AUTENTICAZIONE
. È una dichiarazione di scienza del pubblico ufficiale attestante che un atto promana dal suo autore o che è conforme al suo originale. Anche l'esercente di professione forense è autorizzato ad autenticare la firma del proprio cliente apposta alla delega in calce ad atti processuali, là dove questa è consentita (v. art. 1333 segg., 1989 cod. civ.; 369, 397 cod. proc. civ., ecc.).