continenza sostanziale loc. s.le f. (giur.) Il requisito dell’aderenza alla verità dei fatti, che deve caratterizzare l’esercizio del diritto di critica, in particolare nell’àmbito dell’informazione. ♦ Il diritto di critica deve poi, secondo la Cassazione, rispettare due principi: quello della cosiddetta «continenza sostanziale», secondo cui i fatti riportati devono corrispondere a verità, e quello della «continenza formale», secondo il quale l'esposizione dei fatti deve essere misurata, improntata a correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate e non deve sconfinare in valutazioni o giudizi infamanti. (Aldo Bottini, Corriere della sera, 19 novembre 2004, Corriere Lavoro, p. 19) • Assimilando i mezzi di diffusione del pensiero dei social network (facebook, twitter, whatsApp, blog, chat e forum di discussione), alle dichiarazioni rese dal lavoratore a mezzo degli strumenti tradizionali di comunicazione pubblica del pensiero (giornali, radio, televisione) si ricorda che il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rapporto di lavoro soggiace a determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori ed alla missione istituzionale dell'Amministrazione, che incombono al lavoratore in quanto deducibili nella prestazione lavorativa medesima, attinenti a: 1. continenza verbale (correttezza espressiva); 2. continenza sostanziale (verità dei fatti); 3. rilevanza sociale delle dichiarazioni, rispetto allo status del dichiarante e alla sua platea di riferimento. (Giustizia.it, Circolare 20 febbraio 2015 - Precisazioni sull'uso dei social network da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria, 20 febbraio 2015) • “La critica manifestata dal lavoratore all’indirizzo del datore di lavoro può, dunque, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare laddove superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente (Cass. 1379/2019)”. E continua la Suprema Corte di Cassazione “innanzitutto, ove la critica si sostanzi nell’attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, in ragione del canone della continenza sostanziale, tali fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l’atteggiamento anche colposo del lavoratore. L’osservanza di tale canone attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa vero/falso: mentre l’esistenza di un fatto può essere oggetto di prova, l’espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore”. (Antonio Fundarò, Orizzontescuola.it, 21 aprile 2020, Archivio) • Quanto al requisito della continenza è noto che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale o materiale attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione e al diritto-dovere di "denuncia". Essa si riferisce quindi alla quantità e alla selezione delle informazioni in funzione del tipo di affermazione e dell'utilità sociale di essa. (Pietro Alessio Palumbo, Sole24Ore.com, 14 giugno 2021, Ntplus Diritto) • La parola chiave per valutare la legittimità dell’esercizio del diritto di critica è continenza. In particolare le critiche formulate dai lavoratori nei confronti dell’azienda devono essere veritiere – secondo il principio della continenza sostanziale – e devono essere esternate con modalità espressive moderate, rispettando il principio della continenza formale. Di conseguenza i limiti del diritto di critica devono intendersi travalicati quando il dipendente contesta all’azienda dei fatti riprovevoli che non sono mai avvenuti o quando utilizza dei termini particolarmente volgari o infamanti nei confronti del datore di lavoro. (Linkiesta.it, 4 novembre 2023, Economia).
Loc. composta dal s. f. continenza e dall’agg. sostanziale.