diritto soggettivo
Posizione di vantaggio che la norma giuridica riconosce al soggetto al fine di consentirgli di realizzare un proprio interesse. È dunque la forma più intensa di protezione di un interesse individuale da parte della norma. Al titolare del d. è infatti attribuito il potere necessario a realizzare il proprio interesse. Egli rimane comunque libero di decidere se avvalersi o meno di quel potere. Ciò equivale a dire che l’esercizio di un d. non è soggetto ad alcuna forma di controllo esterno. Quello di d. s. non è perciò un concetto puramente tecnico: designa un ambito di signoria piena della volontà del singolo e costituisce, pertanto, il fondamento giuridico della sua libertà. Il d. s. è, perciò, sintesi di potere e libertà. È significativo, del resto, che, storicamente, nei diversi sistemi totalitari si sia sempre cercato di teorizzare l’esistenza di un limite immanente all’esercizio dei d. individuali in nome di un qualche interesse superiore, e dunque dei precetti dell’ideologia di volta in volta dominante.
La tutela accordata dal d. s. si caratterizza dunque per il fatto di essere potenzialmente illimitata: al suo riconoscimento deve corrispondere cioè il contenuto più ampio possibile di libertà e di immunità da controlli esterni. Ciò non esclude, peraltro, l’esigenza di controlli volti a reprimere la possibilità di un suo esercizio abusivo, e cioè la possibilità di un esercizio del d. che, in concreto, per le modalità in cui si esplica (per es., art. 2598, 3, c.c.) o per lo scopo perseguito dal titolare (per es., art. 833 c.c.), non sia conforme alla ragione per cui il d. stesso è attribuito (cosiddetto abuso del d.).
Il d. s. si atteggia diversamente a seconda della natura dell’interesse tutelato, e anzitutto a seconda che si tratti di un interesse a conservare utilità che sono già nella disponibilità del suo titolare ovvero a conseguire utilità che non sono ancora nella sua disponibilità. Nel primo caso il d. si atteggia come situazione giuridica finale. Ciò vuol dire che la soddisfazione dell’interesse tutelato si esaurisce interamente nel fatto di essere titolari del diritto. L’interesse tutelato si realizza con immediatezza e senza necessità dell’altrui cooperazione. Il conseguimento dell’interesse può solo essere impedito da comportamenti interferenti dei terzi, ai quali è imposto, pertanto, un dovere generale di astensione nei confronti del titolare del diritto. D. di questo tipo possono dunque farsi valere nei confronti della generalità dei consociati (erga omnes) e si chiamano perciò assoluti. Sono tali il d. di proprietà e gli altri d. reali (cioè sulle cose), i d. della personalità (il d. al nome, all’integrità fisica, all’immagine, alla riservatezza e così via) e i d. sui beni immateriali (il d. d’autore, di brevetto e altri). Quando a essere tutelato è invece un interesse del singolo a conseguire utilità che non sono ancora nella sua disponibilità, il d. si atteggia come situazione giuridica strumentale. È cioè lo strumento che consente di conseguire la titolarità di una diversa situazione finale. L’attuazione di un d. di questo tipo determina allora di necessità una modificazione di due patrimoni: quello del titolare del d. e quello di un altro soggetto determinato nella cui disponibilità è originariamente presente l’utilità che il d. consente di conseguire. Un d. s. siffatto si fa sempre valere, dunque, nei confronti di un soggetto determinato e si dice perciò relativo.
Esistono diverse tipologie di d. relativi. Se la modificazione di patrimoni che si produce a seguito dell’attuazione del d. investe unicamente la realtà giuridica, il d. si dice potestativo. In tal caso il soggetto passivo non deve cooperare in alcun modo per consentire la realizzazione dell’interesse tutelato; versa piuttosto in una situazione di mera soggezione all’altrui potere. Il d. potestativo è dunque il potere di modificare unilateralmente la propria e l’altrui sfera giuridica attraverso una semplice dichiarazione di volontà del suo titolare. Esistono, peraltro, anche d. potestativi per il cui esercizio è pure necessaria la mediazione giudiziale. Se la modificazione di patrimoni che si produce a seguito dell’attuazione del d. investe sia la realtà giuridica sia la realtà materiale, se cioè quella modificazione si realizza attraverso un dare, un fare o un non fare di un altro soggetto determinato, il d. relativo si atteggia come pretesa all’altrui cooperazione e prende il nome di d. di credito. A esso non corrisponde evidentemente una situazione passiva di mera soggezione all’altrui potere, bensì un dovere specifico di cooperazione, l’obbligazione.