Atto con cui una persona, anche se non offesa dal reato, informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, di un fatto che può costituire un reato perseguibile d’ufficio. È tale il reato per cui la legge non fa dipendere l’inizio del processo da una manifestazione di volontà integrante le cosiddette condizioni di procedibilità.
La denuncia è di regola facoltativa, ma in alcuni casi la legge ne sancisce l’obbligatorietà, disponendo per la relativa inosservanza la comminazione della sanzione penale. Il privato, ha obbligo di denuncia, per esempio, quando sia cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punibile con l’ergastolo, quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto, quando abbia subito un furto di armi o esplosivi; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio quando sussiste una determinata relazione tra la funzione o il servizio svolto e la conoscenza del reato. L’obbligo di denuncia, invece, non incombe sui difensori e i loro ausiliari «neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte» (art. 334 bis c.p.p., introdotto dalla l. 397/2000).
La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Comprende inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Deve essere presentata senza ritardo, oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Quando la notizia di reato proviene da persona non identificata, né identificabile, si parla di denuncia anonima. Tale denuncia, salvo costituisca corpo di reato o derivi dall’imputato, non può essere utilizzata in alcun modo. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se nel corso del procedimento civile o amministrativo emerge un fatto integrante un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità procedente redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
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