Istituto che non trova una specifica definizione, né una disciplina, nella legislazione attuale. Da un’analisi storica è possibile evidenziare come, almeno inizialmente, il termine c. indicasse i provvedimenti diretti alla semplice remissione delle sanzioni amministrative tributarie. La dottrina tributaria tendeva invece a ricondurre al c. alcuni istituti caratterizzati da meccanismi volti a ottenere una diminuzione sia della pena sia del tributo, quali, per es., gli abbuoni concessi in occasione dei concordati, o la cosiddetta dispensa tributaria. Tuttavia, il carattere vario e asistematico di simili provvedimenti di favore in materia tributaria non ha permesso di individuare le caratteristiche proprie dell’istituto, concretizzando, invece, una parcellizzazione della figura stessa: dalla prima sanatoria in materia tributaria (il c. di pene pecuniarie approvato con il r.d. 367/1900) fino alla l. 289/2002, si sono susseguiti numerosi provvedimenti di diverso contenuto, sebbene con il passare del tempo le fattispecie di c. in cui il premio è limitato all’abbandono delle sole sanzioni, siano diventate sempre più rare e marginali.
Una riflessione sui vari provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo porta a ritenere che nell’ambito del c. tributario si collocano due species di provvedimenti mossi da esigenze diverse, con effetti differenti ma con alcune finalità comuni. Da una parte si riconoscono quei provvedimenti che trovano fondamento nell’effettiva necessità in cui versa l’amministrazione pubblica (a seguito di un mutamento legislativo che abbia riorganizzato l’intero sistema tributario) di definire rapporti controversi, attraverso una riduzione dell’imponibile e dell’imposta. Si tratta di provvedimenti agevolativi, che hanno per oggetto l’entità dell’imponibile e, conseguentemente, del debito d’imposta, ma che sono attuabili solo a seguito di un impulso del soggetto passivo. Infatti, è quasi sempre prevista la specifica istanza del soggetto passivo, volta a ottenere l’applicazione della norma di favore con effetti diretti sull’an e sul quantum del debito tributario: tale strumento viene definito dichiarazione integrativa e può considerarsi come una manifestazione di volontà circa l’applicazione del condono. Dall’altra parte si collocano quei provvedimenti diretti a rimuovere i soli aspetti sanzionatori legati a una situazione di antigiuridicità che si è venuta a creare per pregresse violazioni di norme: sono i c. stricto sensu, cioè quelli che consentono, in presenza o meno di un’attività del soggetto passivo, l’abbandono delle sanzioni tributarie o di restanti effetti non penali della violazione.
In via generale, il c. ha una funzione premiale e di incentivazione in quanto, in entrambi i casi, produce vantaggi in capo al contribuente, in termini di remissione delle sanzioni e di riduzione dell’imposta o dell’imponibile. In secondo luogo, il c. è finalizzato a una pacificazione dei rapporti fra l’amministrazione e il contribuente che si traduce in una deflazione del contenzioso e in un alleggerimento dell’attività amministrativa: con il c. tributario, infatti, l’ordinamento giuridico provvede, in maniera attiva, a riportare sotto la propria sfera di controllo tutta una serie di rapporti che ne erano rimasti esclusi. Infine, per quel che concerne il c. del primo tipo, si rileva anche una evidente funzione di procurare, in breve tempo, gettito all’erario.