DICHIARAZIONI DEI DIRITTI (XII, p. 760)
DIRITTI Dopo la prima Guerra mondiale si è visto un nuovo orientamento dei diritti fondamentali dell'uomo. Dalla necessità di garantire oltre le frontiere qualcuno di essi ritenuto più rilevante, quali il diritto al lavoro in determinate condizioni (diritto all'assistenza, al riposo, alle ferie pagate), sono sorti moltissimi accordi internazionali al riguardo e infine una decisa tendenza, consacrata dalla parte XIII del Trattato di Versailles, verso un'organizzazione ed una tutela internazionale del lavoro.
L'ulteriore assunzione da parte della Società delle Nazioni della tutela dell'uomo in altri settori, quali la libertà (divieto della schiavitù e in genere delle forme servili d'assoggettamento e lotta contro di esse) e l'integrità fisica e morale (lotta contro i vizî dell'alcolismo e dell'oppio), l'enunciazione ancora di taluni vincoli posti agli stati sorti o ampliati dai trattati di pace tra il 1919 e il 1920, nel senso di garantire ai cittadini appartenenti alle minoranze nazionali "la piena ed intera protezione della loro vita e della loro libertà senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di razza o di religione", questi ed altri fenomeni ingenerarono la domanda se non fosse possibile un'enunciazione internazionale e complessiva dei "diritti umani" o altrimenti una loro significativa tutela sul piano internazionale. Vedi infatti diritti umani, in questa App.