STIVA (fr. cale; sp. bodega; ted. Raum; ingl. hold)
È la parte del bastimento adibita a contenere il carico. Se la nave è munita del solo ponte di coperta, si chiama stiva lo spazio compreso fra il fondo e il ponte; se la nave ha più di un ponte, è stiva lo spazio compreso fra il ponte più basso e il fondo. Sulle grandi navi da carico la stiva è suddivisa in più parti mediante paratie trasversali: parti caratterizzate con numero progressivo a partire dalla prora.
La distribuzione uniforme del volume di stiva è molto opportuna per la stabilità e la sicurezza della navigazione; essa si consegue mediante un opportuno "stivaggio"; questo consiste nel disporre le merci in modo che ogni spazio sia ben utilizzato; che i pesi siano ben distribuiti in relazione alle caratteristiche della nave; che i colli non si spostino nel rullio e nel beccheggio; che si tengano presenti gli eventuali danni derivanti alle merci per effetto di contatto, colaggio, possibilità di combustione, ecc. Speciali precauzioni sono state adottate per i carichi alla rinfusa e per evitare lo scorrimento; all'uopo è stata, ad esempio, introdotta la nave "autostivante" (self trimming), nella quale i boccaporti sono stati alzati in modo da formare un prolungamento in alto della stiva; colmandoli opportunamente, si esercita una pressione ripartita uniformemente sul carico sottostante, che tende perciò a spostarsi in tutti i sensi, occupando gli spazî liberi. Per raggiungere meglio questo scopo, il cielo delle stive, nelle sue parti laterali, è a superficie convessa o anche piana subverticale.
Per agevolare la caricazione della merce e ridurne sia la durata sia le spese, si sono ingranditi i boccaporti sulle navi a propulsione meccanica sino al limite consentito da esigenze di sicurezza e anche, in certi casi, di utilizzazione commerciale; ora si tende sempre più a sostituire i coperchi in legno dei boccaporti con altri in acciaio.
La convenzione internazionale di Ginevra concernente la protezione contro gl'infortunî dei lavoratori portuali (alla quale l'Italia ha aderito introducendola nel regno con il r. d. legge 21 settembre 1933, n. 1319) porta pure alcune norme relative alle stive e ai dispositivi di sicurezza che devono essere in esse introdotti.