aggiudicazione
Atto giuridico di attribuzione del possibile contratto ‒ in un bando di gara, in un appalto di opere pubbliche o in una procedura d’asta ‒ da parte del soggetto proponente a uno dei soggetti che partecipa al concorso, per un determinato progetto precedentemente stabilito. Rappresenta l’ultimo stadio della procedura di bando, costituita consequenzialmente all’istituzione del sistema di gara, all’ammissione dei soggetti che vi partecipano e alla selezione da parte del soggetto appaltante, che può essere, o meno, la pubblica amministrazione.
Per ciò che riguarda i servizi e le opere pubbliche, l’a. è regolamentata dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con d. legisl. 163/2006, in recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici, e successivamente modificato dai d. legisl. 6/2007, 113/2007, 248/2007, 152/2008 e 162/2008, dalle l. 69/2009, 79/2009, 94/2009, 99/2009 e 166/2009, dai d. legisl. 53/2010 e 104/2010, dalla l. 75/2011, dal d. legisl. 58/2011 e dalle l. 106/2011 e 111/2011.
In seguito alla selezione, operata con criteri trasparenti prestabiliti dal bando di gara stesso, che garantiscano la par condicio nell’accesso alla selezione e un’effettiva concorrenza tra i partecipanti, è stabilita l’a. provvisoria a beneficio dell’offerente più meritevole. La migliore offerta, alla quale è possibile segua l’eventuale attribuzione e stipula del contratto, può essere la risultante di due differenti elementi che incidono nella scelta della giuria: il criterio del prezzo più basso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa. La scelta di adottare un parametro piuttosto che un altro va esplicitata nel bando (art. 81, Codice dei contratti pubblici). Gli elementi costitutivi della prestazione devono essere formalmente definiti dal bando e possono riguardare parametri, oltre che di prezzo e di qualità, anche di estetica, di pregio, dei consumi e della sostenibilità, dei costi della manutenzione e dei servizi offerti anche in seguito al termine del progetto (come l’assistenza e le forniture dei pezzi di ricambio). L’a. provvisoria (art. 11, co. 4, Codice dei contratti pubblici) avviene in seduta pubblica: è un elemento necessario ma non sufficiente all’a. definitiva, che è subordinata a un ulteriore controllo da parte dell’organo competente. Solo in seguito all’approvazione da parte di quest’ultimo viene indetta l’a. definitiva (art.11, co. 5, Codice dei contratti pubblici), che, in ogni caso, non corrisponde alla conclusione del contratto: l’efficacia dell’a. è infatti stabilita solo se l’aggiudicatario possiede i requisiti prescritti all’art. 11, co. 7 e 8 del Codice dei contratti pubblici.