EURATOM
. Sigla con la quale è nota la Comunità europea dell'energia atomica, una delle tre Comunità (le altre sono la CECA e la CEE) attraverso le quali va realizzandosi il processo d'integrazione economica settoriale dei Paesi della piccola Europa (Belgio, Francia, Italia, Germania Occ., Lussemburgo, Olanda), processo che, secondo le aspirazioni degli europeisti, vorrebbe rappresentare una tappa verso una maggiore integrazione dei sei Stati. All'EURATOM è riconosciuta personalità giuridica sia di diritto internazionale sia di diritto interno negli Stati membri. Per la particolare struttura giuridica delle sue istituzioni e per i rapporti diretti della Comunità anche con le imprese operanti nel settore nucleare degli Stati membri, essa si distingue nettamente dalle altre organizzazioni internazionali che operano nel campo dell'energia atomica (IAEA - Agenzia atomica dell'OECE), le quali si limitano a stabilire una collaborazione tra Stati. Il trattato istitutivo dell'EURATOM fu firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrò in vigore il 10 gennaio 1958. Scopo dell'EURATOM è quello di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione ed il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita degli Stati membri e allo sviluppo degli scambî negli altri Paesi. L'EURATOM è costituito per tempo illimitato e, dal punto di vista territoriale, comprende i territorî europei degli Stati membri e quelli extraeuropei sottoposti alla loro giurisdizione. La Comunità è aperta a tutti gli Stati europei che chiedono di parteciparvi.
I campi nei quali deve svolgersi l'attività della Comunità sono i seguenti: a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche; b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione; c) agevolare gli investimenti e assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessarî allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità; d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari; e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate; f) esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali; g) assicurare ampî sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità; h) stabilire con gli altri Paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.
Le istituzioni della Comunità sono: 1) la Commissione; 2) il Consiglio dei ministri; 3) l'Assemblea; 4) la Corte di giustizia. Le ultime due sono istituzioni comuni alle altre Comunità. Vi sono poi degli organi consultivi.
La Comunità non ha organi legislativi, essendo attribuito al Consiglio dei ministri e alla Commissione un limitato potere regolamentare. Gli organi esecutivi sono: la Commissione e il Consiglio dei ministri. La Commissione è organo collegiale composto di 5 membri, uno per ciascuno dei Paesi eccettuato il Lussemburgo, ai quali è assicurata la più completa indipendenza. I governi designano il presidente e il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. La Commissione ha carattere permanente e per i compiti a essa attribuiti dal trattato è il più importante degli organi esecutivi assicurando la continuità del funzionamento della Comunità. Il Consiglio dei ministri, composto dai rappresentanti degli Stati membri, assicura la rappresentanza dei governi e ha lo scopo di coordinare le legittime preoccupazioni nazionali e di armonizzarle con gli interessi della Comunità. Spetta al Consiglio fissare, d'intesa con la Commissione e sentita l'Assemblea, le aliquote e le modalità di riscossione dei contributi finanziarî degli stati, approvare i bilanci, concludere accordi, nei limiti previsti dal trattato; decidere la costituzione di imprese comuni; chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studî e di formulare tutte le proposte utili al raggiungimento degli obiettivi della Comunità.
Il Consiglio, che si riunisce su convocazione del presidente (per propria iniziativa o per iniziativa di uno dei membri o della Commissione), delibera, a seconda dei casi previsti dal trattato: all'unanimità, a maggioranza semplice o a maggioranza qualificata. Per la determinazione della maggioranza qualificata è prevista una ponderazione che attribuisce alla Francia, alla Germania e all'Italia 4 voti ciascuno: all'Olanda e al Belgio 2 voti ciascuno e 1 voto al Lussemburgo. Le deliberazioni all'unanimità sono richieste solo per le decisioni che creano particolari impegni per gli Stati membri. Per l'approvazione dei bilanci e dei prestiti di investimento è richiesta una maggioranza qualificata speciale di 67 voti, calcolata secondo una diversa ponderazione (30 voti a Germania e Francia; 23 voti all'Italia; 6 al Belgio; 7 voti all'Olanda; 1 voto al Lussemburgo).
L'Assemblea, composta di 142 membri designati dai parlamenti nazionali, organo in comune con le altre Comunità, non esercita il potere legislativo, ma ha funzione di controllo parlamentare sull'attività della Commissione. Le compete il diritto di interrogazione e mozione e l'esame del rapporto annuale della Commissione, nonché il potere di votare la censura della stessa, che importa l'obbligo delle dimissioni per la Commissione. Indirettamente, attraverso l'operato della Commissione, l'Assemblea può sindacare l'operato del Consiglio dei ministri.
La Corte di giustizia, comune alle tre Comunità, è composta di 7 giudici, che eleggono nel proprio seno il presidente, e di due avvocati generali; è organo giurisdizionale con il compito di assicurare il rispetto del diritto nella interpretazione e applicazione del trattato istitutivo. La Corte, normalmente giudice di legittimità, può essere adita dagli Stati membri, dal Consiglio, dalla Commissione e da ogni persona fisica e giuridica destinataria di norme comunitarie. La fase giurisdizionale, secondo la prescrizione del trattato, è preceduta da una fase amministrativa che deve concludersi con un parere motivato della Commissione. Solo nei casi espressamente previsti dal trattato la Corte è giudice di piena giurisdizione. Alle sentenze della Corte è riconosciuto valore esecutivo e l'esecuzione avviene secondo le procedure vigenti negli ordinamenti interni degli Stati membri.
Gli organismi consultivi sono: il Comitato economico e sociale, unico perla Comunità economica e per l'Euratom (per la composizione vedi CEE), il Comitato scientifico e tecnico, che assiste la Commissione, composto di 20 membri nominati dal Consiglio per un quinquennio, a titolo personale, sentita la Commissione.
Dal punto di vista finanziario il Trattato prevede che alla vita della Comunità atomica si faccia fronte con contribuzioni ripartite percentualmente fra gli Stati membri, da corrispondersi nelle monete nazionali, come per la CEE. Caratteristica dell'EURATOM è quella di avere due bilanci: uno per il finanziamento della Comunità, con ripartizioni percentuali delle contribuzioni eguali a quelle previste per la CEE (28% ciascuno per Italia, Germania, e Francia; 7,9% per Belgio e Olanda; 0,2% per Lussemburgo), uno per le ricerche e gli investimenti con diversa ripartizione delle contribuzioni (30% Germania e Francia; 23% Italia; 9,9% Belgio; 6,9% Olanda; 0,2% Lussemburgo). I due bilanci sono annualmente sottoposti dalla Commissione all'approvazione del Consiglio e quindi dell'Assemblea che ha facoltà di proporre modificazioni.
Uno dei principali scopi della Comunità è la ricerca scientifica relativa particolarmente alle applicazioni industriali; il trattato prevede un elenco di ricerche che si intende incoraggiare. La Comunità ha un centro comune di ricerca, la cui sede principale sarà in Italia, essendo stato firmato un accordo, ratificato con l. 1 agosto 1960, n. 966, tra l'Italia e l'EURATOM per la istituzione del Centro comune ad Ispra. Altre sedi secondarie saranno in altri Paesi. Per la formazione degli specialisti è prevista la istituzione di una speciale università europea. La Comunità può inoltre costituire speciali imprese comuni per lo sviluppo dell'energia nucleare; ognuna di tali imprese avrà un particolare statuto. Alla Comunità compete la proprietà delle materie fissili speciali, escluse quelle destinate dagli stati membri a scopi militari.
Alla Comunità compete un diritto di opzione per i minerali e le materie fonti, il cui regime giuridico è di competenza delle legislazioni nazionali. Il trattato prevede l'installazione del Mercato comune nucleare, che esclude l'applicazione di diritti doganali per i reattori nucleari e parti degli stessi nell'interno della Comunità e l'applicazione di un'unica tariffa doganale esterna. Un articolo del trattato prevede, poi, che la Comunità debba favorire le assicurazioni nucleari nell'ambito della stessa. Tale articolo ha ricevuto dalla Commissione una interpretazione estensiva in quanto al problema delle assicurazioni contro i rischi nucleari si è collegato il problema del regime giuridico della responsabilità civile.
L'EURATOM ha già stipulato trattati per la collaborazione atomica con gli S. U. A., con l'Inghilterra e con il Canada.
La sede definitiva dell'istituzione non è stata ancora decisa, ma la stessa ha iniziato il suo funzionamento a Bruxelles, dove sono concentrati gli uffici.
Bibl.: M. Gaudet, Euratom, in Progress in nuclear energy, Londra 1959; J. Errera e altri, Euratom, Bruxelles 1958; A. Albonetti, Euratom e sviluppo nucleare, Milano 1958; N. Catalano, La Comunità europea e l'Euratom, Milano 1958; F. Ippolito, L'Euratom e la politica nucleare italiana, Roma 1959; R. Monaco, Osservazioni sulla giurisdizione delle Corti di giustizia delle Comunità europee, in Riv. trim. dir. e proc. civile, 1959.