Diritti e istituzioni nel passaggio dall’Impero d’Austria al Regno d’Italia
In un articolo pubblicato sul quotidiano «La Nazione» pochi giorni dopo l’annessione al Regno d’Italia, l’avvocato Marco Diena tracciava un quadro della situazione complessiva delle province venete che metteva in luce con concisione ed efficacia i nodi principali da affrontare e le aspettative di una larga parte dei ceti dirigenti(1). Dal punto di vista politico egli rilevava l’ampia diffusione di un atteggiamento fortemente patriottico e allo stesso tempo alieno da azioni precipitose che faceva del Veneto la regione italiana «ove il governo ha il maggior numero di aderenti, e dove può un partito moderato contare il maggiore suo appoggio» e notava che l’aspirazione a coniugare l’amore per l’ordine con il desiderio di libertà, pur non essendo ancora giunta a strutturarsi in un partito vero e proprio, era molto viva. In campo politico, perciò, il governo italiano non aveva grandi problemi da risolvere mentre in quello economico doveva intervenire subito con decisione ed energia per risollevare le decadenti e arretrate condizioni del paese e lo scrivente indicava come obiettivi prioritari e urgenti l’estensione della rete ferroviaria, il rilancio del porto di Venezia, il ripristino dell’Arsenale, l’apertura di scuole di nautica e commercio, la promozione delle grandi industrie.
Diverso invece appariva a Diena il caso del settore amministrativo e giudiziario dove occorreva procedere con grande lentezza e cautela data la presenza nel territorio di istituzioni molto apprezzabili che «studiate pacatamente e vedute in azione, potranno essere forse mezzo ed esempio a perfezionamenti per l’amministrazione intera del Regno». A suo avviso uno dei punti più delicati era l’asservimento della magistratura al regime austriaco che avrebbe richiesto l’epurazione degli individui più compromessi e l’inserimento di nuovi elementi capaci di risollevare il prestigio della categoria. Bisognava poi introdurre rapidamente i codici penale e di procedura penale italiani perché quelli austriaci erano in irrimediabile contrasto con le norme sulla libertà di stampa, attivare in campo civilistico le leggi sulla maggiore età, sui registri di stato civile, sul matrimonio, e procedere rapidamente all’abolizione dei feudi. Per il resto egli raccomandava di seguire il parere dei veneti, in particolare degli «onesti che vissero e vivono qui» perché anche i più illustri fra gli emigrati del 1848 e del 1859 avevano ormai perso il contatto con la situazione locale.
Questo scritto riflette bene l’esigenza di rinnovamento e di superamento delle impostazioni assolutistiche ma anche l’attaccamento all’assetto giuridico vigente e il timore che l’imposizione di un sistema diverso avrebbe creato un profondo disagio nella popolazione e negli operatori del diritto, non solo per le inevitabili resistenze ad abbandonare schemi noti e ormai familiari, ma anche perché i veneti consideravano il loro ordinamento come un elemento fondamentale della loro identità e guardavano con diffidenza alla prospettiva di essere assorbiti in un sistema fortemente orientato verso l’uniformità. Il mito dell’autonomia e della grandezza dell’epoca repubblicana e il culto della specificità del diritto veneziano male si adattavano alla politica livellatrice del Regno d’Italia, nel contesto del quale Venezia perdeva la posizione di capitale del territorio veneto per divenire un capoluogo di provincia al pari degli altri(2).
In un primo momento il governo italiano sembrò tenere conto di questa realtà e della necessità di agire con gradualità e prudenza per evitare gli errori compiuti al tempo dell’annessione della Lombardia. In tale direzione si orientò il presidente del Consiglio Bettino Ricasoli quando istituì una commissione assegnandole il compito di studiare le modalità per «conservare quanto più si potesse la forma delle pubbliche istituzioni, senza lasciare alcun impedimento alla trasfusione del nuovo spirito». Né appare casuale che fra i componenti di essa figurassero, nella veste rispettivamente di presidente e di relatore, Cesare Correnti e Antonio Allievi che avevano già fatto parte della commissione Giulini del 1859 acquisendo una notevole esperienza sull’organizzazione amministrativa del Lombardo-Veneto.
Nel resoconto presentato al ministro il 14 luglio 1866, la commissione assunse una posizione di moderata difesa dell’assetto vigente(3). Innanzitutto essa consigliava di inviare nel Veneto un solo commissario generale perché, data la coesione dell’insieme delle province, la nomina di più commissari regi dislocati in esse avrebbe da subito spezzato l’unità amministrativa e politica e di conseguenza «il principio dell’innovare con prudenza sarebbe già sensibilmente compromesso». Pur nella consapevolezza che gli uffici centrali esistenti «corrispondono ad un tipo di organizzazione regionale che l’Italia ha distrutto, e che oggi non intende rifare», la loro conservazione provvisoria appariva utile per evitare una precipitosa decomposizione che avrebbe causato grave malcontento nella burocrazia e nei partiti. Si suggeriva inoltre di mantenere in funzione, per il momento, anche le istituzioni comunali e provinciali salvo qualche eccezione e, allo scopo di attenuare il trauma dell’assimilazione, di creare immediatamente presso i Ministeri importanti una sezione distinta per gli affari del Veneto, mentre si riteneva urgente estendere quelle leggi italiane «le quali costituiscono l’essenza delle nostre istituzioni politiche e delle nostre libertà pubbliche: lo Statuto, la legge per l’intestazione degli atti pubblici, quella che determina i modi di promulgazione delle leggi, la legge sulla stampa»(4), nonché i provvedimenti sui tribunali ecclesiastici e sulla soppressione delle congregazioni religiose che avrebbero avuto «un eccellente effetto politico».
Nonostante queste premesse, il governo si indirizzò assai rapidamente verso l’immediata unificazione amministrativa del Veneto. Già il 18 luglio 1866 fu emanato un decreto che delegava i commissari del re a reggere le varie province annesse con ampi poteri in materia amministrativa e di ordine pubblico, sopprimeva le delegazioni provinciali e gli uffici di polizia preesistenti ma non istituiva presso i Ministeri le sezioni distinte per gli affari del Veneto come aveva proposto la commissione Correnti(5). A questa prima misura seguirono il decreto del 1° agosto, con il quale si applicarono le norme della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 relative alla elezione e costituzione dei consigli comunali, e il decreto del 2 dicembre che estendeva l’allegato A della legge 20 marzo 1865 riguardante l’intera organizzazione dei Comuni e delle Province(6).
In tal modo l’intero sistema vigente fu completamente annullato per essere assimilato a quello delle altre zone italiane che era fondato su principi del tutto diversi da quelli asburgici. Furono sciolti gli organi di vertice, costituiti dalla luogotenenza e dalla congregazione centrale, e fu smantellata l’amministrazione periferica che, basata sulla distinzione in Province, Distretti e Comuni, configurava un modello articolato e decentrato atto a consentire un certo spazio di autogoverno locale. Vennero così soppressi le delegazioni e le congregazioni provinciali, i commissari distrettuali (che la commissione Correnti aveva raccomandato di mantenere in carica) e gli ordinamenti dei Comuni i quali presentavano una peculiare diversificazione fondata sulla divisione in tre classi ed erano caratterizzati dalla presenza di istituzioni rappresentative fra le quali il «convocato», organismo assembleare di autogoverno locale formato da tutti i possidenti iscritti nei registri censuari(7).
La moderna storiografia ha ormai dimostrato che questo assetto non era in realtà così democratico, liberale ed evoluto come alcuni politici e storici, sulla scia di Carlo Cattaneo, hanno ritenuto, in quanto esso era basato su criteri censitari e applicava i principi della democrazia solo all’interno di una ristretta cerchia di proprietari fondiari e di soggetti ricchi escludendo i meno abbienti(8). Tuttavia, in quell’epoca, l’impostazione asburgica appariva effettivamente molto più rispettosa dell’autonomia locale rispetto al modello italiano che si ricollegava direttamente agli schemi napoleonici con un sistema gerarchico e autoritario fulcro del quale era il prefetto posto a capo della Provincia, con estesi poteri in campo amministrativo e di pubblica sicurezza, rappresentante del potere esecutivo del quale era diretta emanazione. Anche il sindaco di nomina regia, nonostante il suo ruolo di esponente della comunità locale, finiva per costituire un importante elemento di centralizzazione e la complessa rete di controlli sulle decisioni del consiglio municipale e della giunta mirava a mantenere sotto stretta vigilanza l’azione del Comune(9).
Il brusco e radicale sovvertimento delle istituzioni venete, che provocò all’epoca sconcerto e malcontento nella popolazione, è stato oggetto di interesse e analisi da parte degli storici che si sono interrogati sulle ragioni e le conseguenze della precipitazione con cui fu realizzata l’unificazione amministrativa. Gli studiosi concordano generalmente nell’individuare la causa principale della politica governativa nell’intransigente unitarismo di Ricasoli, preoccupato della possibilità che il mantenimento temporaneo dell’ordinamento veneto fornisse l’occasione per riaprire la lotta per il decentramento e le regioni che si era da poco conclusa con la sconfitta delle posizioni favorevoli al decentramento. Il giudizio su questa scelta peraltro è alquanto difforme in quanto se alcuni la valutano negativamente come manifestazione di autoritarismo e di preconcetto centralismo(10), altri la considerano una inevitabile necessità dettata dal supremo interesse politico dello Stato che in quella delicata fase della sua storia non poteva consentire spinte disgregatrici(11). All’epoca, come è stato osservato, la difesa dell’autonomia locale appariva frutto di atteggiamenti austriacanti o nostalgici dei regimi preunitari mentre l’accentramento amministrativo di stampo francese era considerato espressione di patriottismo(12), sicché la costruzione di un sistema uniforme e rigido era funzionale non solo a combattere le forze centrifughe ma anche a confermare l’adesione agli ideali risorgimentali ed era problematico in queste circostanze optare per il decentramento.
Oltre alla regolamentazione del sistema amministrativo, in quei primi mesi il governo italiano emanò una nutrita serie di norme per disciplinare alcuni aspetti del diritto pubblico e privato per i quali l’intervento era ritenuto urgente. Fra i provvedimenti più importanti vanno ricordati il decreto nel quale si confermavano nell’ufficio e nello stipendio i funzionari e impiegati che non si fossero allontanati dalla loro residenza all’avvicinarsi dell’esercito italiano(13), le misure intese a regolare provvisoriamente l’amministrazione della giustizia, definire alcune competenze dei tribunali, sostituire i magistrati e i funzionari decaduti, stabilirne i criteri di nomina, fissare gli stipendi(14), l’estensione dello Statuto albertino(15), l’abolizione del concordato austriaco e della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, l’introduzione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico(16), sulla pubblica sicurezza(17) e sulla guardia nazionale(18), la fissazione della maggiore età a 21 anni(19), la pubblicazione delle norme sabaude sulla libertà di stampa(20).
Vennero invece lasciati in vigore i codici asburgici ossia: il codice civile generale austriaco del 1811 (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), il codice penale del 1852, il codice di commercio del 1862 e la legge del cambio del 1850, l’editto politico di navigazione mercantile del 1774, il secondo libro del codice di commercio napoleonico del 1807, il regolamento generale del processo civile del 1796 e il regolamento di procedura penale del 1853.
Mentre le modalità di ridefinizione dell’assetto amministrativo non avevano lasciato spazio al confronto e alla discussione, l’ordinamento giudiziario, che aveva subito solo qualche provvisorio ritocco, e la codificazione, che era stata per il momento lasciata inalterata salvo qualche lieve adattamento, divennero ben presto oggetto di un acceso dibattito teso a modificare il sistema italiano e a salvaguardare quegli istituti austriaci che apparivano più efficienti e razionali a chi li aveva lungamente sperimentati.
Nell’ottobre del 1866 fu fondata a Venezia un’associazione di avvocati, poi ampliata a giureconsulti appartenenti ad altre province venete(21), con lo scopo precipuo di prendere in esame i quesiti sul sistema giudiziario che il guardasigilli aveva posto nel febbraio precedente alle corti d’appello del Regno e di studiare le leggi italiane per esprimere pareri sulla loro attivazione nel Veneto. I risultati dei lavori furono esposti in una relazione al ministro nella quale si affrontavano approfonditamente le questioni dei giudizi di ultima istanza e della professione di avvocato(22). I giuristi veneti si inserivano così nell’ampia discussione in corso in Italia sulla questione della cassazione con una decisa presa di posizione contro di essa e a favore della terza istanza. Essi davano un giudizio decisamente negativo sulla natura precipuamente politica della cassazione, nata dalla Rivoluzione francese e utilizzata da Napoleone come strumento di dominio sui magistrati e di unificazione dello Stato, mentre la terza istanza, lungamente in vigore nelle zone amministrate dall’Austria, per la sua natura prettamente giudiziaria, forniva a loro avviso migliori garanzie di imparzialità e rigore.
Antiquata e corporativa era da essi giudicata inoltre l’impostazione del progetto di legge sulla professione di avvocato e procuratore presentato dal guardasigilli Giovanni De Falco nel marzo 1866 e ripreso dal suo successore Francesco Borgatti nel dicembre seguente, dove si sanciva una separazione di compiti fra le due categorie di operatori del diritto che era sconosciuta nell’ordinamento veneto e appariva contraria alla buona amministrazione della giustizia perché causava inutili complicazioni e sensibile aumento dei costi. Le posizioni espresse in questo scritto coincidevano con quelle dei giuristi milanesi, molti dei quali speravano che l’opposizione dei veneti alle istituzioni italiane, soprattutto a quelle giudiziarie considerate «un vero abominio», avrebbe potuto convincere il governo a riprendere in esame le soluzioni austriache per procedere ad una riforma(23).
Notevole diffidenza suscitava anche l’ipotesi dell’introduzione di tribunali commerciali composti da elementi tratti dal ceto mercantile come prevedeva la legislazione italiana. Tale sistema era considerato dai veneti assai arretrato e incompatibile con le esigenze della società moderna nella quale le norme avevano ormai una complessità tecnica tale da rendere indispensabile l’intervento di giuristi di professione mentre ai commercianti, che non potevano avere la competenza e la disponibilità necessarie per seguire seriamente l’andamento delle liti, andavano attribuite solo funzioni di consulenza(24).
La questione dell’ordinamento giudiziario continuò ad essere dibattuta in stretta connessione con quella relativa all’applicazione dei codici italiani e fu risolta insieme ad essa dopo una lunga lotta che non approdò ai risultati auspicati dai veneti ma servì comunque ad avviare una riflessione critica sulle istituzioni del Regno.
All’epoca dell’annessione al Regno d’Italia, la codificazione austriaca era ormai profondamente radicata nel Veneto. Già durante la Restaurazione, la legislazione dei nuovi governanti era stata accolta abbastanza bene perché al confronto con quella napoleonica essa appariva meno distante dalla tradizione giuridica locale e soprattutto più in consonanza con la dottrina cattolica(25), sicché le sporadiche resistenze di cittadini e giuristi, restii ad abbandonare abitudini inveterate, e del clero, insofferente della rafforzata ingerenza dello Stato, poterono essere superate di solito senza grandi difficoltà(26).
In seguito, col passare del tempo ed il diffondersi delle aspirazioni risorgimentali, alcuni istituti apparvero superati e furono percepiti come il simbolo dell’assolutismo e dell’oppressione straniera. Ne è una testimonianza, ad esempio, l’istanza presentata da Daniele Manin l’8 gennaio 1848 alla congregazione centrale veneta, nella quale accanto a misure volte ad assicurare il rispetto della nazionalità e dell’indipendenza dei veneti, si chiedeva la riforma del processo penale con l’introduzione della difesa dell’imputato, dell’oralità e pubblicità del dibattimento, della giuria popolare, si reclamava il rinnovamento del processo civile attraverso i principi dell’oralità e pubblicità, la libertà di stampa, l’eguaglianza dei cittadini di religioni diverse, la parificazione degli ebrei, lo svincolo dei feudi(27).
Tuttavia, dopo l’annessione, la forte resistenza ad abbandonare la normativa asburgica per sostituirla con quella italiana testimonia senza dubbio l’attaccamento della popolazione e degli operatori del diritto al sistema vigente. Tale atteggiamento è stato interpretato spesso come manifestazione del conservatorismo dominante tra gli esponenti politici che effettivamente in quel periodo avevano ormai abbandonato gli indirizzi democratici e mazziniani spostandosi su posizioni moderate(28). Ma le motivazioni della diffidenza nei confronti del passaggio ad un assetto giuridico nuovo sono in realtà più complesse e l’appassionato dibattito che si aprì immediatamente, ampliandosi fino ad investire tutti gli aspetti della codificazione, rivela non tanto un mero spirito conservatore e austriacante quanto la consapevolezza delle debolezze della normativa italiana e l’aspirazione ad ottenere una legislazione più consona alle esigenze moderne(29). Nella vivace fioritura di scritti di tipo comparatistico, tesi a conciliare il patriottismo con la salvaguardia delle tradizioni locali, i codici italiani furono sottoposti ad un’attenta analisi che tendeva a correggerne i difetti attraverso l’introduzione di norme austriache già ampiamente sperimentate e apprezzate nel Lombardo-Veneto(30).
Molte critiche vennero indirizzate al codice civile del 1865, giudicato troppo aderente al modello francese e per numerosi aspetti meno moderno dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Fra l’altro appariva inaccettabile l’istituto dell’autorizzazione maritale che limitava fortemente le possibilità autonome delle donne ed era sconosciuto nel diritto austriaco; venivano considerati inadeguati la disciplina sulla tutela e il consiglio di famiglia, obsoleto residuo patriarcale che avrebbe dovuto essere sostituito dal giudice munito di poteri di controllo sugli atti del tutore; nel campo delle successioni il sistema di stampo francese sembrava assai meno razionale di quello della ventilazione ereditaria asburgica che, basandosi sul decreto del giudice, evitava molte incertezze e abusi; le norme italiane sulle ipoteche e sulla pubblicità immobiliare erano giudicate antiquate al confronto di quelle austriache.
Anche il codice di commercio italiano del 1865 era considerato assai poco rispondente alle esigenze dell’economia moderna, riproducendo fedelmente quello napoleonico del 1807 che a sua volta ricalcava le ordinanze francesi del Seicento, mentre l’Austria con l’introduzione della legge del cambio e del codice di commercio tedeschi aveva fornito validi strumenti per la promozione dei traffici. Viva apprensione suscitava inoltre il meccanismo italiano del processo civile che, con le sue complicazioni e incongruenze, prolungava le liti e, con le elevate tariffe, aggravava seriamente le spese delle parti, mentre l’amministrazione della giustizia con i metodi austriaci assicurava secondo i giureconsulti veneziani una rapida e relativamente poco costosa soluzione delle controversie(31). Persino il codice penale austriaco veniva giudicato migliore di quello italiano e accurate analisi dimostravano che esso, nonostante la sua cattiva fama e al di là delle apparenze, era più preciso, coerente e mite(32).
A queste posizioni della dottrina fecero riscontro numerose petizioni al Parlamento volte a bloccare l’applicazione delle leggi italiane nelle province venete ma, con il passare del tempo, gli svantaggi di mantenere un sistema normativo diverso dal resto dello Stato si fecero sempre più evidenti. Il democratico Domenico Giuriati, che era stato lungamente esule in Piemonte, metteva in luce come l’irrimediabile contrasto tra i principi costituzionali di libertà assicurati dallo Statuto albertino e le disposizioni austriache avesse determinato una situazione di incertezza e di immobilismo nella quale gli operatori del diritto si trovavano in gravi difficoltà, gli studi giuridici languivano, l’economia regrediva. Egli perciò riteneva che fosse stato un errore non avere promulgato le leggi italiane subito dopo l’annessione, sull’onda dell’entusiasmo patriottico, e accusava il governo italiano di volere prolungare la vigenza delle leggi austriache per mantenere un clima conservatore nel Veneto(33). Anche Adriano Rocca si dichiarava nettamente a favore dell’unificazione legislativa, ritenendo assai improbabile che il Parlamento potesse procedere ad una generale riforma dei codici abbandonando il modello francese per seguire quello germanico(34), e lo stesso Marco Diena, che all’inizio era alquanto diffidente nei confronti della legislazione italiana, pur mantenendo le sue riserve nei confronti di essa, riteneva ormai urgente porre fine alla intollerabile situazione creata dalla difformità del sistema giuridico che emarginava i veneti. L’estensione ai territori annessi dei codici italiani, dei quali si continuava a denunciare i difetti, cominciò ad apparire a molti il male minore rispetto alla confusione imperante(35).
Mentre il dibattito nella pubblicistica arrivava al suo apice tra il 1868 e il 1869, la questione procedeva in Parlamento con la presentazione da parte del guardasigilli Gennaro De Filippo, il 18 aprile 1868, di un progetto di legge che prevedeva l’entrata in vigore nel Veneto e nella Toscana dei codici italiani(36). Nella discussione, iniziata l’8 giugno 1869, si riflettono i contrasti e le polemiche di quegli anni(37). Al relatore Giuseppe Panattoni, assertore della necessità di procedere immediatamente all’unificazione, si opponeva un consistente gruppo di deputati convinti che questa misura avrebbe danneggiato le province annesse segnando un regresso civile ed economico, e alle istanze patriottiche e risorgimentali di chi, come il guardasigilli Michele Pironti, affermava che le leggi italiane erano da preferirsi in ogni caso per il loro valore intrinseco di prodotto nazionale, facevano riscontro le resistenze di quanti vedevano nei codici vigenti un importante fattore dell’identità locale. Fra gli argomenti più discussi risultano le riforme del processo civile e del codice di commercio: soprattutto su quest’ultimo il dibattito fu particolarmente intenso e coinvolse autorevoli personaggi quali Giuseppe Zanardelli e Pasquale Stanislao Mancini, entrambi estimatori del codice tedesco del quale raccomandavano di seguire l’esempio.
Il progetto presentato il 10 marzo 1870(38), che fra l’altro teneva conto dell’intervento di Mancini, non giunse ad essere discusso ma, quando fu riproposto il 29 dicembre dello stesso anno(39), fu rapidamente approvato. Le discussioni ad esso relative dimostrano che deputati e senatori erano ormai consapevoli della necessità di riformare la normativa vigente e riconoscevano la fondatezza delle richieste dei veneti, ma erano altresì convinti dell’urgenza di risolvere i problemi causati dalla differenza di regime giuridico tra il Veneto e il resto del Regno. Così la legge del 26 marzo 1871, nr. 129(40), estese la codificazione italiana alle province annesse con l’eccezione delle disposizioni relative alla materia cambiaria per la quale restava in vigore la legge austriaca. Con lo stesso provvedimento furono introdotti i decreti e le leggi italiani sull’ordinamento giudiziario, gli uscieri e le tariffe giudiziarie, sul contenzioso amministrativo, sui conflitti di giurisdizione, sul gratuito patrocinio dei poveri, uniformando così definitivamente anche per queste materie le province annesse al resto della penisola.
Tra i complessi problemi giuridici e sociali da affrontare subito dopo l’annessione, particolare urgenza e importanza ebbe quello dell’abolizione dei feudi che, per il loro rilevante numero, l’estensione e il peculiare assetto normativo, condizionavano fortemente il settore agricolo sotto il profilo economico e giuridico(41).
L’occupazione napoleonica, in effetti, non aveva segnato la definitiva eversione dell’antico istituto in quanto i decreti emanati dal governo del Regno italico nel 1806(42) se da una parte introdussero disposizioni ispirate agli ideali dell’Illuminismo e della rivoluzione e perciò fondate su principi incompatibili con gli antichi vincoli della proprietà, e avocarono allo Stato le prerogative giurisdizionali, le privative, i dazi e le regalie spettanti ai feudatari, dall’altra mantennero espressamente in vigore i diritti e i privilegi inerenti ai beni feudali(43). Né i progetti e gli studi realizzati negli anni successivi per la definitiva liquidazione di questo retaggio del passato, ormai incompatibile con le esigenze della società moderna e palesemente in contrasto con i criteri informatori del Code Napoléon, approdarono a risultati concreti(44).
Così i numerosissimi feudi veneti e friulani ereditati dal Medioevo continuarono a restare in vita privati esclusivamente delle funzioni di carattere giurisdizionale e pubblico, che costituivano in realtà solo una parte delle loro attribuzioni, né fu abrogato il complesso di norme sulle quali essi si fondavano. La fonte principale della disciplina in questo campo continuò ad essere quel codice feudale del 1780 dove il disperso e vario materiale giuridico preesistente era stato riordinato e reso più facilmente consultabile ma non aveva subito alcuna variazione sostanziale data la volontà dei governanti di mantenere l’assetto vigente per i vantaggi fiscali che da esso derivavano(45). Fra le disposizioni contenute in tale raccolta, fondamentale importanza è attribuita da storici e giuristi alla legge del 13 dicembre 1586 che, nel tentativo di rafforzare il rapporto di subordinazione dei vassalli con la Serenissima, stabiliva fra l’altro la presunzione per cui tutti i beni situati nelle circoscrizioni signorili avevano natura feudale ed escludeva la prescrizione dei diritti ad essi relativi.
Queste norme, confermate da provvedimenti successivi, rendevano l’assetto giuridico dei feudi veneti assai peculiare, differenziandolo da quello configurato dal diritto comune dei Libri feudorum al quale invece si uniformava la vicina Lombardia. Rispetto a quest’ultima, il Veneto in effetti si trovava in una situazione molto più difficile sia perché era mancata del tutto una politica di ridimensionamento delle prerogative feudali paragonabile a quella energica ed efficace perseguita da Maria Teresa e da Giuseppe II nelle province lombarde, sia perché le leggi della Serenissima, originariamente concepite per rafforzare il controllo dello Stato sui signori, si prestavano, nelle diverse circostanze dell’Ottocento, a fornire una potente arma di difesa degli interessi nobiliari.
Il governo austriaco durante la Restaurazione non aveva mostrato interesse a proseguire e completare l’azione antifeudale avviata dai francesi. Da una parte l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, più legato alla tradizione del Code Napoléon poiché manteneva istituti quali il fedecommesso, il maggiorasco, il dominio diviso, e lasciava in vigore il diritto feudale (§§ 357-358, 604 ss., 359), non era incompatibile con la feudalità, dall’altra, la conservazione di questa era considerata uno strumento utile sia dal punto di vista politico, per ottenere il favore dell’aristocrazia italiana, sia dal punto di vista fiscale, per riscuotere i censi e incamerare i beni signorili in caso di devoluzione. I provvedimenti austriaci in materia, perciò, si erano limitati a tentare di ricondurre sotto il controllo dello Stato la pletora sfuggente dei vassalli attraverso l’organizzazione di un censimento dei feudi, operazione che tuttavia era riuscita solo parzialmente a causa delle difficoltà degli accertamenti e della conseguente imprecisione delle rilevazioni.
La persistenza del regime feudale aveva suscitato nel paese molte lagnanze e opposizioni che avevano trovato espressione in petizioni e iniziative volte ad ottenere radicali riforme o, almeno, l’abrogazione delle norme cinquecentesche sulla presunzione e sulla imprescrittibilità che rendevano oltremodo precario il possesso della terra e ostacolavano il decollo di un’economia più dinamica e moderna(46). Il governo tuttavia era rimasto a lungo insensibile a queste esigenze, mentre la pubblicazione di moderni trattati e la riedizione di antiche opere di diritto feudale attestano quanto vitale fosse ancora l’antico sistema(47).
Il disagio della popolazione e la crescente aspirazione al rinnovamento si riflettono con efficacia nell’opera di Giovanni Sartori che, in qualità di membro della commissione istituita presso la luogotenenza per coordinare e vigilare il settore delle questioni di natura feudale, aveva un’esperienza particolarmente vasta e approfondita dell’argomento(48). Nell’analisi accurata dei vari tipi di feudi presenti sul territorio veneto, egli illustrava con convinzione i danni economici e sociali causati dalla impossibilità di disporre liberamente dei fondi e sottolineava che, se da una parte la grande proprietà era ormai da tutti considerata poco favorevole allo sviluppo delle coltivazioni, l’incertezza in cui versavano gli affittuari, sempre esposti allo scioglimento del contratto da parte dei signori, costituiva un forte disincentivo all’impiego di capitali e di lavoro sui terreni impedendo la modernizzazione dei sistemi agricoli tanto necessaria a risollevare le decadenti condizioni delle campagne venete. Dopo avere suggerito alcuni interventi parziali atti a migliorare la situazione senza ricorrere a radicali cambiamenti, l’autore esponeva un Progetto sulla totale abolizione dei feudi nel quale prevedeva la soluzione definitiva del problema con lo svincolo coattivo da imporre senza distinzione a signori laici ed ecclesiastici(49).
Sartori si riallacciava al pensiero di illustri giuristi quali Gian Domenico Romagnosi(50) e Gioacchino Basevi(51), già da tempo sostenitori della tesi per cui la legislazione napoleonica aveva effettivamente abolito gran parte dei feudi sicché i loro beni acquisiti da terzi erano ormai liberi da ogni vincolo e da ogni rivendicazione da parte dei privati e dello Stato. Il nodo più delicato e controverso dell’intera questione consisteva, secondo l’opinione di questi scrittori, appunto nella situazione dei terzi possessori, ossia di coloro che durante il periodo napoleonico avevano acquistato beni a titolo oneroso dal demanio, dai Comuni o dagli ex feudatari nella convinzione che tali beni fossero liberi dagli antichi vincoli. Ma anche dopo la Restaurazione si erano verificate molte vendite di terreni signorili: secondo i calcoli degli studiosi, tra il 1811 e il 1840 le terre appartenenti all’aristocrazia si erano ridotte fino a risultare il 25% del totale con un calo del 46%, mentre quelle appartenenti ai privati non nobili erano arrivate al 63% del totale registrando un aumento del 77%(52). A questo punto era divenuta considerevole la classe di soggetti esposti alle eventuali rivendicazioni che i signori potevano avanzare grazie ai principi della presunzione e dell’imprescrittibilità feudale sanciti dalle leggi cinquecentesche ancora in vigore e ciò creava un problema sociale di vaste proporzioni.
L’urgenza di risolvere la situazione e le crescenti pressioni indussero finalmente il governo asburgico ad avviare la riforma, ma la legge del 17 dicembre 1862 sul «parziale scioglimento del vincolo feudale»(53) rivela un atteggiamento ambiguo e conservatore rispecchiando la mancanza di una decisa volontà di procedere rapidamente all’eversione del sistema vigente. Essa infatti vietava l’istituzione di nuovi feudi (§ 1) ma procrastinava la soppressione di quelli esistenti stabilendo che la consolidazione del dominio utile con quello diretto sarebbe avvenuta solo con il passaggio in giudicato della decisione emessa da un’apposita «commissione di allodializzazione», da istituirsi presso la luogotenenza veneta (§§ 2, 20 ss.), e che sarebbero restati in vigore i rapporti e gli obblighi fissati dalle antiche norme feudali fino alla morte dei chiamati alla successione già concepiti al momento della pubblicazione della legge (§ 3).
Ma il punto destinato a creare maggiori problemi era costituito dalla distinzione tra feudi di collazione sovrana, per i quali non avrebbero più potuto farsi valere «quelle pretese signorili, le quali considerar si dovrebbero prescritte, se fossero loro applicabili le leggi civili generali, né le pretese alla feudalità di enti, i quali si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori in buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso», e feudi privati, ai titolari dei quali invece si riconosceva il diritto di procedere alle rivendicazioni con una petizione presentata entro tre anni sotto pena di perenzione (§ 4).
Questa norma provocò disastrose conseguenze poiché i signori, che fino a quel momento si erano disinteressati delle terre alienate dai loro predecessori, si affrettarono a rivendicarle per evitare la perdita dei diritti prevista dalla legge allo scadere del termine triennale. Fu così avviato un enorme numero di cause che creò un grave stato di tensione nel ceto dei possessori timorosi di perdere le loro terre e, soprattutto nelle province friulane, la questione assunse dimensioni preoccupanti(54). La consapevolezza dell’enorme lentezza con la quale questo tipo di controversie si sarebbe risolto, a causa della difficoltà degli accertamenti e della stessa massa di soggetti coinvolti, e la previsione di un lungo periodo di incertezza gravemente lesivo della condizione del regime fondiario e delle attività economiche ad esso connesse provocavano crescente sconcerto e agitazione negli operatori del diritto e nella popolazione.
In questo clima l’annessione del Veneto al Regno d’Italia parve offrire una possibilità di salvezza e di svolta in una situazione senza uscita, come si riflette efficacemente in un indirizzo inviato nel 1866 dalla congregazione provinciale di Udine al commissario del re Quintino Sella(55). In questo scritto si reclamava con forza l’abolizione immediata dei feudi, alla persistenza dei quali era attribuito il ritardo economico e civile della regione, e si chiedeva l’estensione alle province annesse della normativa che a suo tempo era stata emanata per risolvere l’analogo problema delle province lombarde.
Si trattava della legge del 5 dicembre 1861(56) secondo la quale erano aboliti i vincoli feudali senza alcuna imposizione fiscale (art. 1), la proprietà era consolidata per due terzi «negli attuali investiti dei feudi o aventi diritto all’investitura» e per un terzo era attribuita «al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge» (art. 2), venivano previsti indennizzi per le prestazioni feudali soppresse (art. 5), e i diritti dei possessori erano tutelati con la formula «non s’intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà, o d’altra natura, acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione» (art. 6). Nonostante il retaggio del passato ravvisabile nella ripartizione dei beni tra investiti e chiamati e la genericità delle disposizioni a favore dei possessori, questa legge appariva al confronto con quella asburgica assai più efficace prospettando un intervento deciso e rapido.
La posizione di chi ne auspicava l’applicazione in Veneto tuttavia, lungi dall’essere condivisa da tutti, fu oggetto di vivaci contrasti e le diverse opinioni di giuristi e politici sull’argomento dettero vita ad un acceso dibattito. Da una parte si delineò una corrente radicale favorevole ad abolire i vincoli feudali senza alcun indennizzo consolidando l’intera proprietà nelle mani dei soli investiti e troncando le liti in corso, e dall’altra emerse un gruppo di sostenitori della necessità di mantenere la legge austriaca, sia pure migliorata con alcuni ritocchi, per evitare di ledere i diritti acquisiti in base ad essa.
La prima posizione fu espressa con forza in una petizione inviata al Parlamento nel 1867 nella quale si sottolineavano i rovinosi effetti dell’avidità dei nobili sull’economia e sull’ordine pubblico dell’intera regione e si chiedevano misure più energiche di quelle applicate in Lombardia, in considerazione del diverso regime giuridico dei feudi veneti(57). La seconda fu sostenuta in numerosi articoli e opuscoli dove si affermava che la legge austriaca aveva effettivamente operato lo scioglimento dei principali e caratteristici vincoli feudali dal momento della sua pubblicazione e si insisteva sul fatto che l’applicazione della normativa italiana avrebbe violato il fondamentale principio della irretroattività della legge(58).
Al centro dei contrasti era il progetto di legge presentato al Parlamento dal guardasigilli Sebastiano Tecchio l’8 giugno 1867, che ricalcava il provvedimento emanato per i feudi lombardi con qualche marginale adattamento alla situazione locale(59). Il punto più debole dello schema ministeriale fu individuato subito, non a torto, nella disciplina di tutela dei terzi possessori che, riproducendo fedelmente quella del 1861, appariva inadeguata a risolvere il problema della enorme quantità di liti pendenti. La Camera dei deputati, nel tentativo di trovare una soluzione, elaborò un progetto alternativo che accogliendo le sottili, ingegnose e, talvolta, forzate argomentazioni dell’onorevole Francesco Pasqualigo(60), dava una interpretazione autentica del § 4 della legge austriaca equiparando i feudi sovrani a quelli privati e vietando così in ogni caso ai signori di promuovere azioni contro i possessori in buona fede.
La votazione della Camera (31 luglio 1868)(61) fu accolta con favore e sollievo dalla popolazione e dagli operatori del diritto, ma al Senato l’iter della legge procedette con grande lentezza a causa delle opposizioni e il testo, finalmente presentato dall’ufficio centrale il 1° marzo 1870, annullava le novità proposte dalla Camera e rifletteva un orientamento conservatore(62). Tuttavia nella discussione che ne seguì questa posizione restò in minoranza poiché un gruppo consistente di senatori, pur dichiarandosi irriducibilmente avverso all’inserimento nella legge di un’interpretazione autentica della normativa asburgica, si pronunciò nettamente in favore di soluzioni più avanzate. Nel progetto, presentato alla conclusione dei lavori il 26 marzo 1870, la questione fu infine risolta omettendo qualsiasi riferimento al controverso § 4 della legge austriaca ma stabilendo che nelle cause di rivendicazione dei beni feudali «i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione, se già fosse corsa, a termini delle leggi civili generali» (art. 7). I deputati approvarono senza discussione questo testo che manteneva nella sostanza le posizioni espresse dalla Camera ed esso fu riprodotto integralmente nella legge del 19 aprile 1870, nr. 5618(63), con la quale finalmente si abolì la feudalità nel Veneto inaugurando un assetto della proprietà terriera più consono alle moderne esigenze della società borghese.
1. Marco Diena, Cenni intorno al Veneto ed a Venezia in particolare, «La Nazione», 19 ottobre 1866.
2. Sull’unificazione amministrativa del Veneto e sulle problematiche dell’annessione cf. Venezia nell’unità d’Italia, Firenze 1962; Carlo Ghisalberti, Aspetti di vita pubblica ed amministrativa nel Veneto intorno al 1866, «Clio», 2, 1966, pp. 293 ss.; Fascicolo speciale per il centenario dell’unione del Veneto all’Italia (1866-1966), «Ateneo Veneto» 242, 1966; Conferenze e note accademiche nel 1° centenario dell’unione del Veneto all’Italia, Padova 1967; Umberto Pototschnig, L’unificazione amministrativa delle province venete, Vicenza 1967; Liliana Fortunato Vitale, Introduzione a Venezia, in Gli Archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova 1866, I-II, Roma 1968 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXII-LXIII): I, pp. 3-60; La questione veneta e la crisi italiana del 1866. Atti del XLIII congresso di Storia del Risorgimento, Roma 1968; Roberto Cessi, La crisi del 1866. A proposito di recenti pubblicazioni, Venezia 1969; Raffaello Vergani, Guerra e dopoguerra nel Veneto del ’66. Note di ricerca, «Archivio Veneto», 101, 1970, pp. 17-53; Renato Giusti, Il Veneto all’indomani dell’unità, in Il Lombardo Veneto tra Risorgimento e unità, a cura di Id., Mantova 1980-1981 (Atti e Memorie del Museo del Risorgimento di Mantova, XVII), pp. 35-91; Silvio Lanaro, Dopo il ’66. Una regione in patria, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. Il Veneto, a cura di Id., Torino 1984, pp. 409 ss. (pp. 407-468); Giovanni L. Fontana, Patria veneta e stato italiano dopo l’Unità: problemi di identità e di integrazione, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 6, Dall’età napoleonica alla prima guerra mondiale, Vicenza 1986, pp. 553 ss. (pp. 553-596); Emilio Franzina, Introduzione, in Venezia, a cura di Id., Roma-Bari 1986, pp. 3 ss. (pp. 3-113); Giovanni Distefano-Giannantonio Paladini, Storia di Venezia 1797-1997, I-III, Venezia 1996-1997: II, La dominante dominata, pp. 283 ss.
3. La relazione è pubblicata in Raccolta di atti e documenti presentati al Ministero dell’Interno dalla commissione per l’ordinamento provvisorio delle provincie sinora occupate dall’Austria e delle leggi, decreti e provvedimenti pubblicati dal Governo nazionale nelle dette provincie sino al 20 settembre 1866, Firenze 1866, pp. 5 ss.
8. Marco Meriggi, Sulle congregazioni lombardo-venete in epoca neoassolutista (1848-1859), «Römische Historische Mitteilungen», 31, 1989, pp. 469-487; Id., Il Regno Lombardo-Veneto, Torino 1987 (Storia d’Italia, diretta da Giuseppe Galasso, XVIII/2), pp. 33 ss.
9. Per un inquadramento generale delle caratteristiche del sistema amministrativo italiano cf. Adriana Petracchi, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano, I-III, Venezia 1962; Carlo Ghisalberti,L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, in Id., Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie, Milano 1963, pp. 217-237; Claudio Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866), Milano 1964; Guido Astuti, L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, Napoli 1966; Ernesto Ragionieri, Politica e amministrazione nell’Italia unita, Bari 1967; Roberto Ruffilli, La questione regionale dall’unificazione alla dittatura (1862-1942), Milano 1971; Giuseppe De Cesare, L’ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 1942, Milano 1977; Ettore Rotelli, Costituzione e amministrazione dell’Italia unita, Bologna 1981; Raffaele Romanelli, Centralismo e autonomie, in Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi, a cura di Id., Roma 1995, pp. 125-186; sui problemi storiografici e per ulteriori approfondimenti bibliografici relativi al tema dell’accentramento amministrativo in Italia si rimanda a Filippo Mazzonis, La questione amministrativa, in Id., Divertimento italiano. Problemi di storia e questioni storiografiche dell’unificazione, Milano 1992, pp. 141-181; Piero Aimo, Stato e poteri locali in Italia 1848-1995, Roma 1997, pp. 27 ss., 155 ss.
10. Cf. in partic. U. Pototschnig, L’unificazione amministrativa.
11. C. Ghisalberti, Aspetti di vita pubblica; R. Vergani, Guerra e dopoguerra, pp. 40 ss.; R. Giusti, Il Veneto, pp. 44-45.
12. A. Petracchi, Le origini dell’ordinamento comunale, I, p. 260.
13. R.d. 19 luglio 1866, nr. 3067, in Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari, XLV, II, Firenze 1866, p. 1213.
14. Cf. i decreti 12 settembre 1866, nr. 3196, 13 ottobre 1866, nr. 3251, 18 ottobre 1866, nr. 3283, ibid., pp. 1636, 1776-1778, 1813.
15. R.d. 28 luglio 1866, nr. 3088, ibid., pp. 1309-1310.
16. R.d. 28 luglio 1866, nr. 3089, e r.d. 18 luglio 1866 nr. 3090, ibid., pp. 1310, 1290.
17. R.d. 1° agosto 1866, nr. 3111, ibid., pp. 1328-1329.
18. R.d. 1° agosto 1866, nr. 3128, ibid., pp. 1347-1348.
19. R.d. 1° agosto 1866, nr. 3135, ibid., p. 1611.
20. R.d. 22 agosto 1866, nr. 3163, ibid., pp. 1481-1482.
21. Associazione degli Avvocati, «L’Eco dei Tribunali», 17, 6 gennaio 1867, pp. 441-444; Associazione degli Avvocati della Venezia, ibid., 11 aprile 1867, pp. 769-771.
22. Al Ministro Guardasigilli. Indirizzo dell’Associazione degli Avvocati della Venezia sui quesiti relativi alla questione cassazione o terza istanza e sul progetto di legge per l’esercizio della professione di avvocato e procuratore, Venezia 1867.
23. Giovanni Orsini, I nuovi ordinamenti giudiziari (Lettera dalla Lombardia), «L’Eco dei Tribunali», 17, 24 gennaio 1867, pp. 505-508.
24. I tribunali di commercio secondo la nuova legislazione italiana, ibid., 24 febbraio 1867, pp. 609-611.
25. Significativa è al riguardo l’opera del giureconsulto vicentino Giovanni Maria Negri, Dei difetti del codice civile italico che porta il titolo di codice Napoleone e dei pregi del codice civile austriaco, Vicenza 1815.
26. Sul punto cf. Maria Rosa Di Simone, L’introduzione del codice civile austriaco in Italia. Aspetti e momenti, in Studi in memoria di Gino Gorla, II, Milano 1994, pp. 1015-1038.
27. Il testo della petizione è pubblicato in Alberto Errera-Cesare Finzi, La vita e i tempi di Daniele Manin (1804-1848). Narrazione […] corredata dai documenti inediti depositati nel Museo Correr dal generale Giorgio Manin, Venezia 1872, pp. 94 ss. Su Daniele Manin cf. Paul Ginsborg, Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49, Milano 1978.
28. Letterio Briguglio, Correnti politiche nel Veneto dopo Villafranca (1859-1866), Roma 1965; R. Vergani, Guerra e dopoguerra; Giannantonio Paladini, L’opinione pubblica a Venezia nel 1870, «Ateneo Veneto», n. ser., 8, 1970, nrr. 1-2, pp. 141 ss. (pp. 141-176); Id., Momenti e aspetti della lotta politica e sociale a Venezia (1870-1874), estr. da «Risorgimento Veneto», Venezia 1972; E. Franzina, Introduzione, pp. 97 ss. Per un quadro generale della situazione politica di quegli anni e la relativa bibliografia cf. Raffaele Romanelli, L’Italia liberale 1861-1900, Bologna 1990, pp. 19 ss.
29. Sull’argomento cf. Maria Rosa Di Simone, Il diritto austriaco e la società veneta, in Venezia e l’Austria, a cura di Gino Benzoni-Gaetano Cozzi, Venezia 1999, pp. 129-156.
30. E.V., Il Codice italiano, «L’Eco dei Tribunali», 17, 10 marzo 1867, pp. 657-658; E.V., L’estensione delle nuove leggi civili italiane alla Venezia, ibid., 18, 28 luglio 1868, pp. 89-91; Sul complemento dell’unificazione legislativa, ibid., 19, 19 e 21 gennaio 1869, pp. 690-694; Idee liberali e progressive dei nuovi codici, ibid., 6 aprile 1869, pp. 953-954; Di alcune fra le leggi italiane già estese e di altre che si vorrebbero estendere alla Venezia. Lettera di Michelangelo Smania ad Augusto Righi deputato al Parlamento nazionale, Verona 1868; Marco Diena, Della unificazione legislativa nel Veneto. Lettere al direttore della Nazione, Firenze 1869.
31. Jacopo Mattei, La procedura civile italiana, «L’Eco dei Tribunali», 17, 25 aprile 1867, pp. 817-819; Relazione della Commissione istituita dall’Associazione degli Avvocati della Venezia, per lo studio delle riforme al Codice di procedura civile, composta dagli avvocati: comm. Caluci, cav. Malvezzi, Giuriati, cav. Diena, cav. Berti; Mattei, Stefanelli relatori, ibid., 18, 7 e 10 maggio 1868, pp. 1065-1067; Maurizio Maltini, Se gli attuali codici italiani debbansi estendere alla Venezia ed a Mantova quali sono o se debbasi attendere che siano riveduti e riformati secondo i nuovi lumi e le più recenti esperienze; memoria dettata avuto riguardo al codice di procedura civile come quello che sopra gli altri ha bisogno di essere riformato, ibid., 19, 20 ottobre 1869, pp. 377-380.
32. Giampaolo Tolomei, Sulla relazione della commissione parlamentare intorno all’unificazione legislativa proposta dal Ministro De Filippo nella tornata del 18 aprile 1868 per le provincie venete. A Francesco Carrara, «Archivio Giuridico», 3, 1869, pp. 323-346; cf. anche Pietro Ziliotto, Confronto del Codice penale vigente nelle Provincie Venete e quello nelle altre d’Italia ed al proposto per tutto il Regno, «L’Eco dei Tribunali», 19, 3 gennaio 1869, pp. 633 ss.; 9, 11, 14 marzo 1869, pp. 858 ss.; 27 e 30 maggio 1869, pp. 1129 ss.; Giampaolo Tolomei, Lettera del prof. Giampaolo Tolomei al dott. Pietro Ziliotto sul confronto fra il Codice penale austriaco ed italiano col nuovo progetto italiano, ibid., 30 marzo, 1° e 4 aprile 1869, pp. 929-933; Pietro Ziliotto, Risposta del dott. Pietro Ziliotto alla lettera pubblicata nel n. 2062 del prof. Giampaolo Tolomei, ibid., 29 aprile e 2 maggio 1869, pp. 1033-1037.
33. Domenico Giuriati, Della legislazione vigente nel Veneto. Lettere dell’avvocato Domenico Giuriati all’avvocato cav. Antonio Scotti, Bassano 1868; Id., Della unificazione legislativa nel Veneto, «Archivio Giuridico», 3, 1869, pp. 308-322.
34. Adriano Rocca, Sull’unificazione legislativa e giudiziaria nelle provincie venete e mantovana, «La Legge. Monitore Giudiziario e Amministrativo del Regno d’Italia», 9, 2 marzo 1869, nr. 18, pp. 209-212; Id., Ancora sull’unificazione legislativa e giudiziaria della Venezia e del Mantovano, ibid., 23 novembre 1869, nr. 94, pp. 1109-1117.
35. Sul complemento dell’unificazione legislativa.
36. Atti Parlamentari. Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera, 46, Legislatura X, sessione 1867-1868, dal 22 marzo 1867 al 20 agosto 1869, doc. nr. 185.
37. Atti Parlamentari, sessione 1867-1868 (prima della legislatura X), Discussioni della Camera dei Deputati, 68, dal 3 maggio al 17 giugno 1869, tornata dell’8 giugno 1869, pp. 10949 ss.
38. Atti Parlamentari. Raccolta di documenti stampati per ordine della Camera, 52, Legislatura X, sessione 1869-1870, dal 18 novembre 1869 al 24 agosto 1870, doc. nr. 53, pp. 97 ss.; per il testo del progetto cf. l’allegato D, pp. 174 ss.
39. Atti Parlamentari, Senato del Regno, Atti interni, 29, XI legislatura, sessione 1, 1870-1871, doc. nr. 25.
40. Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari, L, I, Firenze 1871, pp. 556 ss.
41. Sulla vicenda dell’abolizione dei feudi nel Veneto cf. Maria Rosa Di Simone, L’abolizione della feudalità in Italia: il caso veneto nella pubblicistica e nella legislazione dell’Ottocento, in corso di pubblicazione negli Studi in onore di Ennio Cortese.
42. Cf. i decreti del 9 aprile 1806, nr. 56, del 15 aprile 1806, nr. 57, del 15 aprile 1806, nr. 58, «Bollettino delle leggi del Regno d’Italia», 1806, pt. II, pp. 393 ss.
43. Cf. il decreto del 15 aprile 1806, nr. 59, art. 2: «i beni e le rendite feudali indipendenti dall’esercizio di un diritto regale rimarranno presso i possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti ai detti beni, tanto a favore dei chiamati che dello Stato» (ibid., pp. 400-401).
44. Su questi progetti, in partic. su quello elaborato da Gian Domenico Romagnosi, cf. Cesare Magni, Il tramonto del feudo lombardo, Milano 1937, pp. 373 ss.
45. Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia, Venezia 1780 (rist. anast. Bologna 1970). Su di esso cf. Gina Fasoli, Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in Terraferma, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 25, 1952, pp. 85 ss. (pp. 61-94); Claudio Schwarzenberg, Tentativi di codificazione nella Repubblica Veneta, «Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile», 22, 1968, pp. 1062-1069; Giorgio Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica, Padova 1980, pp. 243 ss.
46. Adriano Rocca, Sul regime feudale nel territorio veneto e mantovano e sulla legge di abolizione dei vincoli feudali presentata dal Ministro Guarda-sigilli alla Camera de’ deputati nella sessione 8 giugno 1867. Memoria storico-giuridica, Firenze 1867, p. 38.
47. Francesco Foramiti, Manuale di giurisprudenza feudale, Venezia 1841; Codice feudale della Repubblica di Venezia, Venezia 1842; Joseph Prokop Heinke, Manuale di gius feudale comune ed austriaco di Heinke aggiuntovi un estratto del codice feudale veneto, ed una raccolta dei decreti italici ed austriaci in materia di feudi, Venezia 1843; Commentario feudale del giureconsulto Giovanni Bonifacio già assessore primario della Repubblica di Venezia, Venezia 1844.
48. Giovanni Sartori, Storia, legislazione e stato attuale dei feudi nel Veneto. Norme per lo svincolo pronto e totale di essi, meno quei molti resi liberi e sui quali si tiene ferma la marca feudale. Quarta edizione corredata di uno scritto autografo del fu Co. Camillo Cavour, Venezia 1864.
49. Ibid., pp. 145 ss.
50. Per il pensiero di Romagnosi su questo argomento e la sua evoluzione cf. C. Magni, Il tramonto del feudo lombardo, pp. 374 ss., 435 ss.
51. Gioacchino Basevi, Dello scioglimento de’ feudi nel territorio che fu della Repubblica Cisalpina. Opuscolo legale, Milano 1844. Su Basevi cf. Filippo Liotta, Basevi, Gioacchino, in Dizionario Biografico degli Italiani, VII, Roma 1965, pp. 69-70.
52. Giorgio Scarpa, L’economia dell’agricoltura veneziana nell’800, Padova 1972, pp. 87 ss.; Renato Giusti, L’economia del Veneto nell’Ottocento (in base a pubblicazioni recenti), «Archivio Veneto», 99, 1973, p. 132 (pp. 107-141).
53. Il testo della legge è pubblicato in Raccolta delle traduzioni delle leggi ed ordinanze valevoli pel Regno Lombardo-Veneto estratte dal Bollettino delle leggi dell’Impero. Anno 1863, Venezia 1864, pp. 91 ss.
54. Secondo i dati riportati nella Petizione per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Provincie venete e di Mantova, Udine 1867, p. 7, le petizioni presentate al tribunale di Venezia furono 515, delle quali 252 si riferivano al Friuli. Esse interessavano 9.794 convenuti dei quali 7.997 friulani.
55. I feudi in Friuli. Indirizzo della Congregazione Provinciale di Udine al Commissario del Re, Udine 1866.
56. Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari, XLI, II, Torino 1861, pp. 2366-2367.
57. Petizione per lo scioglimento dei vincoli feudali.
58. A. Rocca, Sul regime feudale; Giovanni De Nardo, Sull’abolizione dei feudi nel Veneto e specialmente nel Friuli. Cenni, Firenze 1867; Id., Sulla intelligenza della legge di abolizione del vincolo feudale 17 dicembre 1862. Studii, Udine 1867; Isidoro Boerio, Sulla più retta intelligenza della legge 17 dicembre 1862, Venezia 1867; Carlo Cappellini, Osservazioni intorno al progetto di legge sull’abolizione dei feudi nel Veneto, con riflesso agli studi fattisi in argomento nel Friuli, «L’Eco dei Tribunali», 17, 2 luglio 1867, pp. 1-4; Id., Risposta all’articolo del dott. Sacerdoti sul progetto di legge per l’affrancamento dei feudi nel Veneto, ibid., 6 agosto 1867, pp. 121-122; Id., Ancora de’ feudi, ibid., 8 ottobre 1867, pp. 337-339; Id., Osservazioni alla relazione della Commissione parlamentare sul progetto di legge per lo scioglimento del nesso feudale nel Veneto e Mantovano, presentato dal Ministro guardasigilli nella tornata 8 giugno 1867, ibid., 18, 4 giugno 1868, pp. 1161-1163.
59. Progetto di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Tecchio) nella tornata dell’8 giugno 1867. Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete e di Mantova, in Atti Parlamentari. Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera, 44, Legislatura X, sessione 1867-1868, dal 22 marzo 1867 al 20 agosto 1869, II, Firenze 1869, doc. nr. 92.
60. Francesco Pasqualigo, I feudi del Veneto e la legge del 17 dicembre 1862, Venezia 1867.
61. Atti parlamentari. Discussioni della Camera dei Deputati, 65, Legislatura X, sessione del 1867, dal 25 giugno al 31 agosto 1868, Firenze 1868, p. 7794.
62. Atti parlamentari, Senato del Regno, Atti interni, 28, X legislatura, sessione II, 1869-1870, doc. nr. 1A.
63. Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari, XLIX, I, Firenze 1870, pp. 481-482.