La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.). Caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell’adempimento dell’obbligazione garantita, e l’accessorietà nei confronti dell’obbligazione principale, per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale (art. 1945 c.c.), la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che quest’ultima sia stata assunta da un soggetto incapace (art. 1939 c.c.), e, inoltre, non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne abbia conoscenza, ma la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. Può essere contrattualmente stabilito che la garanzia copra soltanto una parte del debito (fideiussione parziale) o che non operi il principio della solidarietà, convenendosi che il fideiussore non sia tenuto a pagare se non previa infruttuosa escussione del debitore principale (fideiussione semplice). Il fideiussore che abbia pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.), nei cui confronti ha anche regresso (art. 1950 c.c.). Notevole diffusione ha avuto la fideiussione omnibus, ovvero la fideiussione a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale verso il creditore. In proposito occorre ricordare che la l. 17 febbraio 1992, n. 154 ha apportato un’importante modifica all’art. 1938 c.c., il cui testo dispone ora che la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito, ed ha aggiunto un comma all’art. 1956 c.c., con cui ha affermato che non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione quando il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. La fideiussione si estingue per l’estinzione dell’obbligazione principale, per remissione accordata al fideiussore, per confusione tra la qualità di fideiussore e di debitore principale, e quando, per fatto del creditore, il fideiussore non possa essere surrogato nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore stesso.