È il contratto con il quale una parte, detta agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, detta preponente, verso retribuzione (provvigione), la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742-1753 c.c.). Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto e ciascuna parte ha diritto a ottenere una copia del contratto e delle clausole aggiuntive sottoscritte. Normalmente il contratto prevede un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata (art. 1743 c.c.), tale che il preponente non può valersi di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e l’agente non può promuovere nella stessa zona affari per conto di imprese in concorrenza tra loro. Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato e all’atto dello scioglimento del rapporto può essere dovuta un’indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.). Le parti del contratto possono prevedere che, una volta interrotto il rapporto di agenzia, l’agente si astenga, dietro versamento di un’apposita indennità e per un massimo di due anni, dal realizzare condotte concorrenziali nella stessa zona e rispetto alle stesse attività economiche.
La Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento nel delineare gli elementi di distinzione tra agente e procacciatore d’affari di Barbara Grandi