CIRCOSCRIZIONE (X, p. 412; App. I, p. 435)
L'elaborazione legislativa e dottrinaria più recente, in Italia e all'estero, non ha apportato ritocchi alla nozione generale di circoscrizione, intesa come ambito territoriale assegnato alle varie autorità pubbliche per l'esercizio delle loro funzioni.
Non è però da trascurare che da ultimo, dato forse l'accrescersi, veramente imponente, di enti di diritto pubblico ed enti autarchici, di circoscrizione si usa parlare anche a proposito di questi, onde, ad es., si dice che l'Ente comunale di assistenza ha circoscrizione comunale, che l'Ente provinciale del turismo ha circoscrizione provinciale ecc., mentre altri enti, come ad es. l'Istituto nazionale delle assicurazioni, hanno una circoscrizione delimitata dallo stesso territorio dello stato. Si tratta, però, di uso terminologico alquanto improprio.
Circoscrizione amministrativa. - Circoscrizioni amministrative italiane. - Nel campo della pubblica amministrazione è da rammentare il testo unico 3 marzo 1934, n. 383, il quale diceva all'art. 17: "Il regno si divide in provincie e comuni. La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto è disposto nel titolo II, è regolata per legge. Ove la legge che provvede alla modifica delle circoscrizioni delle provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli Enti interessati si provvede con decreto reale". In detto testo unico si riaffermava, così, la già avvenuta soppressione dei mandamenti e dei circondarî. Naturalmente tanto i comuni che le provincie continuavano ad essere anche, e specialmente, enti autarchici territoriali. Le funzioni statuali che in base al citato testo unico erano attribuite alla circoscrizione comunale venivano affidate al podestà, unico organo comunale deliberante. Ma ben più importante era ed è la provincia, come circoscrizione governativa retta dal prefetto, rappresentante del potere esecutivo nell'ambito della circoscrizione stessa. Numerose altre norme giuridiche, specialmente nel periodo bellico, crearono uffici statali con circoscrizione provinciale, affidandone la direzione o la sorveglianza al prefetto della provincia. Dopo la caduta del regime fascista, che si era mostrato eminentemente accentratore di ogni potere negli uffici centrali, sono state emesse alcune norme giuridiche, non molto coordinate, che hanno abrogato, ma solo in parte, il testo unico 1934, n. 383, e richiamato in vigore il testo unico 4 febbraio 1916, n. 148.
Tale norme miravano soprattutto a ristabilire l'autonomia o meglio l'autogoverno dei Comuni e delle Provincie (r. decr. legge 4 aprile 1944, n. 111; decr. legge luog. 10 agosto 1944, n. 177), anzi per i primi vennero preordinate ed effettuate le elezioni dei loro organi rappresentativi (decr. legge luog. 7 gennaio 1946, n.1; decr. legge luog. 10 marzo 1946, n. 76; decr. legge luog. 15 marzo 1946, n. 83). In tal modo la materia riguardante la circoscrizione comunale, con a capo il sindaco, quale ufficiale del governo, è di nuovo contemplata dagli articoli 152 e 153 del testo unico 1915, n. 148. Invece per ciò che riguarda la circoscrizione provinciale dello stato, è tuttora in vigore il testo unico 1934, n. 383, onde i poteri dei prefetti sono rimasti intatti, salvo per ciò che riguarda alcune materie speciali e ad essi attribuite solo per ragioni contingenti oppure venute meno alla competenza dei prefetti per disposizione generale, ad es. per l'art. 21 della costituzione in tema di libertà di stampa. Inoltre è da rammentare che con il decr. legge pres. 9 giugno 1947, n. 530, è stato sensibilmente alleggerito il controllo prefettizio sulle attività dei comuni e delle provincie come enti autarchici territoriali. La norma ora citata ha altresì richiamato in vigore il r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2839 di riforma del testo unico 1915, n. 148. Si è provveduto poi alla ricostruzione di provincie e comuni che erano stati uniti ad altri.
È evidente, però, come tutta questa legislazione - in attesa della relativa attività legislativa del parlamento repubblicano - sia in una fase di mera transizione, onde in essa non è ancora possibile rintracciare un vero e proprio sistema organico. Invece molto rilevante è quanto a proposito di circoscrizioni è detto nella nuova costituzione della repubblica italiana che all'art. 5 afferma: "la repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizî che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". Alla stregua di tale precetto bisogna credere che debba aumentare il numero degli organi con circoscrizione locale e che debbano assumere maggiore rilevanza le funzioni di quelli già esistenti, fatto salvo, s'intende, il principio della salvaguardia delle autonomie. Tale principio è destinato anche a far sì che molte delle funzioni già affidate dall'ordinamento ad organi statali, sia centrali sia locali, con circoscrizione generale o speciale, siano trasferite a vantaggio di enti pubblici amministrativi o costituzionali, quali si può pensare siano le regioni, soprattutto per la loro accentuata indipendenza dal governo. Indi è necessario riferire che l'art. 114 dice: "la repubblica si riparte in regioni, provincie e comuni". E sebbene le regioni siano costituite in enti autonomi con proprî poteri e funzioni secondo i principî fissati nella costituzione (art. 115), esse sono anche circoscrizioni statali in quanto il secondo comma dell'art. 118 dice: "lo stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative"; in tal caso le potestà amministrative rimangono dello stato ma il loro esercizio è svolto dagli organi regionali e quindi nell'ambito territoriale della regione (v. in questa App.). Del resto l'istituzione di organi regionali dello stato ha avuto un notevole sviluppo; così ad es. si hanno i provveditorati regionali per le opere pubbliche (decr. leg. pres. 27 giugno 1946, n. 37) presso i quali sono anche costituiti uffici di controllo della Corte dei conti, le sovraintendenze interregionali per le opere di antichità, ecc. L'art. 129 della costituzione afferma che: "le provincie ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondarî con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento". Tale articolo riafferma il principio, da tempo invalso nella nostra legislazione, di far coincidere le circoscrizioni dei comuni e delle provincie, ambedue quali enti autarchici territoriali, con le circoscrizioni di certi uffici statuali. Per quanto la costituzione nulla dica sull'esistenza di organi statali posti a capo delle circoscrizioni provinciali, si può credere che, dal punto di vista giuridico, la costituzione non vieti che sussista nella circoscrizione provinciale un organo che diriga e coordini l'attività degli organi statali con circoscrizione appunto provinciale. È inoltre importante rilevare che avremo di nuovo i circondarî come suddivisioni delle circoscrizioni provinciali. Infine, secondo l'art. 133 della costituzione "il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove provincie nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione".
La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi "comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni". Da ciò si rileva, fra l'altro, che le circoscrizioni comunali per le funzioni statali affidate al sindaco, quale ufficiale del governo, possono essere mutate col solo intervento di una legge regionale.
A norma di quanto sopra detto, e dei mutamenti territoriali intervenuti in conseguenza del trattato di pace, la ripartizione amministrativa della repubblica italiana risulta costituita (al 1° gennaio 1948) da 19 regioni con 91 provincie, così distribuite (fra parentesi il numero delle provincie): Piemonte (6); Valle d'Aosta (1); Lombardia (9); Trentino-Alto Adige (2); Veneto (7); Friuli-Venezia Giulia (2); Liguria (4); Emilia-Romagna (8); Toscana (9); Umbria (2); Marche (4); Lazio (5); Abruzzi e Molise (5); Campania (5); Puglia (5); Basilicata (2); Calabria (3); Sicilia (9); Sardegna (3). Il numero dei comuni (al 1° gennaio 1948) compreso nelle 91 provincie era di 7681, distinti, secondo la popolazione residente al 21 aprile 1936, nel modo seguente: 2906 fino a 2000 ab.; 2859 da 2001 a 5000 ab.; 1223 da 5001 a 10.000 ab.; 560 da 10.001 a 30.000 ab.; 133 con una popolazione di oltre 30.000 ab.: di questi solo 21 avevano una popolazione superiore ai 100.000 ab.
Si ricorda anche che nel 1942, periodo della massima espansione italiana in conseguenza degli eventi bellici, l'ordinamento amministrativo italiano comprendeva 101 provincie delle quali 97 nel territorio del regno e 4 nel territorio libico. Da allora hanno cessato di esistere le provincie italiane del Carnaro (Fiume), Istria (Pola), Trieste, Lubiana, Zara, Spalato, Cattaro, Bengasi, Derna, Misurata, Tripoli; è stata ricostituita invece la provincia di Caserta.
Circoscrizioni amministrative di altri stati europei. - L'elenco che segue aggiorna (al 1° gennaio 1948) le notizie date in X, p. 414.
L'Albania è divisa in 10 prefetture; l'Austria in 9 paesi (Länder) più la città di Vienna (Bundesunmittelbare Stadt); il Belgio in 9 provincie; la Bulgaria in 7 distretti più la Dobrugia meridionale; la Cecoslovacchia in 3 dipartimenti (o paesi); la Danimarca in 22 dipartimenti compresi in 5 regioni; l'Eire in 4 provincie comprendenti 30 contee; la Finlandia in 10 dipartimenti; non è mutato l'ordinamento amministrativo della Francia e dell'Inghilterra; la Germania è divisa in 17 paesi (Länder), 4 per ciascuno delle tre zone britannica, americana e francese, 5 nella zona russa; Berlino costituisce una circoscrizione con amministrazione quadripartita; la Grecia è divisa in 10 regioni comprendenti 39 dipartimenti (nomoi) oltre il Dodecaneso diviso nelle due provincie di Rodi e Calino; la Iugoslavia è divisa in 6 repubbliche federate (Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro) più le due province della Voivodina e del Kosovo-Metohija che fanno parte della repubblica serba; la Norvegia ha due città (Oslo e Bergen) e 18 prefetture (Filke); l'Olanda 11 provincie più il territorio prosciugato dello Zuiderzee (Noordoostllijke Polder) amministrativamente autonomo e non ancora incorporato in alcuna delle provincie tradizionali; la Polonia è divisa in 14 voivodati più la città di Varsavia; il Portogallo ha 11 provincie con 18 distretti più i quattro distretti insulari (tre per le Azzorre e uno per Madera); la Romania è divisa in 58 dipartimenti (judeţe); Spagna, Svezia e Svizzera non hanno avuto mutamenti nella loro divisione amministrativa; l'Ungheria è divisa in 25 comitati e 11 città autonome; nell'URSS le 16 repubbliche federative sovietiche sono divise amministrativamente in un numero non precisabile di regioni (krai), provincie (oblast) e circondarî (okrug).
Circoscrizioni giudiziarie. - La materia è stata riordinata e regolata dal r. decr. 30 gennaio 1941, n. 12, più volte in seguito modificato. In esso è detto, fra l'altro, che la giustizia nelle materie civili e penali è amministrata dal giudice conciliatore, dal pretore, dal tribunale, dalla corte d'appello, dalla corte di cassazione; il numero, le sedi, e le circoscrizioni territoriali di tali uffici giudiziarî ed il ruolo organico della magistratura sono determinati in apposite tabelle allegate al decreto indicato, fatta eccezione per il giudice conciliatore. In ogni comune ha sede un conciliatore. Nei comuni divisi in borgate o frazioni ed in quelli divisi in quartieri, a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto del capo dello stato uffici distinti di giudice conciliatore. Invece il pretore ha sede in ogni capoluogo di un'apposita circoscrizione - il mandamento - determinata in una tabella annessa al decreto; possono però essere istituite sedi distaccate di pretura in comuni compresi nella circoscrizione mandamentale. Il tribunale ha sede in ogni capoluogo determinato, esso pure, nella norma citata con apposita tabella. In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni. Particolari circoscrizioni - i distretti - sono previsti per le corti d'appello che hanno sede nei capoluoghi dei medesimi; sono previste anche sezioni distaccate di corti d'appello con sedi nei capoluoghi di dati comuni. In ogni distretto di corte d'appello sono costituite una o più corti d'assise. La corte di cassazione è unica, ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello stato e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità di questo. Tra le norme dettate nel titolo IV della costituzione è da rammentare l'art. 102, il quale dice che "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinarî istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario" e l'art. 108 per il quale "le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge". Numerose circoscrizioni particolari hanno introdotto varianti alle accennate tabelle del r. decr. 30 gennaio 1941, n. 12, coll'intento, il più spesso, di ristabilire le circoscrizioni giudiziarie là ove esistevano prima del periodo fascista.