Il più importante fra gli ausiliari del giudice, è tenuto a dare in udienza e in camera di consiglio tutti quei chiarimenti tecnici che il giudice gli richiede dopo aver compiuto opportune indagini. La sua figura fu inserita nel codice di procedura civile del 1942 in sostituzione di quella del perito contemplata dal codice del 1865. L'attività del consulente si concreta nella maggior parte dei casi nella redazione di una relazione scritta, nella quale dà conto dei risultati delle indagini eseguite. La figura del consulente è, però, anche in tal caso profondamente diversa da quella del teste, perché questi riferisce ciò di cui è a conoscenza sullo svolgimento di fatti, mentre il consulente effettua un giudizio, ricostruendo i fatti ai quali non ha assistito. Il consulente è scelto tra le persone iscritte in particolari albi e non può rifiutare, salvo gravi motivi, l'incarico assegnatogli; può essere ricusato per gli stessi motivi per i quali può essere ricusato il giudice; è tenuto a prestare giuramento, soggiace alla responsabilità penale propria dei periti e può essere chiamato dal giudice a decidere della controversia quando questa abbia contenuto prevalentemente tecnico. Come il consulente d'ufficio assiste il giudice, così le parti possono farsi assistere da consulenti tecnici di fiducia. Il parere del consulente tecnico non è mai vincolante per il giudice.
Consulenza. Diritto processuale civile
Prova. Diritto processuale civile