COSTITUZIONE
. Nella dottrina costituzionale l'espressione costituzione assume significati diversi. In un primo senso, che si potrebbe dire empirico, costituzione indica il modo d'essere di fatto dello stato nel suo ordinamento fondamentale (costituzione = status). Tale uso della parola costituzione ricorre già nei politici dell'antichità classica, dell'evo medio e della prima età moderna. Ma ad esso si possono ricondurre anche quelle recenti teorie che fanno coincidere, almeno in parte, il concetto dell'ordinamento giuridico dello stato, e specialmente della parte fondamentale del medesimo, con la nozione d'istituzione, intesa come assetto obiettivo e reale dell'organizzazione politica (Romano). In un secondo senso, che si suol dire materiale, costituzione designa il complesso delle norme giuridiche fondamentali (norme giuridiche costituzionali di stinte dalle norme giuridiche ordinarie) che formano l'ordinamento giuridico dello stato (costituzione = norma o complesso di norme fondamentali). Pertanto in questo senso materiale costituzione equivale a diritto costituzionale. In un senso, che si può chiamare strumentale, costituzione significa l'atto scritto (documento), che sanziona il complesso, almeno principale, delle norme giuridiche costituzionali, cioè la costituzione in senso materiale (costituzione - atto fondamentale). In questo senso strumentale costituzione equivale a statuto. Nel fatto la costituzione in senso strumentale raramente contiene l'intera costituzione in senso materiale, tutte le norme giuridiche costituzionali, di modo che essa viene integrata con particolari leggi costituzionali. D'altra parte la costituzione in senso strumentale può contenere anche norme giuridiche non costituzionali. Ciò avviene, perché nel caso indicato si ha che l'atto fondamentale è emanato in forma speciale (forma costituzionale), cui sono connesse speciali garanzie di stabilità, delle quali si vuole fruiscano, per la loro importanza, anche quelle particolari norme non costituzionali. Ma non sempre la costituzione in senso strumentale ha speciale forma ed efficacia (es. lo statuto italiano). È perciò errato, in riferimento al significato considerato dell'espressione costituzione, parlare d'una costituzione in senso formale. Finalmente, in un senso a un tempo strumentale e subiettivo, si applica la denominazione di costituzione ("costituzione" strictu sensu o per antonomasia) a una specie determinata di costituzioni in senso strumentale, cioè a quelle deliberate dal popolo, direttamente o a mezzo dei suoi rappresentanti (v. costituente). In questo senso costituzione si contrappone a "carta", che designa la costituzione concessa dal monarca (v. carta).
È evidente che ogni stato ha una costituzione nel primo senso. Del pari è opinione comune che ogni stato abbia necessariamente una costituzione nel secondo senso, mentre si può dire abbandonata la teoria secondo cui soltanto la costituzione in senso materiale, che sanzioni una determinata forma di governo ("governo libero", "governo rappresentativo"), meriterebbe il nome di costituzione. Invece non ogni stato ha una costituzione nel terzo senso. Ciò è vero non solo per gli stati la cui costituzione in senso materiale ha sua fonte per la maggior parte nella consuetudine, ma anche rispetto a quelli la cui costituzione in senso materiale ha fonte esclusiva in atti scritti: così la costituzione vigente della Repubblica francese non ha sua fonte, almeno principale, in un unico testo fondamentale, ma in diverse leggi costituzionali (cinque leggi del 1875). Tanto meno si può affermare che ogni stato abbia una costituzione nel quarto senso.
Si sogliono enunciare diverse distinzioni delle costituzioni. Rispetto al senso materiale di costituzione si distinguono costituzioni scritte e non scritte, secondo che la costituzione ha sua fonte in uno o più atti scritti oppure nella consuetudine. S'intende che una costituzione può essere in parte scritta, in parte non scritta (costituzione inglese). Sempre rispetto al senso materiale di costituzione, si fanno molteplici classificazioni delle costituzioni in relazione al loro diverso contenuto: così in relazione alla forma di governo da esse sancita si distinguono costituzioni monarchiche e repubblicane, aristocratiche e democratiche, parlamentari e non parlamentari, unitarie e federali, e via dicendo. Rispetto al senso strumentale di costituzione si richiama la distinzione, già accennata, fra costituzioni ottriate o carte e costituzioni deliberate dal popolo o costituzioni per antonomasia. All'uno e all'altro significato di costituzione si può riferire la distinzione fra costituzioni flessibili e rigide, secondo che la costituzione può essere modificata con le stesse forme delle leggi ordinarie (costituzione inglese), oppure soltanto con uno speciale procedimento più rigoroso (deliberazione da parte d'un apposito potere costituente, oppure deliberazione da parte del potere legislativo ordinario a condizioni più difficili). In rapporto alle costituzioni rigide sorge il concetto formale di costituzione e di legge costituzionale, intendendosi per legge costituzionale in senso formale la legge approvata dal potere speciale o nelle forme speciali richieste per la modificazione della costituzione, quale che possa essere il contenuto della legge stessa.
Bibl.: G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3ª ed., Berlino 1914, p. 505 segg.; H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlino 1925, p. 248 segg.; L. Waldecker, Allgemeine Staatslehre, Berlino 1927, p. 596 segg.; R. Carré de Malberg, Théorie générale de l'État, I, Parigi 1920, pp. 64 segg., 159 segg.; II, Parigi 1922, pp. 486 segg., 568 segg.; A. Esmein, Éléments de droit consitutionnel, 8ª ed., I, PParigi 1927, pp. 447 segg., 603 segg.; L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, II, 3ª ed., Parigi 1928, pp. 185 segg., 625 segg.; III, 2ª ed., Parigi 1923, p. 639 segg.; M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2ª ed., Parigi 1929, p. 215 segg.; S. Romano, L'ordinamento giuridico, Pisa 1918; R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, Monaco e Lipsia 1928; C. Schmitt, Verfassungslehre, Monaco e Lipsia 1928; F. Stier-Somlo, Verfassung, Verfassungsrecht, in Stier-Somlo u. Elster's Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, VI, Berlino e Lipsia 1929, p. 387 segg.