Causa di giustificazione prevista dall’art. 50 c.p. in base alla quale non è punibile chi lede o mette in pericolo un diritto con il consenso della persona offesa. Posta la rilevanza dell’autonomia privata anche in campo penale, l’efficacia del consenso non è illimitata. L’illecito compiuto è infatti giustificato dal consenso del soggetto passivo solo se questi esercita tale facoltà in riferimento ai cosiddetti diritti disponibili. Sono generalmente considerati tali i diritti patrimoniali e gli attributi della personalità, quali l’onore, la libertà morale e personale, la libertà sessuale e quella di domicilio. Rispetto al bene dell’integrità personale, l’art. 5 c.c. pone un duplice ordine di limiti: il consenso è irrilevante e privo di efficacia rispetto a lesioni produttive di una diminuzione permanente dell’integrità fisica o contrarie alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Sono generalmente considerati indisponibili i diritti che si riferiscono allo Stato, agli enti pubblici, alla famiglia.
Per escludere l’illiceità penale, il consenso deve essere valido. È tale se prestato dal soggetto passivo del reato, titolare del diritto disponibile e dotato di capacità d’agire; deve essere altresì immune da dolo, violenza o errore, e deve sussistere al momento del fatto: non giustifica, infatti, il consenso successivo o la ratifica. Il consenso è putativo quando il soggetto agisce nell’erronea convinzione della sua esistenza; tacito se desunto dal comportamento univoco dell’avente diritto.