ESTRADIZIONE (XIV, p. 428)
Il cod. pen. 1930 fissa, sia pure in termini generalissimi, le condizioni di applicabilità dell'istituto al quale fu correttamente negato carattere processuale.
La volontà dello stato di far luogo alla consegna dei delinquenti rifugiatisi nel suo territorio si manifesta con la dichiarazione iniziale che l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (art. 13). Ma due limiti sono posti alla consegna dei rifugiati: il primo - per il quale l'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda relativa non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera - è un limite assoluto; il secondo, per il quale non è ammessa l'estradizione del cittadino, non è tale, in quanto è prevista la possibilità che vi si addivenga qualora essa sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. Peraltro, nelle convenzioni di estradizione successivamente concluse, l'eccezione fu costantemente mantenuta. Solo nel trattato col Brasile del 28 novembre 1931 fu ammessa l'estradizione del cittadino (art. 4); ma poiché la costituzione brasiliana del 16 luglio 1934 adottò il principio opposto, fu stipulato un protocollo addizionale, per il quale le parti contraenti non sono obbligate a concedere l'estradizione di proprî cittadini: quindi, ciascuno stato è libero di rifiutare l'estradizione di un individuo investito della sua cittadinanza, secondo le proprie leggi, anche se esso sia cittadino dello stato richiedente secondo le leggi di quest'ultimo. Ripete sostanzialmente la disposizione dell'art. 13, capov. 3° del cod. pen. l'art. 26, parte 1ª della costituzione della repubblica italiana, nella quale si proclama altresì che non è ammessa l'estradizione per reati politici (articoli 26, 10), e così si è tornati alla concezione liberale che aveva inspirato il codice Zanardelli (art. 9 capov. 1).
Il cod. pen., infine, dispone che l'estradizione può essere concessa od offerta anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto (art. 13), traendosi la logica conseguenza dal principio secondo il quale l'estradizione può aver luogo anche senza un precedente trattato. I trattati di estradizione più recenti sono stati resi esecutivi con leggi.