PERASSI, Tomaso
PERASSI, Tomaso. – Terzogenito di Giuseppe e Penelope Strada, nacque a Intra (odierna frazione di Verbania) il 25 settembre 1886.
Il padre, cuneense di Barge, fu chirurgo nella Marina militare e quindi primario nell’ospedale di Intra.
Diplomatosi presso il liceo Cesare Beccaria di Milano, Perassi si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia. Dopo aver partecipato al concorso per la cattedra di diritto costituzionale a Perugia nel 1911, nel 1914 vinse la cattedra di istituzioni di diritto pubblico e di diritto internazionale presso l’Istituto superiore di commercio di Bari.
Nel 1917 venne confermato come ordinario a Bari, per poi trasferirsi nel 1921 nell’Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli e da qui, nel 1927, alla cattedra di diritto internazionale dell’Istituto superiore di Roma. Nel 1937 passò definitivamente alla facoltà di giurisprudenza dell’ateneo romano. Unitosi in matrimonio nel gennaio 1923 con Giuseppina Albertini (1888-1969), accanto all’impegno accademico Perassi si dedicò a quello diplomatico, iniziato nel 1919 al Commissariato per l’emigrazione e proseguito al ministero degli Esteri come consulente giuridico nonché, successivamente, come responsabile dell’Ufficio contenzioso diplomatico. Dal 1931 al 1936 fece parte della delegazione italiana alla Società delle Nazioni, come pure prese parte alla Conferenza di Stresa del 1935. Nel 1936 divenne associé dell’Institut de droit international (IDI) dell’Aja. Candidato nel 1946 all’Assemblea costituente per il Partito repubblicano italiano (PRI), risultò eletto sia nel collegio di Roma-Latina-Viterbo-Frosinone sia nel collegio unico nazionale. Presidente dell’Alta Corte della Regione siciliana, venne nominato giudice costituzionale dal presidente della Repubblica il 3 dicembre 1955 (data del giuramento 15 dicembre 1955).
Perassi fu una singolare figura di giuspubblicista completo, impegnato sia nel diritto pubblico interno sia in quello internazionale. Sotto il profilo scientifico la sua posizione fu caratterizzata da una forte propensione alla riflessione di teoria generale all’interno della quale egli inquadra l’articolarsi delle specialità del diritto pubblico, cercando di controllare l’elemento politico in un’epoca di profonde trasformazioni.
Il suo impegno civile traspare, invece, già dagli anni del liceo, durante i quali collaborò con La Settimana, organo di informazione della sezione verbanese del PRI, per poi assumere – passato all’università – la direzione del settimanale repubblicano pavese La Squilla. Repubblicano con forti tendenze cattaneane, sostenne già su La Squilla la posizione di un repubblicanesimo federalista (v. Il Movimento repubblicano in Italia. Note ed appunti, Pavia 1907), contrastato dalla linea ufficiale del partito che considerava un simile indirizzo pericoloso a causa delle tendenze localistiche italiane (v., ad esempio, la polemica de il popolano di Cesena, diretto da Dante Spinelli, 1907, n. 7) nei confronti del periodico pavese. Di questo periodo sono i primi scritti rilevanti di Perassi contro la «degenerazione del parlamentarismo» e per l’analisi del tipo di Stato federale e della organizzazione confederale, che richiamano le posizioni da lui assunte in Assemblea costituente. Allievo nell’ateneo ticinense di Livio Minguzzi, che insegnava diritto costituzionale e che fu per molto tempo direttore della scuola di specializzazione economico-amministrativa fondata a Roma da Angelo Messedaglia presso la facoltà di giurisprudenza, e di Giulio Cesare Buzzati, docente di diritto internazionale, Perassi intervenne in maniera autonoma sul primo punto con il volumetto Le attuali istituzioni e la bancarotta del parlamentarismo, prefato da Arcangelo Ghisleri (Pavia 1907) e poi, dopo la laurea conseguita nel 1909, con due monografie.
La prima è dedicata a Confederazione di Stati e Stato federale: profili giuridici (Manoppello 1910); la seconda si intitola Il referendum: la dottrina giuridica. Appendice: Il referendum nel diritto pubblico italiano, note alla legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi (Roma 1911); entrambe le opere risultano influenzate dall’opera di Giuseppe Rensi e dall’esempio svizzero, e denotano una tendenza che risultò confermata anche nel periodo Costituente.
Consigliere comunale a Zoverallo e avvocato in Milano, Perassi era fortemente vocato per la ricerca e l’insegnamento universitario. I suoi scritti del secondo decennio del secolo tendono ad analizzare lo statuto metodologico del diritto pubblico sulla base delle suggestioni provenienti dal mondo austro-tedesco (HeinrichTriepel, Hans Kelsen, il giovanissimo Robert Redslob) e le riflessioni romaniane sulla pluralità degli ordinamenti giuridici.
Nella sua Introduzione alle scienze giuridiche (poi riversata nelle Istituzioni di diritto pubblico), la consapevolezza che il fenomeno giuridico costituisca il prodotto di rapporti intersoggettivi inseriti in un determinato contesto si collega con la posizione metodologica che attribuisce alla specificità concettuale degli strumenti utilizzati un ruolo sapienziale. Il diritto è giuridico perché richiama la distribuzione autoritativa di valori, ma lo stesso è caratterizzato da principi che sono storicamente situati e devono essere individuati dall’interprete. Alla base delle «norme sociali» si pone l’esigenza che esistano canoni di valutazione capaci di indicare alla libertà dei comportamenti del singolo la conformità degli stessi alle esigenze sociali, che possiedono carattere di «relatività». Esse sono dunque una sovrastruttura della società come espressione dei fini della stessa con carattere «eminentemente storico» (Corso di Istituzioni di diritto pubblico, pp. 6 ss.) e in equilibrio tra i vari piani. A differenza di quanto ipotizzava Santi Romano in relazione alla pluralità degli ordinamenti giuridici, Perassi, pur comprendendo che possano esservi periodi in cui si produce «un grave turbamento di equilibrio» tra i vari sistemi di norme sociali, individua come caratteristica dell’ordinamento giuridico l’indispensabile efficacia in via coattiva (ibid., p. 15). A differenza dell’ordinamento internazionale caratterizzato dal principio dell’autotutela, gli ordinamenti giuridici interni sono caratterizzati da «procedimenti istituzionali», sorretti dal potere istituzionale. In questo quadro la scienza del diritto è contraddistinta dalla «dommatica giuridica», in cui il procedimento logico costituisce elemento di certezza se corredata «da senso della realtà» (ibid., p. 25). Le norme giuridiche vengono poste a sistema da una serie di principi generali e dall’effettività della loro applicazione. In questo quadro, il tema dell’esistenza e dell’origine di un ordinamento giuridico si pone sul piano della filosofia o della sociologia giuridica (ibid., p. 35). Interrogandosi «se il principio necessitas ius constituit appart[enesse] al sistema delle norme sulla produzione giuridica dell’ordinamento italiano» (Necessità e stato di necessità nella teoria dommatica della produzione giuridica, in Rivista di diritto pubblico, 1917, luglio-agosto, parte prima, p. 270), Perassi, ragionando dal punto di vista dommatico ma anche dei principi, esclude l’inserzione della stessa (ibid., p. 273), perché principio che «per la sua indeterminatezza, non presenta i requisiti concettuali per essere assunto a norma giuridica». Sconfessando apertamente Romano, Perassi si muove – contro Ranelletti e Alfredo Rocco – nell’ambito dello Stato di diritto legislativo e dei suoi principi basati su competenza e separazione dei poteri. La marginalizzazione del ruolo dei parlamenti, il cui sviluppo Perassi aveva studiato nel saggio su Parlamenti medioevali e parlamenti moderni: contenuto e limiti della distinzione… (Milano 1910), costituiva un tema strategico per gli ordinamenti costituzionali durante il primo conflitto mondiale, dove la necessità del provvedere riesumava elementi tipici della monarchia costituzionale pura. Ma il tema era anche significativo del dibattito politico e metodologico che attraversa la dottrina pubblicistica italiana nel passaggio dall’ordinamento liberale-oligarchico a quello liberale-democratico per arrivare all’involuzione autoritaria a tendenza totalitaria del periodo fascista. L’argomento dei principi, che pongono a sistema il complesso normativo, si sposa con la ricerca progressiva all’interno della dottrina giuspubblicistica italiana dei fattori che orientano l’interpretazione giuridica e indicano teleologicamente i fini del sistema.
Nel corso della crisi della liberaldemocrazia dei primi anni Venti gli interessi di Perassi si torcono necessariamente sul versante internazionalistico della disciplina pubblicistica, sia per il suo impegno crescente nell’ambito delle istituzioni dell’emigrazione, sia per le trasformazioni incrementali del diritto pubblico interno che caratterizzarono il fascismo. Tra il 1921 e il 1922 Perassi fu nominato condirettore della Rivista di diritto internazionale.
La produzione del Ventennio, dopo un breve periodo di relativo silenzio, fu essenzialmente internazionalistica (v., in particolare, le Lezioni di diritto internazionale). Chiamato a succedere ad Anzillotti a giurisprudenza nel giugno del 1937, con il crollo del regime nel luglio del 1943 e la liberazione di Roma nel giugno del 1944 Perassi, sottoposto a procedimento di epurazione, venne velocemente scagionato (v. Roma, Archivio centrale dello Stato, dichiarazione di estinzione del procedimento del 1° marzo 1945). In ogni caso, già il 18 luglio 1944 egli aveva riassunto l’incarico di consulenza, così come il suo primo allievo Giacinto Bosco e successore nella facoltà di economia, presso il ministero degli Affari esteri.
Eletto, come si è detto, deputato alla Assemblea costituente nelle file del PRI fu segretario della Commissione dei 75 e presidente della Commissione per gli statuti regionali speciali. In particolare fu l’estensore del celebre ordine del giorno a suo nome, che ricorda le sue posizioni giovanili ed evidenzia le invarianze di lungo periodo della storia costituzionale italiana e il condizionamento che la stessa ha operato sulla redazione e sulla storia della Costituzione repubblicana. Di particolare rilievo il suo contributo costituente all’individuazione dei «criteri generali di orientamento» della condotta dell’ordinamento statuale italiano nelle relazioni internazionali (v. su questo La Costituzione e l’ordinamento internazionale, Milano 1952), anche in prospettiva delle nuove organizzazioni internazionali (v. L’ ordinamento delle Nazioni Unite, Padova 1950).
Nel 1948 non fu rieletto e tornò all’insegnamento universitario. Nel 1952 venne eletto presidente dell’Alta Corte per la Regione siciliana e nel 1955 fu nominato dal presidente della Repubblica giudice costituzionale. In questa prospettiva il ruolo di Perassi nel periodo del secondo dopoguerra costituisce un peculiare mix di intervento politico e tecnico che viene certificato non soltanto alla Costituente, ma anche dalla permanenza continua come responsabile del Contenzioso diplomatico, confermando non solo la sua alta qualificazione, ma anche la fiducia che i vari ministri degli Esteri succedutisi nel tempo gli dimostrarono.
Perassi morì a Milano il 3 novembre 1960.
Opere non citate nel testo. Scritti giuridici, Milano1958; v. inoltre il volume miscellaneo Scritti di diritto internazionale in onore di T. P., a cura di R. Ago et al., Milano 1957.
Fonti e Bibl.: Roma, Archivio centrale dello Stato, f. personale; Ibid., Ministero della Pubblica Istruzione, Fascicoli personali professori universitari, III vers. (1940-1970), b. 367; Archivio dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, f. personale docente.
G. Morelli,T. P., in Rivista di diritto internazionale, 1962, pp. 3 ss.; C. Mortati, L’opera di T. P., ibid., pp. 204 ss.; R. Monaco, T. P., in Novissimo Digesto italiano, XII, Torino 1965, pp. 927 ss.; A. Malintoppi, T. P., costituente repubblicano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, I, La Costituente e la democrazia italiana, Firenze 1969, pp. 303 ss.; F. Lanchester, Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania, Milano 1994; F. Salerno, L’affermazione del positivismo giuridico nella scuola internazionalista italiana: il ruolo di Anzilotti e P., in Rivista di diritto internazionale, 2012, pp. 29 ss.; F. Salerno, T. P., in Dizionario biografico dei giuristi italiani, II, Bologna 2013, pp. 1536 ss.