Nel diritto, una delle tre forme dell'azione civile di cognizione.
Essa è finalizzata ad ottenere dal giudice la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico o di uno status (art. 2908 c.c.), previo accertamento dei presupposti individuati dal legislatore per ottenere la produzione di un simile effetto.
Al pari delle altre sentenze, anche nella sentenza costitutiva vi è un accertamento. Ma oggetto dell'accertamento non è un diritto soggettivo violato, né - come pure si riteneva nel passato - un diritto potestativo, bensì la sussistenza delle condizioni volute dal legislatore per produrre il mutamento giuridico richiesto, e dunque il diritto a ottenere una modificazione giuridica sul piano sostanziale. All'accertamento di queste condizioni si aggiunge, nella sentenza costitutiva, la pronuncia del mutamento del rapporto giuridico o dello status. Quando il diritto a ottenere la modificazione giuridica viene fatto valere in via di eccezione (per esempio, eccezione di dolo, violenza o errore nel contratto ecc.), l'obiettivo del convenuto è quello di ottenere il rigetto nel merito delle domanda dell'attore, e non anche l'annullamento dell'atto.
L'azione costitutiva ha natura tipica, potendo essere esercitata nei soli casi individuati dallo stesso legislatore (ex art. 2908 c.c.), in quanto rappresenta un'eccezione alla natura dichiarativa della funzione giurisdizionale, la quale si limita generalmente ad accertare un rapporto giuridico preesistente al processo, senza determinare alcuna modifica. Normalmente le sentenze costitutive producono i loro effetti costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto giuridico dedotto dal momento in cui passano in giudicato (ex nunc). Talvolta, tuttavia, i loro effetti vengono fatti decorrere, per espressa previsione di legge, dal momento della proposizione della domanda giudiziale (per esempio, art. 464 c.c.) o dal momento in cui è sorto il rapporto che viene modificato (per esempio, art. 1458 c.c.).
Si distingue inoltre tra azioni costitutive necessarie e azioni costitutive non necessarie. Le prime si caratterizzano per il fatto che si può pervenire alla modificazione del rapporto giuridico o dello status soltanto mediante la pronuncia di una sentenza, e mai in via privata. Nelle seconde, invece, l'effetto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico, può ottenersi anche senza ricorrere al giudice, mediante accordo con la controparte. Esempi di sentenze costitutive necessarie sono quelle di separazione personale dei coniugi (art. 150 c.c.) e di divorzio (l. n. 898/1970, art. 3; Procedimento di divorzio), nonché quella di disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.). Esempi di sentene costitutive non necessarie sono, invece, quelle di annullamento del contratto per vizio del volere (art. 1427 c.c.), di rescissione del contratto per lesione (art. 1448 c.c.), di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) o per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), o quella he produca gli effetti del contratto che la parte era obbligata a concludere (art. 2932 c.c.).
Secondo una parte della dottrina, una particolare species sarebbe costituita dalle sentenze «determinative», nelle quali il giudice è chiamato a integrare o specificare il contenuto di un diritto o, correlativamente, di un obbligo, che già esiste sul piano sostanziale, ma non è determinato. Se ne riscontrano esempi nella sentenza che determina l'indennità dovuta per la costituzione di una servitù (art. 1032 c.c.) o in quella che determina la misura degli alimenti in caso di bisogno (art. 438 c.c.) o la «normale tollerabilità" delle immissioni (art. 844 c.c.). In realtà, si tratta di ipotesi nelle quali il potere del giudice si estende anche alla determinazione, secondo criteri elastici, dell'oggetto delle obbligazioni individuate dalla legge o dal contratto.
Accertamento. Diritto processuale civile
Azione. Diritto processuale civile
Sulla condizione di adempimento nella sentenza ex art. 2932 c.c. di Romolo Donzelli