difensòre civico Funzionario pubblico avente il compito di tutelare i cittadini rispetto al malfunzionamento dell’apparato burocratico. In Italia la figura del d. c. è stata istituzionalizzata dalla legge n. 42 del 1990, sottoposta a precisazione dalla legge n. 127 del 1997 nel quadro della cosiddetta legge Bassanini e regionalizzata da 14 enti regionali. Può usufruire del d. c. chi abbia in corso un procedimento o abbia rivolto una specifica richiesta all’amministrazione regionale, provinciale o comunale. Pur non potendo intervenire d’ufficio, il d.c. può tuttavia svolgere compiti di sorveglianza sulle deliberazioni della giunta rispetto alla concessione di appalti o di determinati servizi e all’assunzione di personale.