telecomunicazione
telecomunicazióne s. f. – Termine che, in base alla definizione adottata dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni nel 1952, comprende ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, radioelettrica o a mezzo di altri sistemi elettromagnetici. Il servizio di t. soddisfa un bisogno vitale della collettività, consentendo a tutti i cittadini di partecipare alla vita culturale, sociale, politica ed economica (da cui l’indicazione di ‘servizio universale’, anche se la traduzione giuridica dei paesi a diritto amministrativo non conosce una nozione di servizio universale distinta da quello di servizio pubblico). Trattasi di materia relativamente nuova che recentemente ha avuto un assetto di particolare importanza e che è destinata a un’ulteriore rilevante evoluzione, correlata alle innovazioni tecnologiche sempre più frequenti e sofisticate. L’argomento ha iniziato ad avere particolare attenzione dal legislatore a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, a seguito della liberalizzazione di tutte le attività di impresa, realizzata per fasi successive dalle «direttive di prima generazione»; la libertà di accesso ha portato all’introduzione di numerosi vincoli all’attività volti a garantire la concorrenzialità dei mercati. La trasformazione del contesto economico e tecnologico, all’origine del fenomeno della convergenza tra t., media e tecnologie dell’informazione, ha consentito un’ulteriore evoluzione della regolazione normativa. Le ‘direttive di seconda generazione’ del 2002 hanno realizzato una «convergenza regolamentare», definendo un unico quadro normativo per tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, e una semplificazione normativa, portando così il numero complessivo degli interventi comunitari da venti a sei. Tali esigenze di uniformità e semplificazione solo in parte sono soddisfatte dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. 259/2003), che non contiene tutta la disciplina di settore ed esclude dal suo ambito di applicazione i servizi radiofonici e televisivi. La nuova disciplina comunitaria ha introdotto, inoltre, un importante decentramento di funzioni ai regolatori nazionali, bilanciato da un sistema di concertazione degli interventi a livello comunitario e da una sovraordinazione funzionale della Commissione comunitaria. Questa disciplina di settore costituisce il portato di una più ampia e risalente riflessione per una riforma della regolazione, volta al perseguimento di interventi residuali e di qualità, da realizzare attraverso gli strumenti complementari della liberalizzazione, semplificazione e analisi di impatto della regolazione. Ne emerge un nuovo approccio all’intervento pubblico nell’economia, informato ai criteri della residualità (rispetto all’operare della concorrenza), necessarietà (trovando una giustificazione nelle sole ipotesi di fallimento del mercato) e transitorietà (in quanto volto alla formulazione di regolazioni funzionali alla prevenzione di specifiche alterazioni delle dinamiche concorrenziali). Con l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, la regolazione indipendente assume la preminenza nella disciplina amministrativa di settore, pur restando all’amministrazione centrale importanti competenze normative e di amministrazione attiva; i successivi interventi del legislatore hanno incrementato il ruolo del ministero delle Comunicazioni. Allo stadio attuale, quest’ultimo assicura la regolazione dell’accesso al mercato (fino al 2001 di competenza dell’AGCOM, che continua invece a gestire il registro degli operatori di comunicazione) e svolge una generica funzione di vigilanza sull’adempimento degli obblighi che derivano dalle autorizzazioni generali e sul rispetto della normativa di settore. Di particolare importanza l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i cui provvedimenti sono di competenza esclusiva del TAR (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio.