EPICRISI (gr. ἐπίκρισις)
È un istituto di diritto greco-egizio, che presenta notevoli analogie con la docimasia (v.) di diritto attico, ma che, appartenendo a un sistema giuridico molto diverso, si differenzia da essa nel carattere e nella funzione. Nella maggior parte dei casi l'epicrisi ci appare come un esame dello stato civile aveva cioè lo scopo di stabilire lo stato di cittadinanza, e i diritti personali che ne derivavano, d'un Romano, o d'un Alessandrino, o anche d'un efebo dal cui stato di cittadinanza discendeva il diritto di entrare nel ginnasio.
Secondo U. Wilcken (in Hermes, XXVIII, 249) l'epicrisi era una prova che si sosteneva dinanzi al prefetto egizio, e alla quale dovevano sottoporsi tutti coloro che erano soggetti al servizio militare. 'Επικεκριμένος sarebbe colui che ha già sostenuto la prova. A questi era rilasciato un documento (ἀντίγραϕον ἐπικρίσεως) da parte dell'autorità. La prova aveva anche lo scopo di fare iscrivere tra i veterani quei militari che avevano già compiuto il tempo prestabilito di servizio militare.
K. Wessely traduce ἐπικρισις con "revisione" e intende con ciò non l'esame fatto direttamente all'individuo, ma una riprova di questo stesso esame. 'Επικεκριμένοι sarebbero, dunque, coloro che sono stati sottoposti a questa revisione con risultato favorevole.
'Επικεκριμένος sono detti anche coloro che, essendo esentati del tutto o in parte dalla tassa del testatico, sono considerati come privilegiati. Appartengono a questa categoria i figli di ginnasiarchi, i figli dei κάτοικοι e dei μετροπολῖται καὶ δωδεκάδραλμοι, i quali ultimi però pagavano solo una parte di questa imposta.
Bibl.: J. Oehler, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VI, coll. 121-23; F. Preisigke, Fachwörter, s. v. ἐπίκρισις; U. Wilcken, Grundzüge und Chrest. d. Papyrusk., I, Lipsia 1912, p. 142; M. Norsa, in Pap. Soc. Ital., V, n. 457; VII, nn. 731, 732. Cfr. n. 1452.