CREDITO (XI, p. 814)
Legislazione creditizia. - Ha il suo fondamento nella "legge bancaria", cioè nel r. decr. legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e modificato ulteriormente con le leggi 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933. Il principio che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico, sta alla base di detta legislazione e la permea in tutte le disposizioni. Si spiegano agevolmente, così, le altre caratteristiche fondamentali della legge in esame: la creazione di un organo di governo (comitato dei ministri) per la direzione del credito; l'istituzione di un organo tecnico e di controllo (Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, affiancato dalla Banca d'Italia) per le funzioni di vigilanza su tutti gl'istituti esercenti il credito, già espletate frammentariamente da diversi ministeri e dalla banca stessa; le ampie facoltà - di governo e di controllo - attribuite agli organi di vigilanza; la netta distinzione tra istituti di credito raccoglitori di risparmio a breve, a medio e a lungo termine; la creazione di particolari istituti giuridici quali la gestione provvisoria, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta; la nominatività delle azioni, ecc.
La legge bancaria si articola in un complesso di norme: a) generali; b) disciplinanti gli organi preposti alla direzione del credito e alla vigilanza; c) riflettenti la disciplina degl'istituti a breve termine; d) riguardanti talune fasi della vita di detti istituti; e) recanti disposizioni penali.
a) Tra le disposizioni di carattere generale trae diretta derivazione dal concetto di interesse pubblico insito nella raccolta del risparmio e nell'esercizio del credito, quella che assoggetta al controllo di apposito organo di vigilanza tutte le aziende di credito che compiano entrambe tali operazioni. Si riallacciano pure a tale criterio, nonché alla necessità di coordinare in un'unica visione i mercati creditizio, finanziario e monetario, le norme che prescrivono l'autorizzazione dell'organo di vigilanza per le emissioni di valori mobiliari, quando le emissioni stesse siano da realizzare a mezzo di aziende sottoposte a controllo, ovvero quando i titoli relativi siano quotati in borsa. Altre disposizioni sanciscono il segreto d'ufficio, anche nei confronti di pubbliche amministrazioni.
b) Secondo la legge bancaria, il comitato dei ministri era presieduto dal capo del governo e composto da diversi ministri, nonché dal governatore della Banca d' Italia. Le vicissitudini del dopoguerra hanno consigliato in un primo tempo (decr. legisl. luog. 14 settembre 1944, n. 226) di demandare al ministro del Tesoro le facoltà e le attribuzioni, in materia, del capo del governo e del comitato dei ministri; successivamente, per altro, si è appalesata l'opportunità di ridare vita a tale consesso, dato che la direzione del credito è problema che interessa mediatamente e immediatamente non il solo settore finanziario, bensì tutta la vita economica della nazione. A ciò è stato provveduto con il decr. legisl. del capo provv. dello stato 17 luglio 1947, n. 691, con il quale è stato istituito un comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con compiti di alta vigilanza in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Il comitato è composto dal ministro del Tesoro, che lo presiede, dai ministri per i Lavori pubblici, per l'Agricoltura e foreste, per l'Industria e commercio e per il Commercio estero. Alle riunioni del comitato partecipa il governatore della Banca d'Italia. A quest'ultima sono state devolute, dal citato decr. legisl. 17 luglio 1947, n. 691, tutte indistintamente le funzioni di vigilanza previste dalla legge bancaria, già attribuite al soppresso ispettorato del credito.
c) Nei riguardi degli istituti raccoglitori di risparmio a breve termine la legge bancaria detta la seguente classificazione: istituti di credito di diritto pubblico; banche di interesse nazionale; aziende di credito ordinario, comprese le banche cooperative popolari e le filiali di banche estere; casse di risparmio; monti di credito su pegno; casse rurali e artigiane. Tutte queste aziende non possono costituirsi, iniziare l'attività e aprire filiali senza l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, presso il quale è istituito un albo in cui debbono essere iscritte le aziende medesime. Ampie facoltà sono riconosciute al comitato interministeriale e all'organo di vigilanza nei confronti dei suddetti istituti. Così il comitato può, tra l'altro: stabilire le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche; determinare i limiti dei tassi attivi e passivi e le provvigioni per le operazioni e i servizî bancarî ("cartello bancario"); fissare la proporzione tra le diverse categorie di investimenti, il rapporto tra il patrimonio e le passività, nonché le forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso, disciplinare l'emissione degli assegni circolari e concedere le relative autorizzazioni, ecc. L'organo di vigilanza, a sua volta, ha facoltà di: chiedere alle aziende di credito dati e notizie; disporre ispezioni; ordinare, in determinati casi, la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti e dei consigli di amministrazione, nonché l'esperimento di procedure esecutive; determinare i limiti massimi dei fidi concedibili, ecc.
d) Minute disposizioni riguardano particolari momenti della vita delle aziende e sono ispirate al duplice intento di accelerare l'esito di speciali procedure e di salvaguardare, nel tempo stesso, nel miglior modo gli interessi dei terzi creditori. Si hanno così specifiche procedure per le fusioni; per la sostituzione di un'azienda a un'altra nell'esercizio di filiali; per l'amministrazione straordinaria, da disporsi nei casi di gravi irregolarità amministrative o funzionali o di gravi perdite; per la gestione provvisoria, a mezzo di un funzionario dell'organo di vigilanza con durata non superiore a due mesi, da disporsi in via d'urgenza; per la liquidazione coatta, quando le irregolarità amministrative o funzionali o le perdite siano di eccezionale gravità. Il decreto di messa in liquidazione coatta impedisce la dichiarazione di fallimento.
e) L'inosservanza delle norme della legge bancaria comporta sanzioni che variano, a seconda dell'entità dell'infrazione, dalla pena pecuniaria alla sospensione dall'impiego e alla risoluzione del contratto d'impiego stesso. Altre norme puniscono (pena pecuniaria e reclusione): chi, al fine di ottenere finanziamenti, fornisca dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi; chi si dedichi alla raccolta del risparmio tra il pubblico senza autorizzazione; chi diffonda notizie false o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il pubblico.
Alcune categorie di aziende di credito sono disciplinate da norme legislative proprie, delle quali si citano quelle fondamentali che sono: a) per le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di 1ª categoria, il testo unico approvato con r. decr. 25 aprile 1929, n. 967, e il relativo regolamento approvato con r. decr. 3 febbraio 1931, n. 225 (entrambi i decreti sono stati in parte modificati o integrati dalla legge bancaria o da successive disposizioni; da ricordare, tra le altre, il r. decr. legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, recante disposizioni sui consigli di amministrazione, e la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, circa le fusioni obbligatorie); b) per i monti di credito su pegno di 2ª categoria, la legge 10 maggio 1938, n. 745, che ha riformato sostanzialmente la fisionomia di tali istituti; c) per le banche popolari, il decr. legisl. 10 febbraio 1948, n. 105, regolante l'ordinamento delle banche stesse; d) per le casse rurali e artigiane, il testo unico approvato con r. decr. 26 agosto 1937, n. 1706 (integrato agli effetti della vigilanza dal r. decr. 17 luglio 1937, n. 1400), che ha riordinato organicamente, innovando in diversi punti, la legislazione preesistente (notevole l'introduzione del tipo di società cooperativa a responsabilità limitata con garanzia individuale sussidiaria commisurata a un multiplo, non inferiore a dieci, del valore nominale delle azioni sottoscritte).
Nei riguardi degl'istituti raccoglitori di risparmio a medio e a lungo termine, la legge bancaria si limita a dettare alcune disposizioni di carattere generale (tra cui: l'attribuzione all'organo di vigilanza della facoltà di disporre ispezioni, di chiedere dati e notizie, di approvare o meno aumenti di capitale ed emissioni obbligazionarie da parte di tali enti, di sottoporre gli enti medesimi alla procedura di amministrazione straordinaria) e a demandare al comitato interministeriale tutte le attribuzioni che la precedente, ampia legislazione deferiva a diversi dicasteri circa il credito fondiario, edilizio, agrario e nei riguardi di alcuni specifici istituti.
Delle norme fondamentali, disciplinanti siffatte materie, si ricordano: a) per il credito fondiario, il testo unico base (approvato con r. decr. 5 maggio 1910, n. 472) e, tra le norme più recenti, la legge 16 novembre 1939, n. 1797, sulla competenza territoriale degli istituti di credito fondiario. Al credito edilizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti il credito fondiario; esiste poi un gran numero di disposizioni particolari sull'edilizia popolare. Speciali norme sono state dettate, infine, dal decr. legisl. del capo provv. dello stato 10 aprile 1947, n. 261, per venire incontro alle esigenze dei sinistrati di guerra in materia di ricostruzioni edilizie; b) per il credito agrario, il testo unico base (approvato con r. decr. legge 29 luglio 1927, n. 1509) e il relativo regolamento (approvato con decr. min. 23 gennaio 1928), entrambi integrati da successive disposizioni riflettenti particolari istituti e speciali aspetti e questioni; notevoli quelle che concernono i finanziamenti sui prodotti ammassati e vincolati.
In materia di credito mobiliare non esiste un'organica legislazione; si hanno, invece, numerosi provvedimenti che regolamentano gli istituti che esercitano tale attività e altre numerose norme che riguardano particolari aspetti del credito mobiliare, quali il credito minerario, navale, peschereccio, cinematografico, alberghiero-turistico.
La necessità di ricostruire gli impianti industriali devastati dalla guerra e di rinnovare quelli tecnicamente superati ha consigliato l'adozione di particolari provvidenze, esplicantisi anche attraverso istituti di credito. Si ricordano in materia il decr. legisl. luog. 1° novembre 1944, n. 367 (integrato dal decr. legisl. luog. 8 maggio 1946, n. 449 e dal decr. legisl. 1 ottobre 1947, n. 1075), recante norme per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della nazione; il decr. legisl. luog. 28 dicembre 1944, n. 416, e il decr. legisl. del capo provv. dello stato 13 ottobre 1946, n. 244, riguardanti l'istituzione di sezioni di credito industriale rispettivamente presso il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli; il decr. legisl. del capo provv. dello stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente la creazione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una sezione per il credito alle medie e piccole industrie.
Per le necessità di particolari categorie produttive minori sono state create una Cassa per il credito alle imprese artigiane (decr. legisl. del capo provv. dello stato 15 dicembre 1947, n. 1418) e una Sezione per il credito alla cooperazione (decr. legisl. del capo provv. dello stato 15 dicembre 1947, n. 1421).
Infine la questione della vigilanza sul settore del credito a medio e a lungo termine è stata parzialmente risolta con il decr. legisl. del capo provv. dello stato 23 agosto 1946, n. 370, il quale ha esteso, agl'istituti che raccolgono risparmio a medio e a lungo termine di nuova costituzione, le disposizioni previste dalla legge bancaria per le aziende raccoglitrici di risparmio a breve termine, demandando a un testo unico il coordinamento di tutte le norme disciplinanti la materia.