Espressione latina («ragione del domandare») con la quale si indica l’insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l’effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta. I fatti che confluiscono nella causa petendi vengono pertanto detti costitutivi, per distinguerli da quelli posti a fondamento delle eccezioni di merito sollevate dal convenuto, che sono chiamati estintivi, impeditivi o modificativi, in quanto negano il diritto affermato dalla controparte.
L’incidenza della causa petendi sulla disciplina del processo è notevole. Rappresentando, infatti, assieme al petitum, uno degli elementi oggettivi che contribuiscono all’identificazione dell’azione esercitata, la causa petendi ha rilevanza in tutti quegli istituti la cui disciplina dipende dall’esatta determinazione dell’oggetto del giudizio. Ciò accade, per es., in relazione al contenuto della citazione, per quel che concerne la funzione di edictio actionis che a questa appartiene, alla disciplina della litispendenza e della continenza, nonché in relazione alla problematica dei limiti oggettivi del giudicato.
In quanto elemento identificativo della domanda, la causa petendi interviene anche quando occorra determinare la sussistenza di vincoli di connessione oggettiva tra cause diverse . Può accadere, infatti, che tra due distinte cause si verifichi un’identità (anche parziale) della fattispecie costitutiva, o addirittura che una causa, rientrando nella fattispecie costitutiva di un altro diritto, si ponga come questione pregiudiziale rispetto alla decisione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio in via principale. In dottrina si usa anche distinguere tra causa petendi attiva, con riferimento ai fatti costitutivi del diritto azionato, e causa petendi passiva, con riferimento ai fatti lesivi del diritto dalla cui allegazione emerge il bisogno di tutela giurisdizionale.
Cosa giudicata. Diritto processuale civile