Attribuzione e ripartizione tra i diversi giudici ordinari del potere giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 99 c.p.c. chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
In sede civile, il giudice che ha la competenza generale in primo grado è il tribunale al quale sono devolute tutte le controversie che, sulla base dei criteri della materia e del valore (competenza criteri di competenza verticale), non sono attribuite al giudice di pace (in linea di massima quelle di minor valore o attinenti a rapporti di condominio e vicinato) o alla corte di appello. Individuata la tipologia, occorre determinare lo specifico giudice competente sul territorio nazionale (criterio di competenza orizzontale). La competenza per territorio di norma appartiene a un solo ufficio giudiziario, solitamente quello della località in cui risiede la parte convenuta, ma non mancano casi in cui essa spetta a più fori concorrenti, sicché la parte che agisce può liberamente indirizzare la domanda a uno di essi. Tranne nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 28 c.p.c.), i criteri di competenza territoriale sono derogabili. A tal fine, le parti possono accordarsi e attribuire la competenza per l’eventuale controversia che dovesse tra loro insorgere nel futuro a un giudice che altrimenti sarebbe incompetente per territorio. Se la clausola di deroga è inserita in un contratto predisposto da uno dei contraenti, colui che aderisce deve, a pena di nullità della clausola, sottoscriverla appositamente, dal momento che si tratta di clausola vessatoria (art. 1341, co. 2, c.c.). A controversia già insorta, le parti in causa possono operare analoga deroga allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’incompetenza territoriale del giudice adito e indichi altro giudice: a questo punto, se l’attore aderisce a tale indicazione, il giudice adito è tenuto a dichiarare la propria incompetenza e rimettere le parti al giudice indicato, la cui competenza per territorio non è più contestabile nel corso del giudizio innanzi a lui riassunto.
Giurisdizione. Diritto processuale civile