ESTRAVAGANTI, DECRETALI
. Extravagantes furono detti nel Medioevo varî testi legislativi che restavano fuori di una raccolta riconosciuta o ufficiale, pur potendo essere in relazione con essa. L'appellativo si diffuse soprattutto nel diritto canonico; e si chiamarono extravagantes le decretali che, venute dopo il Decreto di Graziano, si aggiungevano in appendice ai manoscritti di questo, finché non furono raccolte nelle compilationes antiquae (v.), e poi nella raccolta di Gregorio IX. Ma le estravaganti furono più numerose in seguito e soprattutto dopo le Clementine (v.).
Clemente V, diversamente da Bonifacio VIII, non tolse valore alle costituzioni non comprese o non riserbate nel Liber sextits; e cosi, delle costituzioni generali che, pur non comprese nella raccolta di Clemente V, non avevano perduto la loro forza obbligatoria, e anche di quelle promulgate dopo le Clementine, si fecero delle collezioni, riunendo le decretali di uno o più pontefici, e spesso aggiungendole come appendice alle raccolte ufficiali; se ne trovano una dozzina di Bonifacio VIII, sei o sette di Benedetto XI, alcune di Urbano V, anteriori alle Clementine; e sono riunite nei manoscritti a quelle dei due papi precedenti col nome di extravagantes Clementis. Nel 1317, Guglielmo di Monte Lauduno (Montlauzun) glossò tre decretali di Giovanni XXII; e nel 1325 Zenzelino dei Cassani riunì in ordine cronologico e glossò altre diciassette decretali dello stesso papa. Queste venti decretali si trovano spesso aggiunte nelle edizioni delle Clementine. Esse furono riordinate sistematicamente in 14 titoli (il materiale non era abbastanza ampio da formare dei libri) con capitoli, rubriche, iscrizioni, sommarî e glosse da Giovanni Chappuis, di Parigi, il quale inoltre riunì in un volume diviso in 5 libri, suddivisi in titoli e capitoli, e secondo l'ordine consueto (iudex, iudicia, clerus, connubia, crimen; ma, per mancanza di materiale, quartus liber vacat) altre 70 costituzioni appartenenti ai pontefici da Urbano IV a Sisto IV, che comunemente si aggiungevano nelle edizioni. Di queste raccolte la prima ebbe il nome di Extravangantes Iohannis XXII, l'altra quello di Extravagantes communes; entrambe furono aggiunte nella collezione che uscl nel 1500; nell'edizione del 1503, lo Chappuis inseri altre decretali, e in questa nuova veste vennero definitivamente inserite nel Corpus Iuris Canonici (v.).
Queste due collezioni sono private e non autentiche, nonostante la loro inserzione nell'edizione romana del Corpus, e l'uso che se ne fece nei tribunali e nelle scuole; tuttavia, le decretali in esse contenute sono genuine (eccetto due o tre sulle quali si hanno dei dubbî) ed hanno valore universale. Si citano con la prima parola del capitolo e con la rubrica del titolo, ovvero coi numeri dell'uno e dell'altro; per le Extravagantes communes si aggiunge anche l'indicazione del libro; e si pone per le prime la sigla Extrav. Iohan. XXII, per la seconda la sigla Extrav. com. La glossa ordinaria alle estravaganti di Giovanni XXII è quella di Zenzelino dei Cassani; delle comuni, soltanto alcune hanno glosse.
Bibl.: F. Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts, II, Stoccarda 1880, p. 59 segg.; E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, 2ª ed., Lipsia 1871-1881, prolegomena, col. lxiv seg.; F. Laurin, Introductio in Corpus Iuris Canonici, Vienna e Friburgo 1889; F. X. Wernz, Ius Decretalium, I, Roma 1905, pp. 363-365; A. Solmi, s. v. Extravagantes, in Enciclopedia giuridica italiana.