AMMINISTRATORI GIUDIZIARÎ
. Costituiscono un corpo speciale, organizzato dalla legge allo scopo di rendere possibile alla magistratura l'affidamento d'incarichi amministrativi particolarmente delicati a professionisti di sicura onestà e di capacità adeguata. Tra gli uffici, ai quali i membri del corpo speciale possono essere chiamati, emerge per importanza quello di curatore di fallimento: proprio in vista di esso, anzi, ebbe origine l'istituto, disponendosi dall'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, la formazione di un ruolo di amministratori giudiziarî, in numero limitato, presso ogni tribunale (eccezionalmente, di un ruolo unico per più tribunali) e la scelta dei curatori di fallimenti nell'ambito di detto ruolo. Nel ruolo sono iscritti, per concorso, e per la durata di un quinquennio, avvocati, procuratori, professionisti in economia e commercio, ragionieri, aventi determinati minimi di anzianità.
È il sistema della specializzazione professionale, controllata dall'autorità amministrativa: sistema intermedio fra quello, seguito altrove, della curatela fallimentare come carriera di stato, e l'altro della libera formazione del ruolo dei curatori in numero illimitato (di cui all'abrogato comma primo dell'art. 715 cod. comm.). Si noti, che agli amministratori giudiziarî non spetta un vero monopolio delle curatele: il curatore di fallimento può anche essere scelto fra le persone non iscritte nel ruolo, per motivi speciali da enunciarsi nella sentenza che ne contiene la nomina (art. 716 cod. comm., richiamato dall'art. 1 legge cit.; art. 13, comma secondo, decreto 20 novembre 1930, n. 1595). Altro importante ufficio, al quale gli amministratori giudiziarî possono essere chiamati, è quello di commissario giudiziale per la procedura di concordato preventivo (art. 21, comma primo, legge cit.).
Bibl.: U. Navarrini, Le nuove disposizioni in materia fallimentare, 2ª ed., Roma 1933, p. 34 segg.; A. Brunetti, Diritto fallimentare italiano, Roma 1932, p. 196 segg.