comunione
Nel linguaggio giuridico, la situazione di contitolarità di qualsiasi diritto o obbligo, in capo a una pluralità di soggetti. Secondo l’opinione tradizionale, invece, la c. in senso proprio è relativa soltanto alla situazione di contitolarità della proprietà o di altro diritto, su una cosa materiale. Non si potrebbe, quindi, parlare di autentica c. (del credito o del debito), laddove più soggetti abbiano diritto o siano tenuti a una medesima prestazione, in virtù di una stessa causa obligandi (della stessa causa dell’obbligazione). Nel codice civile italiano vigente, la denominazione di c. è, in effetti, riservata alla sola ipotesi in cui «la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone» (art. 1100). In altri ordinamenti, l’accezione più ampia di c. è, invece, accolta anche a livello del dato positivo. In realtà, da un punto di vista logico, non vi è difficoltà ad ammettere anche una c. del debito o del credito, sicché nessuna obiezione di principio sembra poter essere opposta al tentativo di costruire una tale categoria, in via interpretativa.
Nei diversi ordinamenti, il modello ordinario di disciplina della c. è quello, di derivazione romanistica, della c. per quote, in cui ciascuno è considerato titolare esclusivo di una quota, puramente ideale, della situazione giuridica comune. Tale quota è, in genere, disponibile da parte del titolare ed è espropriabile dai suoi creditori. Esiste però anche un modello diverso, avente carattere speciale, relativo solo a determinate ipotesi tipiche: si tratta del modello, di derivazione germanica, della c. senza quote (detta anche ‘a mano comune’ o ‘a mani riunite’). In questo caso, a differenza che nella c. per quote, la quota del singolo compartecipe non è suscettibile di autonoma disposizione. Tra i diversi contitolari del diritto in c. sussiste un vincolo più intenso che trova la sua giustificazione nel particolare scopo a cui sono destinate le situazioni giuridiche comuni. Almeno secondo una parte degli interpreti, proprio a questo diverso modello di disciplina sarebbe ispirato, nell’ordinamento giuridico italiano, lo speciale regime della c. legale dei coniugi.