzioni creditizie informazioni rilevanti riguardo l’esposizione globale di un determinato soggetto economico (ente, impresa o persona singola). Libro dei f. Giornale o libro dei verbali, bollato e vidimato dal tribunale, che la legge bancaria fa obbligo alle banche di tenere, e sul quale debbono essere trascritte le concessioni di f. con l’indicazione dei nomi dei funzionari proponenti e dei dirigenti o amministratori che le hanno deliberate.
Controllo fidi Complesso di misure imposte dalla legge o adottate da ciascun istituto di credito per giungere alla conoscenza esatta degli elementi di valutazione assunti a base per la concessione di prestiti alla clientela, e per seguirne poi le possibili variazioni, allo scopo di prevedere l’entità dei rischi e predisporre le opportune cautele a ogni indizio di loro aggravamento.