contenzioso
Attività giurisdizionale volta alla risoluzione di una questione di carattere giuridico dalla quale dipende la definizione di una controversia tra due o più soggetti. Nell’ambito della giurisdizione civile, si può, su queste basi, comprendere la distinzione tra procedimenti di c. (iurisdictio contentiosa) e procedimenti di volontaria giurisdizione (iurisdictio voluntaria) rinvenibile già nelle fonti del diritto romano. I primi tendono alla tutela e all’attuazione delle situazioni soggettive riconosciute dall’ordinamento, anche a fronte dell’inerzia o della contraria volontà dei soggetti obbligati a rispettarle e a darne esecuzione; i secondi sono volti invece a integrare o supportare la volontà dei privati nella costituzione di negozi o rapporti giuridici.
Con riguardo ai rapporti dei privati con i pubblici poteri, il riferimento al c. individua il complesso di organi e provvedimenti relativi a specifiche tipologie di controversie che possono instaurarsi fra il cittadino e lo Stato. Si distinguono vari tipi di contenzioso.
Sistema di giustizia tipico dell’ordinamento francese (e vigente anche in numerosi Stati italiani preunitari fino all’emanazione della l. 2248/1865, con cui si attuò l’unificazione legislativa della materia), nel quale la decisione delle controversie in cui è interessata la pubblica amministrazione è affidata all’esclusiva competenza di speciali tribunali amministrativi. In Italia, l’art. 103 Cost. sancisce che la giurisdizione amministrativa spetta al consiglio di Stato e ‛agli altri organi di giustizia amministrativa’, tra i quali, come giudici di primo grado con competenza generale, figurano i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), istituiti dalla l. 1034/1971. In coerenza con l’art. 125 Cost., a seconda delle dimensioni e del livello di c., i TAR possono essere organizzati con più sezioni, anche distaccate rispetto alla sede centrale del capoluogo di Regione (come accade, per es., per il TAR Lazio e per il TAR Lombardia articolati rispettivamente nelle sedi di Roma e Latina e in quelle di Milano e Brescia).
Procedimento giurisdizionale in materia di responsabilità contabile e civile di agenti, funzionari e impiegati dello Stato e degli enti locali. Per quanto riguarda il c. contabile è competente la Corte dei conti (➔).
Nei rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, ricomprende l’insieme dei rimedi apprestati dall’ordinamento per assicurare la rispondenza dell’imposizione alla legge e alla situazione di fatto che all’imposizione medesima ha dato origine.Trova il suo principale riferimento normativo nel d. legisl. 546/1992.
Insieme delle controversie tra soggetti di diritto internazionale, regolate sulla base di norme di origine convenzionale volte alla loro pacifica composizione. Tali procedimenti possono tendere a facilitare l’accordo risolutivo attraverso procedure di tipo conciliativo o consultivo; ovvero, mirare a una decisione obbligatoria fra le parti, a termine di un procedimento arbitrale, incardinato davanti a un’autorità giurisdizionale di rilievo sovranazionale (➔ Corte internazionale di giustizia).