È il contratto con cui un soggetto, detto committente, conferisce mandato senza rappresentanza a un altro soggetto, detto commissionario, per acquistare o vendere beni per suo conto, dietro pagamento di una provvigione. La commissione è regolata dagli artt. 1731-1736 c.c., e si distingue dal mandato per la possibilità del commissionario di acquistare per sé le cose che ha avuto incarico di vendere, o di fornire egli stesso ciò che ha avuto incarico di comprare, a condizione che oggetto della commissione siano titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato. Altra differenza risiede nello «star del credere», per cui, in virtù di apposita pattuizione o per effetto degli usi del luogo in cui è concluso l’affare, il commissionario è responsabile verso il committente per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo nell’affare. In tal caso, il commissionario ha diritto ad uno speciale compenso, che è generalmente rappresentato da un supplemento di provvigione. Prima della conclusione dell’affare il committente ha la facoltà di revocare l’incarico, ma al commissionario è comunque dovuta parte della provvigione determinata, tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.