CIECHI
Provvedimenti amministrativi (X, p. 225). - Il testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 n. 383 ha consacrato legislativamente la distinzione fra ciechi rieducabili e non rieducabili. L'art. 144, lett. G n. 3 di tale testo unico dichiara appunto che provvede la provincia all'assistenza dei ciechi e sordomuti poveri rieducabili; quelli non rieducabili si considerano inabili al lavoro, e ad essi provvederanno le opere pie, i comuni, lo stato. Sorgendo questione fra provincia e provincia, circa la competenza passiva della spesa, si applicherà il principio del domicilio di soccorso, ossia, il criterio della residenza continuativa negli ultimi tre anni (art. 6 testo unico sulla finanza locale, 14 settembre 1931 n. 1175).