DISERZIONE (XIII, p. 18)
I codici penali militari del 1941 dànno una nuova costruzione normativa ai reati di assenza dal servizio. Ferma la distinzione tra diserzione propria ed impropria (art. 148 cod. pace e 146 cod. guerra), secondo che trattisi di abbandono o di mancata riassunzione del servizio, sono configurate in modo autonomo alcune ipotesi di assenza, avuto riguardo o alla durata di questa (allontanamento illecito: art. 147 cod. pace) ovvero alle ragioni che determinavano l'obbligo del servizio (mancanza alla chiamata per servizio di leva, o dal congedo, o per istruzione: art. 151 cod. pace e 151 cod. guerra), ovvero ancora al fine specifico dell'agente (diserzione al nemico: art. 143 cod. guerra).
Le più notevoli innovazioni concernono la previsione dell'allontanamento illecito, la specifica disciplina dei casi di diserzione immediata e la previsione della diserzione reiterata. Elemento materiale costitutivo della diserzione è normalmente il decorso di un periodo di assenza (cinque giorni secondo il codice di pace, uno o due giorni secondo il codice di guerra); tuttavia, l'assenza arbitraria per un giorno realizza, secondo il codice di pace, il reato di allontanamento illecito, punibile con la reclusione militare sino a sei mesi, e quindi soltanto a richiesta del comandante del corpo (art. 260 cod. pace); la punibilità a richiesta consente di mantenerne la repressione nel campo disciplinare.
I casi di diserzione immediata (art. 149 cod. pace) si realizzano: a) nel fatto del militare appartenente a un corpo di spedizione o all'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che si trovi assente al momento della partenza del corpo, della nave, ecc.; b) nell'evasione del militare ristretto in espiazione di una pena militare ovvero in detenzione preventiva in un carcere militare o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; c) nel fatto del militare che, senza autorizzazinne, s'imbarca su una nave o un aeromobile estero; d) nel fatto del militare che abbandona il servizio, facendosi sostituire. Diserzioni immediate sono anche quelle con passaggio al nemico o in presenza del nemico (art. 143 e 144 cod. guerra).
La diserzione reiterata, prevista dall'art. 147 cod. guerra, ha come presupposto l'esistenza dello stato di guerra. La pena varia secondo che il reato sia commesso per la seconda o per la terza volta. Non occorre che per reati precedenti sia intervenuto condono e in questo l'istituto si differenzia dalla recidiva.