CURA (XII, p. 152)
L'istituto della curatela non ha subìto nel cod. civ. del 1942, modificazioni tali da importare una radicale trasformazione della sua struttura e dei suoi caratteri essenziali. Tuttavia alcune modificazioni introdotte dal cod. del 1942 sono, sotto determinati aspetti, specie per quanto riguarda la curatela dativa, veramente innovative rispetto al codice elel 1865.
Secondo l'art. 392, la nomina del curatore al minore emancipato (e tale disposizione, a norma del susseguente art. 424, vale anche per la nomina del curatore all'inabilitato), nell'ipotesi in cui non possa farsi luogo alla delazione della curatela de iure, spetta ad un nuovo organo, e cioè al giudice tutelare, anziché, come sancito dal codice del 1865, al consiglio di famiglia o di tutela, che dal nuovo codice è stato abolito. Così non più al consiglio di famiglia, ma al giudice tutelare spetta la nomina del curatore alla minore o all'inabilitata che sia vedova o legalmente separata, nel caso che ad essa siano mancati il padre e la madre; al giudice tutelare il minore o l'inabilitato deve chiedere l'autorizzazione per compiere atti eccedenti la semplice amministrazione; a lui dovrà ricorrere il minore o l'inabilitato nel caso di ingiustificato rifiuto del consenso da parte del curatore per il compimento dei medesimi atti, ecc.
Mentre nessuna particolare disposizione vincola il giudice tutelare nella nomina del curatore al minore emancipato, nella scelta del curatore per l'inabilitato il giudice predetto deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 419).
Il nuovo codice, inoltre, ha perfezionato i casi di curatela de iure stabilendo che tanto per il minore emancipato, quanto per l'inabilitato è curatore di diritto quel genitore al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà; della donna maritata minore o inabilitata è curatore il marito, ovvero il curatore o il tutore del marito; della vedova o della moglie legalmente separata è curatore il padre o la madre. Per il curatore, poi, sono previsti gli stessi casi di incapacità e rimozione applicabili al tutore(v. tutela, in questa App.) a norma degli articoli 348, 350, 384.
Per quanto, infine, concerne le curatele speciali, le innovazioni più importanti possono ridursi alle seguenti:
Curatore ai figli minori dell'assente presunto: tale figura è stata abolita nel nuovo codice.
Curatore all'eredità giacente: il nuovo codice ha integrato le vecchie disposizioni relative agli obblighi che incombono sul curatore all'eredità giacente, stabilendo che esso può provvedere al pagamemo dei debiti ereditati e dei legati, previa autorizzazione del pretore. Tuttavia se taluno dei creditori o dei legatarî fa opposizione, il curatore n0n può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme dell'art. 498 e seguenti.
Curatore al figlio minore onorato da liberalità testamentarie: tale curatela speciale può aversi adesso non solo nel caso di disposizione testamentaria a favore di un minore, ma anche in caso di donazione. Nel compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione si fa espresso obbligo al curatore, inoltre, di osservare le stesse prescrizioni imposte al tutore, salvo che il donante o il testatore abbiano esplicitamente disposto altrimenti.