È soccombente colui che ha ottenuto dalla sentenza una tutela inferiore rispetto alle richieste formulate nelle conclusioni. La soccombenza condiziona la sussistenza dell’interesse ad impugnare. La soccombenza è reciproca quando investe entrambe le parti del giudizio, ad esempio a fronte di un accoglimento parziale della domanda; tale specie di soccombenza è alla base delle impugnazioni incidentali. Da tali ipotesi di soccombenza pratica, si distinguono quelle di soccombenza teorica, che investono la parte vittoriosa che sia comunque rimasta soccombente su talune questioni: ad esempio il convenuto che, difesosi in rito, abbia ottenuto un rigetto in merito. Il soccombente teorico, pur non potendo proporre impugnazione principale perché privo di interesse, è in certi casi onerato, pena l’abbandono della questione, a riproporla espressamente in sede impugnazione ovvero a proporre impugnazione incidentale (artt. 246 e 371 c.p.c.).
Impugnazioni. Diritto processuale civile