Le commissioni di inchiesta costituiscono, insieme alle interrogazioni, alle interpellanze (Interrogazioni e interpellanze parlamentari) e alle indagini conoscitive, uno dei mezzi attraverso cui si esplica la funzione ispettiva del Parlamento. Esse possono essere monocamerali (costituite, cioè, nell’ambito di un solo ramo del Parlamento) o bicamerali, e possono essere istituite o con una legge o con una deliberazione non legislativa. Tradizionalmente, si tende a distinguere due diversi tipi di inchieste: l’inchiesta legislativa, avente ad oggetto la raccolta di informazioni utili ai fini della approvazione di future leggi, e l’ inchiesta politica, avente ad oggetto l’operato del Governo o dei poteri pubblici in generale.
Durante l’esperienza prerepubblicana, malgrado il silenzio sul punto dello Statuto albertino, era pacificamente ammessa la possibilità, da parte del Parlamento, di promuovere delle inchieste, conformemente a quanto era previsto in altre esperienze costituzionali (ad esempio, art. 99 Cost. Francoforte 1849; art. 82 Cost. Prussia 1850). Va detto, tuttavia, che la dottrina maggioritaria riteneva necessario che tale istituzione avvenisse tramite una legge, in modo da conferire alla Commissione poteri coattivi anche su soggetti esterni alle Camere.
La Costituzione repubblicana disciplina la materia delle commissioni di inchiesta all’art. 82 Cost. (cfr. anche gli artt. 162-163 reg. Senato e gli artt. 140 ss. reg. Camera) e ammette la possibilità per ciascuna Camera di istituirle su materie di pubblico interesse. La disposizione è stata unanimemente interpretata nel senso che resta salva la possibilità di istituire anche Commissioni bicamerali. In linea di massima, queste ultime sono istituite con legge, mentre per quelle monocamerali è sufficiente la deliberazione di un ramo del Parlamento. Le Commissioni di inchiesta devono essere formate, al pari delle Commissioni permanenti, in modo da rispecchiare la proporzione dei diversi gruppi parlamentari. A differenza di quel che accade in Germania, ove l’istituzione di commissioni di inchiesta è obbligatoria qualora lo richieda una minoranza qualificata di parlamentari (art. 34 Cost. Germania 1919; art. 44 Legge fondamentale Germania 1949), nel nostro ordinamento tale scelta è rimessa alla volontà della maggioranza: l’art. 162 reg. Senato, infatti, si limita a stabilire che, qualora lo richieda un decimo dei senatori, la proposta deve essere discussa entro tempi certi in Aula, ma resta salva la possibilità, da parte della maggioranza, di bocciarla in sede di deliberazione.
Le commissioni di inchiesta procedono alle indagini con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell’autorità giudiziaria (Magistratura. Diritto costituzionale): possono, quindi, acquisire documenti e/o interrogare testimoni, anche in forma coattiva. A questo proposito, si è posto il problema se le Commissioni di inchiesta istituite con legge possano avere maggiori poteri di quelli dell’autorità giudiziaria (la l. n. 579/1979, istitutiva della Commissione bicamerale di inchiesta sul c.d. caso Moro rendeva infatti inopponibili alla Commissione il segreto di Stato, il segreto di ufficio e il segreto bancario): la dottrina maggioritaria lo ha negato, ma non sono mancate opinioni in senso diverso. Inoltre, sempre in virtù del parallelismo con l’autorità giudiziaria, ci si è chiesti se le commissioni di inchiesta siano tenute, nello svolgimento dei propri lavori, all’osservanza del segreto, oppure se debba prevalere il principio della pubblicità dei lavori: la prassi è stata oscillante (nel caso della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2 tutte le sedute erano pubbliche, ma ci sono stati molti casi in cui è stato imposto il segreto), mentre la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che le commissioni siano libere di organizzare i propri lavori «in funzione del conseguimento dei fini istituzionalmente ad esse propri». Infine, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto nelle commissioni di inchiesta un soggetto legittimato ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Conflitti di attribuzione. Diritto costituzionale).