CERIMONIALE
. È l'insieme delle regole, scritte o tradizionali, che presiedono allo svolgersi d'un atto solenne d'importanza pubblica, avente carattere civile o religioso. Si distinguono per lo più, ai nostri giorni, tre forme di cerimoniale laico: di stato, diplomatico e marittimo. Negli stati monarchici s'intende più propriamente, per cerimoniale, quello di corte. Per il cerimoniale ecclesiastico, v. cerimonia; liturgia; messa, ecc.
Cerimoniale di stato. - Si differenzia dal cerimoniale diplomatico in quanto ottempera a disposizioni emananti dalla volontà di un solo stato, a differenza dell'altro che si fonda sopra un consenso reciproco, tacito o espresso, di più stati. Storicamente, il cerimoniale di stato prende forme abbastanza precise soltanto sotto Carlo Magno, sviluppandosi quindi e giungendo in Spagna sottti Filippo III e Filippo IV, e in Francia sotto Luigi XIV e Luigi XV, alle sue espressioni più articolate. Le prime regole di cerimoniale fissate per iscritto, a parte notizie non ufficiali (Eleonora di Poitiers, Cristina da Pizzano), Possono considerarsi forse gli Avis donnés par Catherine de Médicis à Charles IX pour la police de sa cour et pour le gouvernement de son Estat (in Arch. curieuses de l'hist. de France, s. 1ª, V). Per la casa di Savoia ricordiamo il Registro De Cerimoniali della Corte sotto il Gloriosissimo Regno della Sacra Real Maestà Vittorio Amedeo... incominciato 21 settembre 1713 e continuato per tutto l'anno 1716. Dal marchese d'Angrogna Carlo Amedeo di Luserna mastro delle Cerimonie di S. M. (ms. presso gli archivî del Palazzo del Quirinale). Seguirono numerosissime altre trattazioni per tutti quei paesi che avevano una corte, e che adottarono regole più o meno particolareggiate riguardanti i ricevimenti, il saluto, le nozze, le pubbliche assemblee, la corrispondenza epistolare, ecc., giungendo talora a disciplinare minuziosamente sino gli atti più elementari e semplici della vita quotidiana. Negli stati retti a forma repubblicana, il cerimoniale ha perduto molta della sua primitiva importanza; ma anche in quelli monarchici le regole si sono in genere semplificate, riducendosi a quelle che si ritengono necessarie a mantenere il decoro e il prestigio delle case regnanti e delle corti.
Non essendo qui possibile trattare compiutamente del cerimoniale in uso presso la corte d'Italia, si menzioneranno soltanto alcune tra le sue regole principali:
In occasione di arrivi in forma ufficiale di sovrani o capi di stato, S. M. il Re si reca alla stazione a incontrarli con S. M. la Regina, qualora il sovrano o capo dello stato, ecc. sia accompagnato dalla consorte; in caso contrario l'augusta sovrana attenderà l'ospite nel palazzo reale, circondata dalla sua corte. S. E. il prefetto di palazzo attende sempre nel real palazzo gl'illustri ospiti.
Le missioni speciali con carattere d'ambasciata sono ricevute alla stazione da un mastro delle cerimonie e da un aiutante di campo di S. M. il Re.
Sono applicate le stesse disposizioni per l'udienza sovrana solenne a un ambasciatore e cioè: un mastro delle cerimonie va a rilevare l'ambasciatore con berline di corte. Nella prima berlina prende posto il servizio, nella seconda, preceduta da un battistrada, prende posto l'ambasciatore sedendo al posto d'onore e avendo di fronte il mastro delle cerimonie. Nella terza, e se occorre anche nella quarta berlina (mai più di quattro), i seguiti. L'ambasciatore, la cui domanda di udienza reale è fatta direttamente al prefetto di palazzo, è ricevuto, ai piedi dello scalone, dal 1° mastro delle cerimonie, e in assenza di questi dal mastro delle cerimonie in servizio, e all'alto dello scalone stesso dal prefetto di palazzo che lo introdurrà nella sala del trono, ove si trova S. M. il Re.
Gl'inviati straordinarî e ministri plenipotenziarî esteri, allorché debbono presentare a S. M. il Re le lettere credenziali, si rivolgono a S. E. il ministro degli Affari esteri per ottenere udienza dal sovrano. Il giorno e l'ora fissati per tale udienza, che sarà stata preannunziata all'inviato straordinario e ministro plenipotenziario da lettera di S. E. il prefetto di palazzo, un mastro delle cerimonie di corte si reca a rilevarlo con una berlina di gala e lo accompagna al palazzo reale. Ivi il prefetto di palazzo lo incontra nei reali appartamenti e lo introduce da S. M. il Re. Sia agli ambasciatori sia agli inviati straordinarî e ministri plenipotenziarî sono resi nel palazzo reale gli onori militari dalla guardia e dai reali carabinieri guardie del Re (corazzieri), tanto all'entrata che all'uscita.
I ricevimenti solenni hanno luogo sempre in uniforme per i civili e in grande uniforme per i militari. Il primo giorno dell'anno ha luogo, nel palazzo reale, il grande ricevimento delle autorità per la presentazione degli augurî alle Loro Maestà; il giorno successivo è ammesso alla presenza dei sovrani, e per lo stesso scopo, l'intero corpo diplomatico accreditato presso la Real Corte d'Italia.
Cerimoniale diplomatico. - È quel complesso di norme di costume sociale che disciplinano le varie manifestazioni dell'attività diplomatica per tutto quello che non è già regolato da norme o etiche o giuridiche o religiose; tali norme sogliono anche indicarsi come norme di etichetta o di protocollo diplomatico. Il cerimoniale diplomatico in alcuni paesi è codificato, in altri soltanto in parte, in altri no (alla codificazione si è proceduto prevalentemente da paesi nuovi, soprattutto repubblicani, e fra essi in modo particolare da quelli dell'America Latina). In ordine al loro contenuto, le norme di cerimoniale tendono a uguagliarsi in tutti i paesi, attesa l'internazionalità dell'azione che le determina e che devono disciplinare.
L'attivita diplomatica è svolta dai capi di stato, dai funzionarî dei singoli stati e dagli agenti diplomatici esteri, onde le norme del ierimoniale disciplinano: a) le relazioni fra i capi di stato; b) la posizione dei rappresentanti diplomatici esteri dall'inizio alla fine della loro missione, ciò che si riferisce agli onori, alle prerogative e ai privilegi che loro sono dovuti e alle relazioni di detti rappresentanti esteri con le autorità del paese nel quale sono accreditati in quanto tutto ciò non sia già regolato dal diritto internazionale, c) le relazioni dei rappresentanti diplomatici fra loro; d) la forma di tutti gli atti della vita internazionale. Molte delle norme del cerimoniale che sogliono indicarsi come di cerimoniale di corte, non sono che norme di cerimoniale diplomatico, specie con la scomparsa delle monarchie assolute e del potere personale del sovrano.
In ogni paese il Ministero degli affari esteri, e per esso un apposito ufficio, è preposto alla dichiarazione e all'interpretazione delle norme del cerimoniale diplomatico e ha l'incarico di curarne e farne curare l'osservanza. Il capo di detto ufficio suole chiamarsi o introduttore degli ambasciatori o introduttore degl'inviati stranieri, secondoché nel paese siano accreditati ambasciatori o soltanto ministri plenipotenziarî, oppure anche direttore del cerimoniale o del protocollo.
Con il regolamento adottato dal Congresso di Vienna il 19 marzo 1815, e che fu integrato dal Congresso di Aquisgrana nel 1818, furono stabilite le seguenti classi di rappresentanti diplomatici: a) nunzî e ambasciatori; b) inviati straordinarî e plenipotenziarî; c) ministri residenti; d) incaricati d'affari con lettere; e) incaricati d'affari ad interim.
Quanto segue è il complesso delle norme di cerimoniale di più generale applicazione, senza riferimento a un determinato stato.
Relazioni fra i capi di stato. - Il capo dello stato suole partecipare con lettera autografa l'assunzione delle sue funzioni agli altri capi di stato e la fa loro pervenire per il tramite dei suoi rispettivi rappresentanti diplomatici, in casi speciali mediante ambasceria straordinaria. Il capo dello stato nelle monarchie suole partecipare anche gli eventi della propria famiglia con lettere autografe; i capi di stato rispondono in maniera analoga. Quando il capo dello stato va all'estero in forma ufficiale o semiufficiale, la sua visita, essendo atto politico, è regolata dal Ministero degli affari esteri, che di consueto se ne garantisce la restituzione. Nelle visite ufficiali il capo dello stato suole essere accompagnato dal ministro degli Affari esteri. All'estero il capo dello stato nella sede della propria rappresentanza diplomatica è considerato essere nella sua residenza, e il rappresentante diplomatico passa al suo seguito.
Posizione dei rappresentanti esteri. - Accreditamento. - Quando un governo decide d'inviare in uno stato estero un suo rappresentante che rientri nelle prime quattro categorie, gliene chiede il gradimento, ciò che suole farsi per il tramite della rappresentanza esistente in detto stato, ma può farsi altresì per il tramite della rappresentanza in funzione nello stato richiedente (per l'incaricato d'affari ad interim non è necessario il gradimento). È norma di correttezza diplomatica che non soltanto la nomina d'un rappresentante, ma anche il suo annunzio sia reso di pubblica ragione soltanto dopo il gradimento dello stato nel quale il rappresentante deve esercitare la missione; ma questa norma trova non lievi difficoltà d'applicazione in quei paesi nei quali la nomina deve essere previamente approvata dalle Camere.
Il rappresentante diplomatico al suo arrivo nella capitale nella quale deve esercitare la sua missione è di regola ricevuto alla stazione o al porto dal capo del cerimoniale o da un suo delegato. Indi il rappresentante chiede d'essere ricevuto dal ministro degli Esteri; trattandosi d'un rappresentante delle prime tre categorie, questi nell'udienza gli presenta copia (detta "copia di stile" o "copia d'uso") delle lettere con le quali il capo del suo stato lo accredita (litterae fidei, lettere credenziali), e gli chiede di procurargli l'udienza del capo dello stato per la presentazione delle credenziali originali; trattandosi invece d'un incaricato d'affari con lettere, questi, chiedendo udienza al ministro degli Esteri, gl'invia copia delle lettere d'accreditamento (che emanano non dal capo dello stato, ma dal ministro degli affari esteri) e nell'udienza stessa gli consegna l'originale; indi chiede udienza al capo dello stato per visita d'ossequio. Il ministro degli affari esteri, di regola subito dopo la presentazione delle credenziali, restituisce la prima visita agli ambasciatori personalmente, agli altri rappresentanti mediante carta da visita.
La presentazione delle credenziali al capo dello stato avviene di regola con una cerimonia solenne, che è più o meno uguale nei varî stati; trattandosi d'atto implicante la responsabilità ministeriale alla presentazione delle credenziali, in quasi tutti i paesi il capo dello stato è assistito dal ministro degli Esteri, e in qualcuno dagli altri membri del governo. Inoltre quasi dovunque, appunto per il fatto che la presentazione delle credenziali è un atto eminentemente politico, il nuovo capo-missione è accompagnato nella cerimonia dal capo del cerimoniale. Il rappresentante nella cerimonia è altresi accompagnato dai membri della sua missione diplomatica. Per la circostanza il capo dello stato, il rappresentante diplomatico e quanti intervengono alla cerimonia indossano l'alta uniforme con decorazioni o l'abito civile corrispondente. All'arrivo alla residenza del capo dello stato il rappresentante diplomatico riceve gli onori militari e quasi ovunque al portone d'ingresso è accolto dall'inno nazionale, cui fa seguito l'inno del paese cui egli appartiene. La presentazione delle credenziali in molti stati è accompagnata da una breve allocuzione, della quale il rappresentante fa sottoporre il testo previamente al capo dello stato per il tramite del capo del cerimoniale; all'allocdzione il capo dello stato suole rispondere, e le allocuzioni sogliono essere pubblicate nel giornale ufficiale. In casi speciali (periodo di lutto, presentazione di credenziali fuori della capitale, ecc.) la cerimonia può avere carattere privato e allora è regolata caso per caso fra il capo del cerimoniale e il capo della missione.
Il cerimoniale regola ancora l'accreditamento delle ambascerie straordinarie inviate in occasioni speciali (celebrazione di matrimonî di sovrani o principi, ricorrenze storiche, ecc.); al tempo presente lo scopo di tali missioni è di pura cortesia. È ormai accettato che il rappresentante straordinario non fa perdere di rango al rappresentante ordinario del suo paese ove questi sia di grado uguale o superiore.
L'insieme dei rappresentanti esteri e loro dipendenti diplomatici costituisce il corpo diplomatico, il cui organo ufficiale è il decano. Tale qualità spetta al rappresentante esterno di categoria più elevata e di maggiore anzianità di presentazione di credenziali (il nunzio, avendo la precedenza sugli ambasciatori, è sempre il decano). Il cerimoniale diplomatico regola l'attività del corpo diplomatico nel suo insieme e conseguentemente quella del decano, che ne è l'oratore; egli regola le eventuali controversie fra rappresentanti esteri, ne tutela interessi, privilegi, prerogative e diritti; a loro richiesta o di sua iniziativa li convoca in riunione e ne presenta al governo le dichiarazioni; tiene apposito archivio del decanato, che è a disposizione di tutti i rappresentanti esteri e che con apposito verbale viene trasmesso, in occasione dei trasferimenti della funzione di decano, da un rappresentante all'altro.
Rango e prerogative del rappresentante. - Evidentemente ogni stato regola come crede quali onori, distinzioni, privilegi siano da accordare alle rappresentanze diplomatiche straniere; in generale i varî paesi cercano in materia di conformarsi alle consuetudini di più antica tradizione, pur adattandole alle esigenze degli ordinamenti statali moderni. Criterî fondamentali da seguirsi dai governi nell'applicazione di siffatte norme sono due: la loro interpretazione piuttosto larga, per ragioni di cortesia internazionale; la loro osservanza in modo uguale senza eccezioni verso tutti indistintamente i rappresentanti diplomatici esteri.
Prescindendo dalle prerogative stabilite dal diritto internazionale si può aggiungere che: a) l'ambasciatore ha sempre accesso presso il capo dello stato, previa domanda; gli altri rappresentanti possono ottenere d'essere ricevuti in udienza dal capo dello stato; b) l'ambasciatore può invitare nella sua residenza il capo dello stato. La stessa facoltà suole esser data agli altri capi-missione nei paesi ove non vi sono ambasciatori o questi sono in numero esiguo. In tutti questi casi il rappresentante diplomatico fa chiedere al capo dello stato la determinazione della data e gli fa sottoporre la lista delle persone da invitare; c) atteso il rango sopra ricordato, tutte le autorità dello stato devono la prima visita agli ambasciatori, ad eccezione del primo ministro e del ministro degli Affari esteri; i ministri plenipoteniarî per tradizione fanno per primi la visita ai membri del governo; d) è norma costante che i rappresentanti diplomatici siano ufficialmente informati dal ministro degli Esteri dei cambiamenti totali e parziali di governo mediante nota. Il ministro degli Esteri appena nominato fa visita personalmente agli ambasciatori, mediante carta agli altri rappresentanti diplomatici; e) il ministro degli Esteri riceve i rappresentanti esteri a loro domanda; f) nelle cerimonie ufficiali, civili, militari, religiose, ecc., il corpo diplomatico, ogniqualvolta interviene come tale, deve trovar posto alla destra del capo dello stato; g) nei cortei, il corpo diplomatico in blocco segue il capo dello stato; h) nelle cerimonie i diplomatici si dispongono secondo il loro rango e la loro anzianità, se la partecipazione ha carattere individuale; in gruppi per stato, ciascuno presieduto dal rappresentante capo della missione e al posto che a questi compete per rango e anzianità, se la partecipazione ha carattere collettivo; l'anzianità, fra i rappresentanti diplomatici della medesima classe, è regolata dalla data di notificazione ufficiale del loro arrivo in sede, e come tale è considerata la data di presentazione delle credenziali. Il nunzio, secondo il regolamento di Vienna, ha la precedenza sugli ambasciatori. Fra gl'incaricati d'affari ad interum, d'ordinari0 la precedenza è data a quelli d'ȧmbasciata, su quelli di legazione; nei rispettivi gruppi la precedenza è regolata nella maggior parte degli stati dall'anzianità dell'incarico, in alcuni pochi su quella del rispettivo titolare della rappresentanza; i) le consorti seguono il rango dei loro mariti, le ambasciatrici nelle corti hanno diritto di sgabello, ossia di restare sedute alla presenza del capo dello stato; l) nei pranzi ufficiali dello stato, secondo le norme quasi ovunque accettate in omaggio alla tradizione diplomatica e ai principî dell'ospitalità, gli ambasciatori precedono tutte le autorità dello stato; i ministri plenipotenziarî d'ordinario sono intercalati con membri del governo; i ministri residenti e gl'incaricati d'affari sia titolari sia ad interim seguono immediatamente i membri del governo. Tuttavia, per una consuetudine praticata nelle monarchie, gli ambasciatori prendono posto dopo il principe ereditario, in alcuni stati dopo alcuni o tutti i principi reali, e, secondo una presunzione diplomatica ovunque accettata, il corpo diplomatico estero desidera essere preceduto dal primo ministro e dal ministro degli Affari esteri. Nei pranzi cui intervengono il capo dello stato e il capo del governo o il ministro degli Affari esteri, gli ambasciatori sogliono aver rango immediatamente dopo il capo dello stato; e nei paesi nei quali non sono accreditati ambasciatori, si suole riservare il primo posto dopo il capo dello stato al decano del corpo diplomatico in rappresentanza di quest'ultimo. Nei pranzi ufficiali nelle sedi delle rappresentanze estere, i ministri esteri cedono la precedenza ai membri del governo e ai dignitarî parificati; m) il primo posto rispetto alla alla è quello di fronte, o quasi, alla porta d'ingresso; il secondo posto è dirimpetto al primo, gli altri seguono alla destra e alla sinistra del primo, indi del secondo, e via di seguito; in alcuni casi quando il primo posto non ha fronte, i posti si seguono a destra e a sinistra del primo; n) nelle riunioni, nelle conferenze internazionali, ecc., per consuetudine si lascia il primo posto al rappresentante del paese nel quale ha luogo la riunione o la conferenza, e gli altri rappresentanti o delegati si dispongono secondo l'ordine alfabetico dei varî paesi prendendo per base il nome dei paesi stessi; o) i componenti delle singole missioni prendono rango secondo la notificazione fatta dal capo-missione al Ministero degli esteri; nei loro riguardi quest'ultimo ha piena facoltà di non riconoscere qualifiche diverse da quelle accettate internazionalmente (consigliere, primo segretario, segretario, addetto, addetto militare, addetto navale, addetto aeronautico, consigliere commerciale, addetto commerciale); p) è dato, sia per iscritto, sia oralmente, il trattamento d'eccellenza agli ambasciatori, ai ministri e loro consorti da tutte le autorità dello stato; q) si accordano ai rappresentanti esteri varie facilitazioni, specialmente per la circolazione nello stato; r) è uso di conferire al diplomatico, o in occasione di qualche avvenimento eccezionale o alla fine della missione, un'onorificenza o un donativo (in passato, regalo diplomatico tradizionale era la tabacchiera con il ritratto o il monogramma o lo stemma del sovrano); s) è uso di riservare al corpo diplomatico tribune nelle camere legislative, ecc.; t) in tutte le circostanze nelle quali il corpo diplomatico interviene come tale, esso è assistito dal capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.
Cessazione della qualità di rappresentante. - Il diritto internazionale determina i casi nei quali tale cessazione può avvenire; il cerimoniale ne regola le modalità; così quando il rappresentante è richiamato, la cerimonia di presentazione delle lettere di richiamo avviene o in forma solenne - sempre meno solenne di quella di accreditamento - o in forma privata, ma le lettere di richiamo possono essere presentate anche dal successore; quando il rappresentante muore, il cerimoniale dei varî paesi regola gli onori da rendersi alla sua salma; in caso di morte di ambasciatore, il capo dello stato di regola invia un suo rappresentante.
Relazioni dei rappresentanti diplomatici esteri fra loro. - Le norme di cerimoniale che disciplinano queste relazioni sono ovunque non scritte, ma nondimeno più uniformi. Il rappresentante diplomatico, appena presentate le credenziali, fa visita, e se coniugato, con la consorte, alla moglie del ministro degli Affari esteri; nello stesso tempo partecipa al decano del corpo diplomatico e agli altri rappresentanti diplomatici di categoria superiore o uguale alla sua il fatto del suo accreditamento e chiede loro udienza, a meno che ragioni personali non gli suggeriscano il semplice invio di una carta; gli ambasciatori restituiscono la visita agli ambasciatori personalmente, agli altri capi-missione mediante carta. Il rappresentante diplomatico coniugato chiede quindi al decano, se coniugato, e in caso negativo al più anziano dei rappresentanti diplomatici coniugati, di potersi recare con la sua consorte a far visita alla consorte di lui; e durante la visita prega quest'ultima di voler fare le presemazioni alle altre consorti dei rappresentanti diplomatici di pari grado; nondimeno le ambasciatrici ricevono la prima visita delle consorti dei rappresentanti diplomatici di categoria inferiore e la rendono loro mediante carta, o di persona. La restituzione delle visite suole farsi entro la settimana. Tali visite avvengono secondo l'anzianità dei rappresentanti. È consuetudine che l'incaricato d'affari ad interim, divenendo tale, chieda udienza agli ambasciatori e faccia visita personale o mediante carta agli altri rappresentanti. Se fra due paesi non esistono relazioni diplomatiche, i rispettivi rappresentanti non si scambiano visita; ma se l'uno dei due è decano del corpo diplomatico, l'altro gli fa visita, mediante carta, per la sua qualità di decano, e questi nella stessa maniera gliela restituisce.
Il funzionario diplomatico membro della missione, al suo arrivo in posto, è presentato a tutti i membri del corpo diplomatico dal capo-missione mediante l'invio che quest'ultimo fa della propria carta da visita unita a quella del diplomatico nuovo arrivato; se coniugato, è, insieme con la consorte, presentato sia mediante carta, sia personalmente alle signore del corpo diplomatico, dalla consorte del rispettivo capo-missione.
Forma degli atti diplomatici. - Il cerimoniale diplomatico infine regola la forma di tutti gli atti tanto unilaterali quanto plurilaterali, siano scritti, siano orali, della vita internazionale, sia che emanino dai capi di stato, sia che invece provengano da rappresentanti diplomatici o da autorità statali. Secondo la loro forma gli atti internazionali si distinguono in: comunicazioni orali, negoziati, promemoria, memorandum, nota verbale, nota, dichiarazione, lettere credenziali, lettere di pieni poteri, lettere di richiamo, allocuzioni di presentazione di credenziali o di richiamo, ecc., lettere politiche di capi di stato, lettere di cerimonia (che rispetto al contenuto sono di partecipazione, di felicitazione, di condoglianza, ecc.), manifesti, proclami, istruzioni, rapporti, ecc., trattati, convenzioni, accordi, concordati, scambî di note, protocolli d'adesione, di ratifica, ecc.
In modo particolare le norme del cerimoniale disciplinano: a) le lettere diplomatiche dei capi di stato, le quali sotto questo riguardo si distinguono in lettere di consiglio, per le circostanze più importanti o solenni (il cerimoniale ne regola la vedetta, l'uso dei titoli, la qualítà e il formato della carta, l'apposizione del gran sigillo e prescrive la controfirma del ministro responsabile), lettere di gabinetto, per le circostanze meno importanti o solenni, ma di contenuto notevole (autenticate dal piccolo sigillo e senza controfirma di ministro), e lettere autogrofe, di contenuto secondario: b) la preparazione degli accordi internazionali, specialmente per quanto ha tratto al preambolo, alla menzione dei contraenti (in ciascun esemplare la precedenza è data alla menzione dello stato cui l'originale è destinato: in caso d'un solo originale si segue l'ordine alfabetico), alla scritturazione, alla presentazione dei pieni poteri, all'apposizione delle firme e dei sigillí (se in più originali, il firmatario ha il posto d'onore ossia a destra nel proprio originale; se in un solo originale, il primo posto è lasciato al firmatario del luogo nel quale il trattato è firmato; in caso di più firmatarî, la firma si fa per ordine alfabetico di stati secondo la lingua del trattato; firmandosi su due colonne, il primo posto è il superiore della colonna di destra e il secondo quello superiore della colonna di sinistra, e così di seguito), allo scambio delle ratifiche, sia in ordine alla formazione dei documenti, che nel caso prendono il nome di strumenti o lettere di ratifica, sia in ordine alla presentazione di pieni poteri, alla collazione dei testi, alla formazione d'apposito protocollo o processo verbale.
Lingua dei negoziati e degli atti diplomatici. - Mentre fino alla metà del sec. XVII la lingua diplomatica era il latino, con la decadenza degli studî classici e con l'egemonia della Francia sotto Luigi XIV, il suo posto fu preso dal francese. Questa lingua ebbe incontestato dominio nelle relazioni diplomatiche fino alla conferenza di Versailles, dopo la guerra mondiale, ove Clemenceau accettò che le discussioni avvenissero in inglese, cosicché il trattato che ne seguì fu redatto in inglese e poi tradotto in francese. Da allora la lingua inglese è entrata come lingua diplomatica insieme con la francese; e la Società delle Nazioni (che pure consente ai delegati di tutti i paesi l'uso della propria lingua purché offrano la traduzione in francese o in inglese) ha consolidato, almeno per ora, una quasi parità fra le due lingue. È tuttavia regola costante che nella corrispondenza, nello scambio di discorsi, di allocuzioni, di brindisi fra capi di stato, autorità di governo, e rappresentanti diplomatici, ove non si convenga d'adoperare una determinata lingua (lingua neutra), che è d'ordinario il francese, ciascuna delle parti possa usare la propria (in tal caso è tuttavia consuetudine, per gli atti scritti più importanti, di allegare una traduzlone non ufficiale nella lingua del paese).
Stile degli atti. - Le norme di cerimoniale regolano: l'uso dei titoli e delle qualificazioni. I titoli dei capi di stato sono oggetto di norme di cerimoniale in quanto hanno ripercussioni nel dominio internazionale; così per i titoli di dignità, se un capo di stato assume un titolo nuovo o diverso da quello usato in precedenza, per il tramite diplomatico ne dà partecipazione agli altri capi di stato, i quali a loro volta ne possono dare o negare il riconoscimento; così ancora per i titoli di possesso, se un capo di stato s'intitola sovrano d'una terra sia contestata sia uscita dalla sovranità del suo stato, gli altri stati possono dare o negare il riconoscimento (nel darlo possono stipulare la clausola de non praeiudicando); unicamente invece per ragioni tradizionali il cerimoniale ha curato, soprattutto in passato, l'osservanza dei cosiddetti titoli di virtù (re cristianissimo per il re di Francia; re cattolico per il re di Spagna; difensore della fede per il re d'Inghilterra; re fedelissimo per il re del Portogallo; re apostolico per il re d'Ungheria, ecc.), come cura l'osservanza ancor ora dei cosiddetti titoli di parentela o amicizia dinastica (santo padre; devoto, carissimo, dilettissimo figlio o cugino; mio caro e buon fratello; mio buon amico, o quelli onorifici (santità per il papa, maestà per gl'imperatori e i re, eccellenza o signor presidente per i presidenti delle repubbliche, ecc.). Lo stesso si dica per i titoli dei membri delle famiglie reali (siano di possesso, come principe di Galles in Inghilterra, principe d'Orange in Olanda, duca di Brabante in Belgio, duca di Scania in Svezia, principe delle Asturie in Spagna; siano di dignità, quali quelli d'infante in Spagna, ecc.); b) l'uso di speciali formule.
Tempo e modo d'esecuzione di determinati atti. - Così il cerimoniale stabilisce che la rinnovazione delle credenziali abbia luogo quando il diplomatico è elevato da una classe all'altra o quando avviene una sostanziale modificazione nell'ordinamento dello stato che egli rappresenta. In questi due casi l'anzianità del rappresentante decorre dalla data di presentazione delle nuove credenziali. Quando invece avviene un cambiamento di capo di stato sia nel paese d'origine del rappresentante, sia nel paese nel quale è accreditato, egli non deve presentare nuove credenziali, attesa la continuità della vita statale, e questa è la prassi delle repubbliche; nondimeno, quale residuo della concezione del potere personale del monarca, in varie monarchie sogliono rinnovarsi le credenziali tanto in caso di successione al trono, quanto in caso di reggenza (o di conclave). Siffatta rinnovazione ha soprattutto carattere di conferma del mandato, ciò che spiega la consuetudine che il rappresentante in tali casi conservi l'anzianità di presentazione delle prime credenziali. Così ancora il cerimoniale regola le manifestazioni in occasione: a) di eventi lieti (iscrizione nei registri dei capi di stato, da farsi sempre personalmente, e di membri di famiglie regnanti, invii di felicitazioni mediante visita personale, invii di carta da visita, esposizione della bandiera, ecc.); b) di eventi tristi (iscrizione come sopra, invii di condoglianze, sospensione di ricevimenti durante periodi di lutto; esposizione della bandiera a mezz'asta, ecc.); c) di eventi varî (arrivi di missioni o di navi; uso di decorazioni, ecc.). Il cerimoniale stabilisce ancora a quali atti si debba rispondere e a quali no; così p. es. se un capo di stato provvisorio notifica a un capo di stato la sua assunzione al potere, il secondo suole far accusare ricevimento della partecipazione da un suo rappresentante diplomatico; così, benché le lettere credenziali non implichino una risposta, tuttavia quando un capo di stato accredita nelle monarchie il suo rappresentante anche presso la consorte del monarca, questa suole rispondere (p. es. il papa accredita i nunzî anche presso le sovrane), poiché più che di lettere credenziali si tratta di lettere di cortesia.
Cerimoniale marittimo. - Presso le marine delle principali nazioni sono in vigore norme particolari per alcuni onori da rendersi a bordo delle navi e a terra, e per speciali cerimonie e funzioni militari. Ricorderemo qui principalmente gli usi italiani.
Il salto del militare di marina non differisce da quello in uso presso il R. Esercito. Le visite di Corpo sono speciali visite che un corpo di ufficiali deve rendere a determinate autorità superiori navali. Così è dovuta la visita di Corpo al ministro della Marina o al sottosegretario di stato, quando rappresenta il ministro, allorché essi giungono in una sede di comando in capo di dipartimento o comando militare marittimo, o in località dove si trovi una forza navale, una nave isolata o un distaccamento della R. Marina: tale visita è dovuta da tutti gli ufficiali della R. Marina presenti sul luogo. Così ancora viene fatta visita di Corpo ai comandanti in capo di forze navali o comandanti di frazione di forza navale, allorehé essi assumono o lasciano il comando, da tutti gli ufficiali posti sotto i loro ordini. Altre visite di Corpo, presentazioni e visite di servizio sono determinate dai regolamenti speciali in vigore. Particolari cerimonie di notevole importanza sono il giuramento delle reclute, il giuramento degli ufficiali di nuova nomina, il riconoscimento degli ufficiali (cerimonia che consente agli ufficiali d'una nave di essere presentati al proprio equipaggio).
Altri onori navali hanno carattere più spiccatamente marinaro. Così quelli che sono dovuti alla bandiera nazionale. Quando la nave è in porto, la bandiera viene alzata ogni mattina alle otto: il picchetto è messo in riga in coperta e presenta le armi; le trombe suonano la marcia al campo, la musica suona l'inno nazionale e successivamente gl'inni di altre potenze, se navi da guerra di tali potenze sono presenti nello stesso ancoraggio; infine le sentinelle armate presentano le armi e tutti coloro che si trovano sul ponte e non sono sotto le armi o riuniti per servizio si alzano in piedi, si volgono verso la bandiera e si scoprono il capo. Gli stessi onori si ripetono la sera al tramonto, quando si ammaina la bandiera. In navigazione, all'alzata e ammainata della bandiera vengono resi onori non con le trombe, ma col semplice fischietto usato da uno dei nocchieri di bordo.
Altri onori speciali sono usati alle Loro Maestà, quando arrivano in forma ufficiale per via di terra, in un punto qualunque del litorale italiano ove siano presenti navi dello stato: queste alzano la gran gala di bandiere e fanno una salva di 21 colpi. Se le loro Maestà giungono in un ancoraggio per via di mare, non appena si scorge distintamente lo stendardo reale inalberato sulla nave dove viaggiano gli augusti personaggi, le R. Navi presenti eseguiscono insieme una salva di 21 colpi con l'equipaggio disposto in parata. Quando poi la nave reale passa alla distanza minore da ogni nave, l'equipaggio, al comando dato dal suo comandante, saluta con tre gridi di "viva il Re" (saluto alla voce). Altri particolari onori sono dovuti alle deputazioni del parlamento, ai ministri, ad altre autorità che si recano a bordo delle R. Navi in forma ufficiale.
Caratteristici sono gli onori navali che si rendono in cȧso di decesso di alte autorità navali. Così, se avviene la morte d'un ufficiale ammiraglio comandante in capo di forza navale, tutte le R. Navi presenti tengono le bandiere e le fiamme a mezz'asta dall'istante della morte fino a quello della tumulazione. Se nell'ancoraggio si trovano R. Navi a vela, queste, oltre gli onori predetti, imbroncano anche i pennoni. Per la funzione del seppellimento le compagnie da sbarco di tutte le navi sono sotto le armi e all'istante dello sbarco della salma eseguiscono tre scariche di moschetteria. Il resto dell'equipaggio è schierato sul ponte. Durante il tragitto da bordo a terra, la nave ammiraglia fa una salva di tanti colpi quanti ne competono al grado che riveste il defunto. La salma, deposta su un'imbarcazione appositamente preparata, è scortata da due imbarcazioni di ciascuna nave presente nelle acque, una col comandante e l'altra con lo stato maggiore della nave. Dirige il corteo funebre l'ufficiale dipendente che segue immediatamente in grado e anzianità il defunto ufficiale ammiraglio. Il direttore del convoglio precede la lancia che porta la salma; la seguono gli ufficiali ammiragli con i rispettivi stati maggiori. Quando l'insegna ammiraglia è definitivamente ammainata e la funzione funebre ha termine, le navi riprendono il loro assetto normale.
Un cenno particolare merita il saluto tra navi. All'incontro in mare o in un ancoraggio, di una o più insegne di ufficiali ammiragli inalberate su navi da guerra, l'inferiore in comando saluta, con la relativa salva prescritta, l'insegna di grado più elevato. Fra insegne nazionali di grado eguale è dovuto il saluto dal meno anziano al più anziano. Il saluto con salva di artiglieria a insegna di comando è fatto solamente quando una nave entra a far parte della forza navale posta sotto la detta insegna o al primo incontro con essa; allo stesso ufficiale non può essere ripetuto che nel caso di promozione oppure se è trascorso un intervallo d'un anno dal precedente incontro. Alle insegne di grande ammiraglio e di ammiraglio spetta una salva di 19 tiri di cannone: a quella di ammiraglio d'armata, di 17 tiri; a quelle di ammiraglio di squadra e di ammiraglio di divisione, di 15 tiri; a quella di contr'ammiraglio, di 13 tiri, e a quella di capitano di vascello comandante di divisione, di 11 tiri. A nessun altro ufficiale in comando è dovuto saluto di artiglierie. Quando due navi da guerra, su una delle quali o su entrambe si trovi inalberata insegna di comando, passano in prossimità l'una dell'altra, l'inferiore in grado in segno d'onore fa schierare in un punto visibile il picchetto nella posizione di presentare le armi e fa dare dalle trombe gli squilli di attenti prescritti secondo il grado. Quando le due navi da guerra non hanno insegna, la nave che ha il comandante meno anziano deve sempre per prima rendere gli onori col picchetto e col segnale di attenti al comandante più anziano. Quando una o più R. Navi giungono a un ancoraggio ove siano presenti diverse insegne di comando uguali o superiori alla propria, il comandante superiore in arrivo, dopo reso il saluto dovuto alla piazza, deve salutarle dando la precedenza al maggior grado e, a parità di grado, alla nazione nelle cui acque si sta, e successivamente a quelle la cui nave ammiraglia è più vicina alla nave che saluta. Quando più insegne appartengono alla stessa nazione, è dovuto il saluto soltanto alla più elevata.
Per accordi internazionali riconosciuti dalle maggiori potenze marittime, le principali norme per la restituzione dei saluti sono le seguenti:
Deve essere restituito tiro per tiro: a) ogni saluto fatto da una nave da guerra estera alla bandiera nazionale giungendo in un porto dello stato; b) ogni saluto fatto da una nave da guerra estera a un'insegna di comando italiana incontrata in mare o all'ancoraggio. Reciprocamente le R. Navi dovranno esigere la restituzione dei saluti da esse fatti alla piazza nel giungere in porti esteri e di quelli fatti a insegne di comando straniere incontrate in mare o all'ancoraggio. Non sono invece restituiti i saluti diretti: a) a Reali, capi di stato, membri di famiglie reali o alle loro insegne; b) ad autorità diplomatiche, consolari, navali o militari, ai governatori e ad altre persone che amministrino governi o colonie, quando arrivino o partano da un poeto o quando visitino una nave da guerra; c) agli stranieri d'alta distinzione, che visitino navi da guerra; d) in occasione di festività o di anniversarî nazionali. Nel restituire un saluto s'alza la bandiera della nazione a cui si risponde all'albero unico o all'albero corrispondente a quello a cui era alzata la bandiera italiana.
Una R. Nave, che riceva il saluto con la bandiera da un'altra nave da guerra estera, deve restituirlo immediatamente e nello stesso modo in cui è stato fatto; se invece il saluto le viene fatto da una nave mercantile, la R. Nave risponde ammainando lentamente a mezz'asta la bandiera nazionale per una volta sola, e rialzandola dopo breve istante o tosto che l'altra abbia finito di salutare. Se più navi da guerra si trovano riunite nello stesso ancoraggio, al saluto fatto con la bandiera da una nave mercantile risponde sempre la nave che in quel momento è la più vicina, anche quando il saluto venga restituito dalla nave ammiraglia.
Le navi mercantili salutano sempre per prime le navi da guerra. Una nave mercantile che navighi senza bandiera alzata, incontrando una nave da guerra, che ha la bandiera nazionale alzata, deve immediatamente farsi riconoscere innalzando la sua. Se non lo fa, la nave da guerra può sparare un colpo di cannone in bianco; se, malgrado questo richiamo, la nave persiste nel non farsi riconoscere, può far sparare un secondo colpo con proiettile inerte, ma in modo da non colpirla: può adoperare infine la forza se, nonostante le precedenti intimazioni, la nave non mostra la sua bandiera.
Nelle relazioni con navi estere, indipendentemente dalle norme sancite dai regolamenti, dev'essere sempre contraccambiato qualunque segno pubblico di cortesia. Fra tali segni sono da annoverare il suono dell'inno nazionale per l'arrivo o la partenza di R. Navi, l'alzare o l'ammainare la bandiera contemporaneamente alla nave del comandante di grado più elevato che si trova in rada, o alle navi della nazione nel porto della quale si sta; l'offerta di speciali servizî; i saluti con la voce fatti per le navi che lascino un ancoraggio dopo una lunga convivenza o partano per una lunga campagna o ne giungano; speciali visite di convenienza, ecc.
Nessuna disposizione tassativa esiste per il saluto tra navi mercantili. Una recente circolare del Ministero delle comunicazioni dispone che tra navi mercantili nazionali adibite al servizio di linea, il saluto con la bandiera sia obbligatorio. E, a evitare dubbî circa la priorità del saluto, stabilisce che le navi che vengono verso l'Italia salutino per prime le navi che si dirigono all'estero, come segno di ossequio a quelle che più recentemente hanno lasciato la patria.
Bibl.: Per il cerimoniale di corte, con particolare riguardo all'Italia, v. V. Pizzi, Precedenze a Corte. Famiglia reale. Cerimoniale, Roma 1928-29.
Il cerimoniale diplomatico non è stato codificato in Italia, né ha formato oggetto di pubblicazioni private. Alcune norme relative alla presentazione delle credenziali degli ambasciatori e dei ministri sono specificate in un regolamento del Prefetto di palazzo, del 26 febbraio 1901. Nella dottrina il miglior riassunto è quello del De Martens, Le guide diplomatique, 5ª ed., Lipsia 1866.
Sul cerimoniale marittimo cfr. principalmente, oltre al Codice per la marina mercantile: Regolamento di disciplina per i Corpi militari della R. Marina, nuova ed., Roma 1924, il Regolamento per il servizio a bordo delle Regie navi, Roma 1927. Per alcuni stati esteri vedi: Quadro delle bandiere e dei saluti della marina francese compilato giusta le disposizioni del decreto del 20 maggio 1885 sul servizio di bordo, Roma 1885; B. Cordero, Regolamento de banderas y insiñas, honores y saludos para el servicio de la Armada nacional, Buenos Aires 1887; Drawings of the flags in use at the present time (1889) by various nations, ecc., Londra 1889; J. Griffin, Flags national and mercantile, ecc., Portsmouth 1895.