È il contratto con cui una banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). L’apertura di credito può essere semplice o in conto corrente. Nel primo caso, il cliente ha il diritto di utilizzare il credito una sola volta, ancorché per mezzo di prelevamenti parziali; nel secondo può anche ripristinare la disponibilità con successivi versamenti. L’apertura di credito può essere garantita o allo scoperto. Nel primo caso, l’apertura di credito è assistita da idonea garanzia reale o personale, che si intende fornita per tutta la durata del contratto. Nel secondo caso, mancando una garanzia, la banca può rifarsi esclusivamente sul patrimonio dell’accreditato.
A fronte dell’apertura di credito, il cliente deve restituire alla banca non solo le somme effettivamente utilizzate, ma anche gli interessi sulle stesse e una commissione a titolo di corrispettivo per la fruibilità del credito.
Nell’ipotesi di apertura di credito a tempo determinato, la banca può recedere dal contratto, salvo diversa disposizione, per giusta causa; mentre nell’apertura di credito a tempo indeterminato le parti possono recedere in qualsiasi momento, previo preavviso stabilito dalla norme bancarie uniformi o, in mancanza, nel termine di 15 giorni (art. 1845 c.c.).