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<difòolt> (it. <defólt>) s. ingl., usato in it. al masch. – Situazione in cui un soggetto, privato o sovrano, non può o non vuole adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni contrattuali o extra contrattuali. In finanza sono di grande rilievo le situazioni di d. (it. «insolvenza») rispetto al pagamento dei debiti (in partic. quelli rappresentati da emissioni obbligazionarie) o all’adempimento degli obblighi relativi a strumenti finanziari derivati, negoziati con controparti private (), quindi privi della garanzia di una borsa. Nel caso di in cui la spirale deficit-debito pubblico non è più sostenibile, corrisponde alla situazione di insolvenza di uno Stato e alla dichiarazione che non rimborserà i titoli del d. della Pubblica amministrazione alla loro scadenza. La perdita di dello Stato avrà conseguenze molto negative perché non potrà più, per lungo tempo, ricorrere al finanziamento in d. della spesa pubblica. Nessuno, infatti, è disposto a sottoscrivere i titoli di uno Stato che ha ripudiato il suo debito. Il Tesoro sarà costretto a finanziare il fabbisogno finanziario emettendo moneta, con aumento dell’inflazione. Si verificano anche soluzioni di ripudio parziale, quando viene decisa, unilateralmente, una riduzione percentuale del valore nominale dei titoli. I casi più recenti di d. sono avvenuti in Russia (nel 1998) e in Argentina (nel 2001), quando i due Stati decisero di rimborsare solo parzialmente i titoli venduti all’estero. I creditori, in tal caso, possono avviare un procedimento giudiziario, per cercare di ottenere quello che spetta loro da contratto. Nel caso argentino, in cui rimasero coinvolti molti risparmiatori italiani, dopo quasi 10 anni di ricorsi il 93% dei creditori firmò la resa, accettando un rimborso del 35%. Soluzioni intermedie più morbide del ripudio unilaterale consistono in un d. programmato, in cui viene rimborsata solo una parte del valore nominale, attraverso un accordo con i creditori sulla ripartizione della perdita (soluzione adottata nel 2012 per il d. della Grecia). È anche possibile imporre ai creditori una dilazione delle scadenze, continuando però a pagare gli interessi negli anni di durata del debito. Si parla di d. controllato o pilotato di un debito sovrano nel caso in cui siano previste procedure di ristrutturazione del debito di uno Stato tese a evitare il panico sui mercati e il tracollo dell’economia dello Stato in d., realizzando il contenimento delle perdite e la loro equilibrata ripartizione fra più creditori al fine di scongiurare pericolosi effetti di contagio del default. Il d. strategico corrisponde invece all’insolvenza che consegue a una libera scelta del debitore, il quale lo preferisce al regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Può verificarsi quando il creditore non abbia la possibilità di esercitare azioni di rivalsa sul debitore. Per es., nei mutui assistiti da ipoteca su immobile il debitore può trovare conveniente cessare il pagamento delle rate di mutuo rinunciando all’immobile (in gergo, ‘consegnando le chiavi alla banca creditrice’).