rinvio
rinvìo s. m. [der. di rinviare]. – L’azione e l’atto di rinviare, il fatto di venire rinviato, solo nei sign. del n. 1 del verbo. In partic.: 1. Nel gioco del calcio, della pallamano e in altri sport, il tiro con cui un giocatore rimanda il pallone o la palla verso la metà campo avversaria: un r. lungo, un r. al volo; in partic., calcio di rinvio (o r. dal fondo), quello effettuato dall’area di porta, per rimettere in gioco la palla portata dagli avversarî oltre la linea di porta. Nel rugby, calcio di r., calcio di rimbalzo accordato alla squadra nella cui metà campo l’arbitro, a seguito di un’infrazione o per altri motivi, ha fermato il gioco. 2. Il fatto di rinviare, o di essere rinviato, da una persona all’altra, da un ente, luogo o punto all’altro: dopo una serie di rinvii da un funzionario (o da un ufficio) all’altro, finalmente ho trovato chi aveva la mia pratica. In opere e scritti varî, come indicazione per il lettore: fare rinvio all’introduzione, a una nota precedente; un saggio ricco di r. bibliografici; nei cataloghi o schedarî delle biblioteche, scheda di r., scheda che rimanda, dalle varie forme possibili di nomi, luoghi, titoli, varianti, ecc. alla scheda contenente la forma prescelta; fare rinvio ad altra voce o ad altro lemma, in dizionarî, enciclopedie, ecc., e voce, lemma di rinvio, in cui si trova la trattazione o vi sono ulteriori dati e informazioni; la sentenza fa un esplicito r. a un articolo del codice civile. Nell’uso tipografico, segno di r., o assol. rinvio, il segno (detto anche richiamo o segno di richiamo) con il quale, nelle bozze di stampa, si indica il punto in cui va eseguita una correzione, una sostituzione o un’aggiunta. Nel linguaggio giur., r. di un processo o di una causa ad altro giudice di merito, disposto dalla Cassazione; r. all’ordinamento giuridico di un altro stato, in diritto internazionale privato, distinto in r. ricettizio o materiale, quando l’ordinamento giuridico si integra con norme di altro ordinamento facendole proprie, e in r. non ricettizio o formale, quando l’ordinamento, ammettendo la propria mancanza di competenza in un determinato ambito, riconosce la regolamentazione operata da altro ordinamento, garantendone l’efficacia anche al proprio interno; r. a giudizio di un imputato, in diritto processuale penale, deciso a conclusione dell’istruzione. 3. Differimento nel tempo: r. (ad altra data, a data da destinarsi, a nuovo ruolo, ecc.) di un processo o di una causa, di un’udienza (e chiedere, ottenere un r.), come provvedimento, nella procedura giudiziaria, disposto dal giudice; r. di una seduta, di una discussione, di una gara sportiva, di un incontro; usare la tattica del r., come comportamento dilatorio, soprattutto politico.