ditta
In diritto, nome sotto il quale un imprenditore esercita la propria attività; comunemente, sinonimo di azienza o impresa. La d., che può consistere anche in un nome di fantasia, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (art. 2563 c.c.), e possedere il carattere della novità, nel senso che non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore quando, per l’oggetto dell’impresa o il luogo in cui è esercitata, può sorgere confusione (art. 2564 c.c.). La d. costituisce un segno distintivo necessario, il cui utilizzo esclusivo è giuridicamente tutelato. Essa si acquista con l’uso e deve essere pubblicizzata, mediante iscrizione nel registro delle imprese. Non può essere trasferita, nemmeno per successione, se non congiuntamente all’azienda, in forza di un patto specifico. Costituiscono, altresì, causa di estinzione della d. la cessazione definitiva dell’attività imprenditoriale e il mancato utilizzo, nel tempo, di tale segno distintivo.