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Termine riferito al c. dei cambi, delle monete (fiduciario, legale e forzoso) e dei titoli.
Rappresenta il prezzo in moneta nazionale fissato per chi vuole acquistare strumenti finanziari denominati in moneta straniera e che dovrà essere pagato sul mercato interno per ogni unità della moneta straniera. Il prezzo suddetto può essere quotato in borsa, da una banca, o stipulato tra privati.
Si parla di c. fiduciario, quando le monete e, più comunemente, i biglietti, possono essere accettati o rifiutati nei pagamenti a seconda della fiducia che ispirano. Si parla invece di c. legale, quando nessuno può rifiutare (salvo casi eccezionali) di essere pagato con le monete o i biglietti cui lo Stato ha attribuito potere liberatorio illimitato. Si fa riferimento, infine, al c. forzoso, relativamente ai soli biglietti, quando questi devono essere accettati in pagamento e non possono essere convertiti in metallo nobile, oro e/o argento. Il c. forzoso – presidiato da banche centrali indipendenti che hanno per missione di procurare la stabilità dei prezzi – è la situazione normale in tutti i Paesi del mondo industrializzato.
Rappresenta il prezzo o quotazione con cui vengono effettuate le contrattazioni su titoli.
Il c. si definisce ‘secco’, se si riferisce al solo valore capitale del titolo e pertanto, per avere il prezzo effettivo da pagare o riscuotere, si deve aggiungere al c. secco il rateo di interessi maturati.
Il ‘c. tel quel’ è quello che tiene conto anche degli interessi e dividendi già maturati (le borse italiane, in genere, quotano tel quel i titoli di rendita dello Stato e le azioni di società commerciali, mentre quotano a secco i buoni del Tesoro e le obbligazioni; quelle estere quotano i titoli in entrambi i modi).
La ‘ex cedola’ è il c. relativo a titoli dai quali sia stata staccata la cedola in corso di maturazione all’epoca cui si riferisce la quotazione e risultante, pertanto, inferiore al c. tel quel di un importo pari a quello dell’intera cedola distaccata.
Il ‘c.di compenso’ indica il prezzo di un titolo determinato una volta al mese, nel cosiddetto giorno dei compensi, al fine di servire come base alla stipulazione dei riporti di borsa e per ogni eventuale compensazione di altre operazioni a termine.