revisione
reviṡióne s. f. [dal lat. tardo revisio -onis, der. di revidere «rivedere»]. – 1. Nuovo esame inteso ad accertare e a controllare, ed eventualmente a correggere o a modificare, i risultati e le valutazioni dell’esame già operato, oppure la situazione iniziale o precedente: r. degli atti di un concorso; r. dei conti, dell’inventario, e con uso e sign. più specifico, nella pratica amministrativa e aziendale, r. contabile o della contabilità; r. delle liste elettorali, effettuata ogni sei mesi da apposita commissione comunale; r. degli iscritti alla leva già riformati, la loro chiamata alle armi per una nuova visita e valutazione d’idoneità; r. del parere della commissione medica per le pensioni di guerra, attuata da una commissione medica superiore; r. dei compiti, delle prove scritte d’esame, come esame e valutazione che seguono a un esame e a una valutazione precedenti, o fatti da altri, o anche come primo esame particolarmente accurato; r. delle bozze di stampa, come correzione d’autore o editoriale, per lo più successiva a una prima correzione tipografica, e che può comportare modifiche anche sostanziali alla precedente stesura del testo (per metonimia, la r., il gruppo di persone preposte alla correzione editoriale di un’opera o di una collana in una casa editrice: allargare, rinforzare la r., fare parte della r., e sim.); in diritto processuale penale, r. di un processo o più esattamente r. di una sentenza, mezzo straordinario di impugnazione di una sentenza penale di condanna passata in giudicato; è proposta alla Corte di cassazione, ed è ammessa (solo nei casi tassativamente fissati dalla Legge, quando siano emersi elementi che diano assoluta certezza sulla falsità o sull’inesistenza delle prove o della procedura che hanno portato alla condanna dell’imputato) anche se la pena è stata espiata o è estinta, o se il condannato è morto. 2. In alcuni usi comporta un esplicito rilievo dell’intervento, conseguente all’esame e al controllo, inteso a eliminare errori, imperfezioni e difetti, o altri fattori negativi ai fini del valore e della funzionalità, emersi dall’esame e dal controllo: r. di un impianto, di una macchina, e r. di una centrale termica, di un ascensore, di un automezzo (del motore, dei freni, ecc.), in meccanica, come intervento per riportarli al livello normale di funzionalità; r. della carrozzeria (di un autoveicolo), verifica finale intesa ad accertarne l’idoneità e a eliminare eventuali imperfezioni; r. di una ferita traumatica o operatoria, in medicina e chirurgia, come ispezione di controllo e conseguente medicazione o altro intervento per eliminare lesioni diverse da quelle già accertate; r. di un’opera letteraria, come controllo e perfezionamento operato dallo stesso autore (il Manzoni lavorò per molti anni alla r. dei «Promessi Sposi»). In musica, intervento compiuto su partiture del passato al fine di corredarle di tutto quello che è necessario per una esecuzione moderna (per es., indicazioni dinamiche, espressive, tecniche, completamento di parti eventualmente mancanti o notate in forma abbreviata o sottintesa). 3. Con esplicito rilievo dell’intento e dell’azione stessa di modificare quanto, a un riesame, risulta non più adeguato e rispondente alle nuove situazioni ed esigenze, spec. nel linguaggio giur.: r. di un trattato, in diritto internazionale; r. di un contratto, in diritto civile; r. di un processo, in diritto penale; r. di una norma costituzionale, procedimento di r. costituzionale, e r. del codice penale, di una norma procedurale, ecc. In alcuni usi della pratica commerciale, come sostanziale sinon. di modificazione o di cambiamento: r. dei prezzi, del canone di locazione.