Corte dei conti
Organo fondamentale dell’amministrazione di controllo e, per alcune sue funzioni giurisdizionali, uno dei tribunali amministrativi speciali. Fu istituita, come C. dei c. del Regno d’Italia, con la l. 800/1862. La Costituzione ha espressamente previsto e disciplinato, all’art. 100, le funzioni di questo organo, dando a esso una particolare rilevanza costituzionale.
La C. dei c. non svolge solo funzioni giurisdizionali in materia contabile, in materia di cosiddetta responsabilità amministrativa e di pensioni pubbliche, ma anche funzioni di controllo preventivo sulla legittimità degli atti del governo, nonché di controllo successivo sulla gestione del bilancio pubblico (➔) e sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Fornisce inoltre al Parlamento informazioni sull’andamento della pubblica amministrazione e degli altri enti pubblici assoggettati al suo controllo (art. 100 Cost.).
Per quanto riguarda il compito di controllo preventivo, l’obbligatorietà è circoscritta agli atti indicati dall’art. 3, 1° co., l. 20/1994; sugli altri atti, invece, il controllo è eventuale, nel senso che vi è solo in caso di richiesta da parte del presidente del Consiglio dei ministri o quando sia la stessa C. dei c. a provvedere per un periodo determinato e in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità, rilevate in sede di controllo successivo. È invece esplicitamente escluso che il controllo preventivo possa riguardare atti aventi forza di legge. Tuttavia, la C. dei c. può trasmettere al Parlamento le proprie valutazioni in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dalla conversione di un decreto legge o dalla emanazione di un decreto legislativo. Se non riscontra alcuna irregolarità in sede di controllo preventivo, appone il visto e provvede alla registrazione dell’atto; se invece rileva irregolarità, l’atto non può entrare in vigore. Il governo può tuttavia deliberare che l’atto abbia comunque corso: in questo caso la C. dei c., a sezioni riunite, appone il visto con riserva, dandone comunicazione alle Camere, se non ritiene che sia cessata la causa del precedente rifiuto di registrazione.
I controlli successivi concernono, in primo luogo, la gestione del bilancio pubblico: tramite il cosiddetto giudizio di parificazione, la C. dei c. valuta la rispondenza dei risultati della gestione finanziaria indicati nel rendiconto consuntivo con le previsioni contenute nel bilancio e lo trasmette alle Camere. Alla C. dei c. spetta, inoltre, il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Controlli di tipo successivo sono previsti, infine, anche sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, anche quando siano trasformati in S.p.a., purché lo Stato mantenga una partecipazione prevalente al capitale sociale.
La C. dei c. si articola in sezioni, alcune tese a svolgere funzioni di controllo, altre con compiti giurisdizionali. Per quanto riguarda questi ultimi, sono previste sezioni di primo grado presso ogni capoluogo di regione (fa eccezione il Trentino-Alto Adige, dove sono state istituite due sezioni decentrate, una presso la Provincia autonoma di Trento e una presso quella di Bolzano) e di 3 sezioni centrali di appello, presso la sede di Roma (fa eccezione la Sicilia, che ha una propria sezione di appello con sede a Palermo). Sui conflitti di competenza e sulle ‘questioni di massima’, la C. decide a sezioni riunite. Presso ogni sezione giurisdizionale è prevista una procura, con funzioni di pubblico ministero.