replica
rèplica s. f. [der. di replicare]. – 1. L’azione, il fatto di replicare; la cosa stessa replicata: r. di un tentativo fallito; oggi, alla Camera, vi sarà la r. del discorso già fatto ieri al Senato dal presidente del consiglio; il medico gli ha ordinato la r. della cura termale (più com., in questi usi generici, ripetizione). In musica, è didascalia che prescrive la ripetizione di un periodo o di una sezione. 2. Esemplare di un’opera d’arte, rifatto dall’autore stesso (distinto da copia, che è riproduzione di un’opera fatta da autore diverso): di questo quadro esiste una r. più tarda al museo del Louvre; si tratta di una copia, non di una r. come vorrebbe l’antiquario. Nell’uso bibliografico, riproduzione facsimilare di «prime edizioni» rare o esaurite. 3. Di opere rappresentate in teatro, al cinematografo o in televisione, o di altro spettacolo, ogni rappresentazione dopo la prima: quella commedia è già alla decima r.; r. a richiesta, del pubblico; è un’opera di scarso valore, non avrà molte r.; d’estate, in TV, trasmettono spesso repliche di sceneggiati di successo. 4. a. Risposta, o lettera che contiene la risposta: abbiamo inviato una pronta r. alla vostra richiesta; in replica a ..., in risposta, locuz. ormai rara anche nel linguaggio burocr.: vi comunichiamo, in r. alla vostra del 10 ultimo scorso, che ... Nel linguaggio politico e parlamentare, discorso conclusivo di un dibattito: la r. del presidente del consiglio, del segretario del partito. b. Risposta che contiene una contraddizione o un’obiezione; o, senz’altro, contraddizione, obiezione: argomento, ragionamento, discorso, dimostrazione che non ammette repliche; parlò con un tono che non ammetteva repliche; non volle ascoltare la minima replica. c. In diritto romano, replica (o, con termine lat., replicatio), la difesa dell’attore contro l’eccezione (exceptio) opposta dal convenuto: è dunque di natura giuridica eguale alla exceptio ed è, nel processo formulare, sottoposta agli stessi requisiti di questa. d. Nel linguaggio giudiziario, risposta agli argomenti avversarî; nell’udienza penale possono replicare il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l’ammenda, del responsabile civile e dell’imputato (diritto di r.). La replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversarî che non siano già stati precedentemente discussi. 5. R. di un terremoto, le scosse sismiche, dette anche scosse susseguenti, che seguono la fase principale di un terremoto. 6. In microscopia elettronica, pellicola di materiale plastico ottenuta applicando una resina disciolta in un solvente su un preparato opaco: indurita e distaccata permette di desumere utili indicazioni, spec. in metallografia, sulla morfologia della superficie originaria. 7. In statistica e linguistica, è talora usato per tradurre l’ingl. token, in contrapp. a type «tipo, modello»: in linguistica, tipo è l’unità di lingua (un fonema, una parola, una costruzione), e replica è la sua realizzazione concreta, la sua effettiva occorrenza in un particolare atto di linguaggio.