lavoro, tipologie di
Possibili modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Una prima distinzione è quella tra l. dipendente (➔ dipendente, lavoratore), cioè di chi presta la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore di l., e l. indipendente (➔ indipendente, lavoratore), di chi offre la propria prestazione senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Nella prima tipologia si distingue tra il l. a tempo indeterminato, per il quale non è apposto un termine finale alla durata del contratto, e il l. a termine, cioè sottoposto a una scadenza prestabilita (➔ Biagi, legge; atipico; interinale). Dal punto di vista dell’impresa, la differenza tra queste due categorie è rilevante in presenza di incertezza sulle condizioni economiche fronteggiate e di costi di aggiustamento della manodopera, detti hiring and firing costs (➔ assunzione, costi di; licenziamento, costi di), che rendono onerosa l’interruzione dei contratti di l. a tempo indeterminato. Questi costi sono rilevanti se c’è una rigida legislazione di protezione del l. (➔ lavoro, legislazione di protezione del).
In seguito alle riforme apportate dal pacchetto Treu del 1997 e dalla legge Biagi del 2003, è divenuta rilevante la tipologia del l. atipico, che definisce tutti i rapporti di l. diversi da quello del l. subordinato a tempo pieno e indeterminato. Il riferimento è dunque a tipologie molto variegate, differenziate per il tipo e la durata del rapporto di l. e per il livello di protezione dell’impiego. Ne fanno parte il l. a tempo determinato (➔ termine, lavoro a), il contratto di somministrazione di l. (➔ interinale), il contratto di l. a tempo parziale (➔ part time) e forme di l. intermedie tra quello subordinato e quello autonomo (contratto di collaborazione a progetto).
Altre tipologie introdotte dalla legge Biagi sono il l. accessorio, il l. intermittente e il l. ripartito. Il primo è una particolare modalità di prestazione, che ha la finalità di regolamentare rapporti di l. che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, per far emergere attività confinate nel l. nero e assicurare le tutele previdenziali e assicurative minime. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro). I prestatori che possono accedere al l. occasionale accessorio sono in particolare pensionati e studenti. Il d. d. l. 3249/2012 prevede misure finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto. In particolare, si ridefiniscono i limiti di applicazione dello stesso ovvero l’importo dei compensi, che non può essere superiore a 5000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Sono inoltre escluse le prestazioni nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti salvo che per le attività agricole di carattere stagionale che possono essere svolte anche in forma imprenditoriale. Al fine di favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri, si è altresì previsto che i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, si dispone l’adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, da rideterminare con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il l. intermittente (o l. a chiamata, job on call) è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di l. che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (con obbligo o meno di disponibilità da parte del lavoratore). In alcuni casi è vietato, per es. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi. Il d.d.l. 3249/2012 è volto a contenere il rischio che tale strumento possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro. Al fine di rendere più trasparente il ricorso a tale contratto, è previsto l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva, con modalità snelle, in occasione di ogni chiamata del lavoratore. Viene disposta l’abrogazione della norma secondo cui il contratto di l. intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 o più di 45 anni di età, anche pensionati. Infine, è prevista l’abrogazione della norma secondo cui nel caso di l. intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di l. solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
Il l. ripartito (job sharing) è caratterizzato dal fatto che l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa è assunto in solido da due lavoratori.
Il l. all’estero è prestato al di fuori del territorio nazionale ed è disciplinato diversamente a seconda che abbia luogo nell’Unione Europea o meno.
Le tipologie possono essere definite anche in relazione alla eterogeneità del l., che non è una variabile omogenea dal momento che i lavoratori si distinguono per la loro produttività. Lavoratori più produttivi sono più redditizi per l’impresa, ma generalmente anche più costosi, e ciò implica che nella scelta delle tipologie da assumere l’impresa debba risolvere un trade off tra costi e produttività.