nullius dioeceseos
‹nullìus diečè∫eos› (o nullius dioecesis ‹... dièče∫is›). – Espressione lat. («di nessuna diocesi»), solitamente abbreviata in nullius, con cui venivano indicate nel diritto canonico le circoscrizioni ecclesiastiche (prelature e abbazie) che non appartenevano a nessuna diocesi pur costituendo un territorio ecclesiastico analogo alla diocesi; il responsabile di tali circoscrizioni aveva poteri pari a quelli dei vescovi e poteva conferire i ministeri e la cresima. Nel nuovo codice di diritto canonico (art. 368) sono chiamate prelature e abbazie territoriali.