CONTUBERNIO
Il contubernium (da cum e taberna), è, secondo il diritto romano, l'unione coniugale tra servo e serva, o tra due persone di diverso sesso, di cui l'una sia schiava e l'altra libera. Tale unione consiste sostanzialmente in una duratura e stabile comunione di vita tra due persone della predetta condizione, con l'intenzione di vivere come coniugi. Una relazione siffatta (che tra persone fornite dello ius connubii rappresenterebbe un valido matrimonio), non è riconosciuta dal diritto come matrimonio, ed è pertanto priva degli effetti proprî delle giuste nozze, perché le persone in condizione servile sono considerate incapaci di contrarre matrimonio secondo il diritto. Quindi tra servi, o tra servi e liberi, non esiste parentela civile. Parimenti, non è riconosciuta la parentela di sangue tra le persone predette; e ciò anche dopo il conseguimento della libertà da parte di una di esse o di entrambe. Tuttavia, in linea di eccezione, la servilis cognatio, dopo il conseguimento della libertà, rappresenta, entro certi gradi, un impedimento matrimoniale (Dig., XXIII, 2, de ritu nuptiarum, 8). Nel diritto giustinianeo si tende a un maggior riconoscimento degli effetti del contubernio, dopo il conseguimento della libertà. Così Giustiniano riconosce nella cognazione servile un titolo di successione ereditaria (Cod., 6, 4, de bonis libertorum, 4), e nell'adfinitas servilis una causa d'impedimento matrimoniale (Dig., XXIII, 2, de ritu nuptiarum, 14,3, probabilmente interpolato).
Bibl.: P. Bonfante, Corso di diritto romano, Diritto di famiglia, Roma 1925, pp. 151-52; S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, 2ª ed., Roma 1928, pp. 200-201.